Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 42473 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 42473 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE in data DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza in data 2/5/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di AVV_NOTAIO;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la “memoria di discussione” trasmessa dall’AVV_NOTAIO, difensore di COGNOME, in data 11/10/2024 con la quale si chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 2/5/2024, depositata alle ore 12,00, il GIP del Tribunale di AVV_NOTAIO, ai sensi dell’art. 6 I. n. 401 del 1989, ha convalidato il provvedimento del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO emesso in data 26/4/2024, nei confronti di COGNOME NOME, notificato all’interessato il 30/4/2024, impositivo del divieto di accesso per anni cinque ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche nonché ai luoghi interessati al transito e al trasporto di coloro che assistono alle manifestazioni, nella parte in cui prevedeva l’obbligo di comparizione presso il Commissariato di PS di RAGIONE_SOCIALE in occasione degli incontri di calcio riguardanti la
compagine sportiva della Città RAGIONE_SOCIALE, denominata RAGIONE_SOCIALE, relativ tornei ufficiali nazionali o internazionali analiticamente indicati.
Avverso l’indicata ordinanza, COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiduc propone ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi.
Con un primo motivo, la difesa denuncia la violazione dell’art. 6, comma 3, I 401/1989 sostenendo che il giorno successivo alla notifica del provvediment questorile era festivo e al Tribunale di AVV_NOTAIO vi era solo un presidio per g urgenti, per cui era stato impossibile accedere alla documentazione necessaria predisporre una memoria difensiva.
Con il secondo motivo, deduce violazione dell’art. 6, commi 1 e 2 legge cit lamentando che la previsione dell’obbligo di presentazione anche nel caso amichevoli espone il destinatario a “divieti indeterminati” e ciò in quan squadra RAGIONE_SOCIALE milita nel campionato di Serie D Interregionale per cu le amichevoli non sono pubblicizzate.
Con il terzo motivo, lamenta il vizio di motivazione sostenendo che l’ordinanza GIP era fondata sulla “gravità della condotta, sull’aggressività palesata e personalità incline alla violenza” benché in “nessuno degli addebiti mossi a Cu ricorressero atti di violenza o anche atteggiamenti aggressivi. Ha, dedott particolare che:
il 25/2/2024 COGNOME si trovava già all’interno dello stadio per poi uscir sodalizzare con gli altri tifosi cui era stato comunicato che non sarebbe permesso l’accesso nella struttura del tamburo e del megafono fino a quando no fosse intervenuta una espressa autorizzazione in tal senso, requisito mai rich in precedenza;
COGNOME, uscito dallo stadio, aveva contattato il figlio di NOME COGNOME, ge della palestra RAGIONE_SOCIALE, il quale aveva autorizzato lui e il gruppo di trent con cui si trovava ad accedere all’edificio in cui ha sede la palestra e a tra sul tetto, da cui era possibile osservare quanto accadeva sul campo di calcio tutta la durata della partita;
COGNOME non poteva essere ritenuto responsabile della condotta di alcuni dei tifos erano con lui che si erano “sporti dal tetto” o avevano “sostato sulle tegole” gli screenshot prodotti dalla difesa, relativi a chat con agenti del Commissa PS di RAGIONE_SOCIALE, smentivano la relazione del AVV_NOTAIO–AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO nella parte in si affermava che COGNOME era insensibile a qualunque richiamo dell’autorità pubbli Con ultimo motivo, denuncia la violazione dell’art. 6 comma 2, I. 13/12/1989 401 in relazione alla durata dell’obbligo di presentazione, rilevando c precedente richiamato nel provvedimento del AVV_NOTAIO risaliva all’anno 2015, durata del divieto era stata “ridotta sensibilmente in sede amministrativa” e che lo avevano originato non avevano avuto alcuna conseguenza in sede penale, non essendo stato mai esercitata l’azione penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo risulta manifestamente infondato.
Questa Corte ha precisato che “In tema di turbative nello svolgimento manifestazioni sportive, il termine a difesa di 48 ore, assegnato al sottopo provvedimento questorile impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorità P.S., non è soggetto ad alcuna proroga qualora al suo interno siano inclusi un più giorni festivi, in quanto, all’eventuale chiusura al pubblico della segrete pubblico ministero e della cancelleria del giudice per le indagini prelimi l’interessato può ovviare accedendo agli atti che lo riguardano presso la Quest dove ne esiste copia” (Sez. 3, Sentenza n. 28240 del 07/04/2016 cc., Mazzingh Rv. 267197 – 01).
A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, il ricorrente dà atto che vi era un p per gli atti urgenti attivo presso il Tribunale il giorno 1/5/2024 e non ded essersi rivolto al personale in servizio chiedendo il rilascio di copia degli at che la sua richiesta fosse evasa così come non fa menzione a richieste inolt all’autorità di pubblica sicurezza. Può, quindi, escludersi che la presenza festività nel termine abbia concretamente impedito l’esercizio del dirit intervento del ricorrente.
Risulta infondato il secondo motivo d’impugnazione.
Il provvedimento questorile prevede l’obbligo di presentazione “nei giorni in avranno luogo gli incontri di calcio riguardanti la compagine sportiva denomina RAGIONE_SOCIALE relativi ai seguenti tornei ufficiali nazionali o interna Campionato Nazionale, Coppe Nazionali, Supercoppa Italiana, Champions League, Europa League, Conference League che si disputeranno sul territorio nazionale all’estero”. Non vi è, quindi, riferimento alcuno agli incontri amichevoli.
La legittimità dell’estensione del divieto di accesso allo stadio in concomitanz gli incontri amichevoli, pertanto, cui fa riferimento l’ordinanza, esulava valutazioni demandate al GIP, essendo solo la misura impositiva dell’obbligo presentazione alla autorità di polizia prevista nel provvedimento questo soggetta al controllo del giudice per le indagini preliminari, per cui l’ev illegittimità del divieto con riferimento alle amichevoli non incid provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 10977 del 28/01/2016, PM in proc. Balducci, Rv. 266488 – 01).
Con riferimento al terzo motivo d’impugnazione, va preliminarmente rilevato che allegati al ricorso vi sono atti d’indagine difensiva e documenti non sotto all’esame del AVV_NOTAIO, di cui si chiede la valutazione sull’assunto che sarebbe grado di incidere sulla valenza significativa degli elementi fondanti la decisio
La pretesa difensiva esula dalle funzioni attribuite dall’ordinamento alla Corte di cassazione. E’ stato, infatti, precisato che «nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l’interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano “prova nuova” e non comportino un’attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici del merito» ( Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, COGNOME, Rv. 277609 – 01).
Non maggior rilievo ha il decreto di archiviazione adottato dal GIP del Tribunale di AVV_NOTAIO il 20/5/2024 in relazione ai reati che erano stati configurati per gli accadimenti del 25/2/2024 e la richiesta di archiviazione datata 13/3/2024, dal decreto accolta, allegati alla memoria di discussione trasmessa in data 11/10/2024. L’inoltro dell’atto difensivo e della documentazione allegata è avvenuto, infatti, oltre i termini stabiliti dall’art. 611 comma 2, cod. proc. p sicché di essi non può tenersene conto (Sez. 4, Sentenza n. 49392 del 23/10/2018, S. Rv. 274040-01). In ogni caso, va osservato che il DASPO e la convalida prendono in considerazione le condotte tenute da COGNOME in occasione dell’incontro di calcio e non la denuncia che era seguita, per cui l’archiviazione intervenuta, avendo trovato causa nell’irrilevanza penale delle condotte, non avrebbe potuto esplicare effetti significativi sull’esito della decisione.
Con riferimento al vizio di motivazione denunciato, ancora, va osservato che la convalida fa proprie “le motivazioni poste dall’autorità amministrativa a sostegno del proprio provvedimento” e sottolinea che COGNOME era stato già destinatario di un precedente DASPO e che la sua concreta e attuale pericolosità si desumeva dalla gravità della condotta tenuta, sintomatica di una “personalità trasgressiva ed incline alla violenza, e dall’aggressività palesata in occasione dei fatti per cui è stato denunciato”.
Orbene, dal provvedimento del AVV_NOTAIO allegato al ricorso si evince che COGNOME, il 25/2/2024, in occasione dell’incontro di calcio RAGIONE_SOCIALE– Boreale aveva creato una “concreta turbativa per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica invitando altri supporter della locale compagine sportiva ad uscire da detto impianto” quale forma di protesta per il divieto imposto dal personale di Polizia di introdurre un tamburo e un megafono all’interno dello stadio e, subito dopo, insieme ad altre persone, senza autorizzazione dell’avente diritto, aveva raggiunto il tetto di una palazzina privata e da lì il gruppo di tifosi, molti dei quali avevano scavalcato il parapetto de terrazzo e si erano sistemati sulle tegole, “aveva assistito alla partita intonando toni oltraggiosi nei confronti delle forze dell’ordine”. Tale condotta, ad avviso del AVV_NOTAIO, costituiva “un pericolo per la pubblica sicurezza perché ha comportato problemi per la gestione delle tifoserie in occasione dell’evento calcistico, determinando anche l’emulazione da parte di altri presenti”. Il provvedimento dà
o
anche atto che per quei fatti COGNOME era stato denunciato per i reati di cui all’art 610 comma 2, 414 e 633 bis cod. pen.
L’ordinanza impugnata, quindi, indica i fatti tenuti in considerazione dall’autorità di pubblica sicurezza, ne spiega la rilevanza ai fini della normativa applicata e dà conto del ragionamento che sorregge la conclusione in ordine alla concreta e attuale pericolosità di COGNOME.
Siffatta motivazione, che risulta priva di profili di evidente illogicità, non è intacca da alcuno degli argomenti difensivi. La ingiustificata reazione del ricorrente per lo scrupolo osservato dalle forze dell’ordine nei “controlli pre-filtraggio” ai tifo incolonnati per accedere allo stadio, certamente sintomatica della personalità trasgressiva di COGNOME, coinvolse altri tifosi che furono indotti a non fare ingresso nell’impianto o a uscirne generando la situazione di tensione e di contrapposizione poi sfociata nei cori contro le forze dell’ordine. E’, poi, vero che COGNOME non può essere chiamato a rispondere dei comportamenti di altri tifosi, ma è chiaramente addebitabile alla sua reazione se numerosi tifosi assistettero alla partita stando posizionati sulle tegole del tetto e non sugli spalti dello stadio. Lo stesso ricorso infine, dà atto che l’introduzione nella proprietà di NOME COGNOME nacque da un’iniziativa di COGNOME né è chiaro perché l’autorizzazione data da COGNOME NOME, figlio di NOME, legittimasse l’accesso al tetto dell’edificio.
Le valutazioni del AVV_NOTAIO, peraltro, risultano in linea con gli orientamenti della giurisprudenza amministrativa che ritiene che la misura del divieto di accesso agli impianti sportivi possa essere disposta non solo nel caso di accertata lesione, ma in caso di pericolo di lesione dell’ordine pubblico, come accade nel caso di condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme o di pericolo, con la conseguenza che il provvedimento può essere adottato senza che intervenga un oggettivo ed accertato fatto specifico di violenza, essendo sufficiente che il soggetto, anche sulla base dei suoi precedenti, non dia affidamento di tenere una condotta scevra dalla partecipazione ad ulteriori episodi di violenza (TAR Campania, Salerno, Sez. 1, 9.2.2015, n. 300; nello stesso senso TAR Lazio, Roma Sez. 1, 4.1.2012, n. 66, secondo cui il provvedimento di divieto di accesso agli stadi non presuppone sempre e comunque che sia intervenuta una denuncia o una condanna penale).
5. Anche, a voler condividere l’orientamento di legittimità più favorevole per la difesa, che ritiene che la previsione dell’art. 6, comma 5, I. 401 del 1989, che prevede che il provvedimento del questore impositivo del divieto di accesso emesso nei confronti di soggetto già in precedenza sottoposto ad analoga misura debba essere sempre accompagnato dall’ulteriore prescrizione dell’obbligo di presentazione personale ad un ufficio o comando di polizia, non esima il giudice della convalida dal valutare compiutamente i fatti indicati dall’autorità di pubblica sicurezza, onde verificare la riconducibilità delle condotte alle ipotesi previste dall
norma e la loro attribuibilità al soggetto, né dal dare conto del proprio convincimento in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatario del provvedimento (Sez. 3, n. 41899 del 13/09/2023, COGNOME, Rv. 285286 – 01; Sez. 3, n. 28067 del 03/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 270329 – 01), il provvedimento contestato non presenterebbe il vizio motivazionale denunciato dal terzo motivo d’impugnazione.
Va però osservato che a tale arresto giurisprudenziale si contrappone un secondo orientamento, ben più rigoroso, che, muovendo dal dato letterale della previsione normativa, ritiene che nei confronti dei recidivi sussista una forma di automatismo sostanzialmente che imponga l’adozione dell’obbligo di presentazione per una durata non inferiore a cinque anni senza necessità di procedere a una rinnovata valutazione della sua concreta e attuale pericolosità. In tal senso depone, come già detto, non soltanto la lettera del comma 5 dell’art. 6, ma anche la previsione del successivo comma 8 bis che ha previsto la possibilità di far venir meno gli “ulteriori effetti pregiudizievoli” derivanti dall’applicazione divieto di accesso allo stadio, trascorsi tre anni dalla cessazione del divieto, in presenza delle condotte indicate dalla norma. Argomentando a contrario, quindi, nei confronti dei soggetti colpiti dal divieto che non abbiano conseguito la speciale riabilitazione disciplinata dalla previsione normativa da ultimo richiamata, opera la presunzione di pericolosità che impone a norma del comma 5 dell’art. 6 l’applicazione dell’obbligo di presentazione per la durata di anni cinque ( Sez. 3, n. 19640 del 1/2/2024, Gentile, Rv. 286523 – 02).
Le considerazioni appena esposte consentono di disattendere anche il quarto motivo di impugnazione, essendo stato l’obbligo di presentazione per la durata minima prevista dal comma cinque dell’art. 6 per coloro che in passato sono stati già colpiti dal divieto di cui al comma 1.
All’infondatezza del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 14/10/2024