Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 4429 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 4429 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nata a Molfetta il 27/01/1987
avverso la sentenza del 02/05/2023 della Corte di appello di Bari letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, d Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME o, comunque, per essere il reato estinto per prescrizione.
Deposi ia in INDIRIZZO
Oggi, GLYPH u’ 4 FEB. 2025
NOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari, per quanto qui rileva, ha confermato la decisione emessa dal Tribunale di Trani all’esito del giudizio abbreviato, la quale aveva condannato NOME COGNOME alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all’art. 6, comma 6, I. n. 401 del 1989, perch contravveniva al provvedimento del Questore di presentarsi ai carabinieri quindici minuti dopo l’inizio del secondo tempo di ogni partita dalla squadra di calcio Libertas Molfetta.
Avverso la sentenza l’imputata, per il ministero del difensore di fiducia, ha presentato ricorso per cassazione, che lamenta il vizio di motivazione, in quanto i giudici di merito non avevo considerato la sopravvenuta inefficacia del cd. “daspo” stante la cancellazione della società Libertas Molfetta dagli elenchi della Lega calcio, sicché non può assumere alcuna rilevanza il fatto che a giocare fosse la Molfetta sportiva, già Libertas Molfetta, perché l’invasività delle prescrizioni richiede il rispetto del precetto alla stregua dei principi di tassatività e determinatezza.
Non essendo il ricorso manifestante infondato, deve rilevarsi che il reato è estinto per prescrizione.
Come affermato da questa Sezione, il divieto disposto dal questore, ai sensi dell’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, di accedere alle manifestazioni sportive di una squadra di calcio, poi radiata dal campionato, non è riferibile agli incontri della nuova società costituita nella stessa città per dare continuità a detta pratica agonistica, non essendo possibile, in forza del principio di tassatività, per l’invasività delle prescrizioni amministrative e dell’obbligo di presentazione, una interpretazione estensiva del provvedimento che ne consenta l’applicazione nei confronti di una associazione sportiva diversa (Sez. 3 , n. 16476 del 17/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 276287).
Di conseguenza, qualora una determinata squadra di calcio abbia successivamente cessato la propria attività, perde efficacia l’ordinanza del Questore che imponeva l’obbligo con contestuale obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in concomitanza con gli incontri di calcio disputati da tale squadra, con la conseguenza che, nel caso di mancata presentazione, non è configurabile il reato previsto dalla norma citata (Sez. 3, n. 3972 del 17/10/2018, dep. 2019, Faticato, Rv. 275691).
Si tratta di principi del tutto condivisibili dai quali il Collegio non inten
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discostarsi.
Nel caso di specie, è pacifico che l’ordine del questore imponeva alla COGNOME l’obbligo di presentarsi ai carabinieri quindici minuti dopo l’inizio del secondo tempo di ogni partita dalla squadra di calcio Libertas Molfetta; dall’annotazione di servizio dal 17 gennaio 2016, allegata al ricorso, risulta “la squadra di calcio Molfetta RAGIONE_SOCIALE (già Libertas Molfetta e indicata nell’ordinanza della Questura di Taranto RAGIONE_SOCIALE Molfetta) giocava in casa del Monopoli per il campionato regionale di eccellenza”.
Per ritenere la sussistenza del reato, la Corte di merito avrebbe dovuto verificare che, nel caso di specie, si è in presenza di un mero cambio del nome (da RAGIONE_SOCIALE Molfetta a Molfetta RAGIONE_SOCIALE) e non di una nuova società sportiva costituita, nella stessa città, per dare continuità alla pratica calcistica, situazion quest’ultima, che, in forza dei principi dinanzi indicati, esclude la violazione i esame.
Deve però rilevarsi che, essendo i fatti commessi il 17 gennaio 2017, in assenza di periodi di sospensione e considerando che la contestata recidiva non è stata computata, alla data odierna è decorso il termine massimo, pari a sette anni e sei mesi; di conseguenza, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244275).
Ne segue che la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 22/01/2025.