Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 3971 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 3971 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Delianuova il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/09/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’8 agosto 2025, il Tribunale di Reggio Calabria ha et no.% convalidato il decreto emesso dal AVV_NOTAIO della stessav, in data 15.7.2025, nei confronti di NOME COGNOME, ritualmente notificato all’interessato il 7 agosto 2025, nella parte in cui, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6, comma 2, leg 13 dicembre 1989, n. 401 (e successive modificazioni), gli ha prescritto di presentarsi, per i cinque anni successivi, presso la Stazione dei Carabinieri di Delianuova (RC) mezz’ora dopo l’inizio del primo tempo e mezz’ora dopo l’inizio del secondo tempo di tutte le manifestazioni sportive in cui sia impegnata a qualsiasi titolo la squadra calcistica della “RAGIONE_SOCIALE“.
Avverso il suddetto provvedimento, NOME COGNOME, ha proposto riesame, tramite il suo difensore. t. litt~s >0.
Nell’atto di riesame si rappresenta che il provvedimento del AVV_NOTAIO e l’ordinanza impugnata si palesano ingiustificate e sproporzionate. Si sostiene che i tafferugli sarebbero avvenuti al di fuori dello stadio e non per motivi attinenti all manifestazione sportiva, ma alla viabilità stradale, ai quali comunque il ricorrente
NOME sarebbe stato estraneo; inoltre il NOME non avrebbe tenuto un comportamento violento nè provocato o alimentato disordini, ma avrebbe lasciato lo stadio perché invitato dalle forze dell’ordine.
La difesa poi osserva che l’estensione temporale dell’interdizione inflitta risulta eccessiva e sproporzionata oltre che non congrua in relazione alla gravità del comportamento del COGNOME. Si sottolinea ancora che il lungo tempo trascorso dall’applicazione del precedente DASPO, circa 23 anni, non può rilevare come sintomatico di un’indole violenta.
Il Tribunale del riesame, con ordinanza del 16.09.2025, ha riqualificato l’impugnazione proposta in ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
In termini generali è necessario ribadire che l’ambito di operatività della convalida giurisdizionale del provvedimento del AVV_NOTAIO è circoscritto alla sola prescrizione dell’obbligo di presentazione all’autorità di P.S. (trattandosi di limitazione che, incidendo sulla libertà personale, è soggetta all’inderogabile controllo giurisdizionale di cui all’art. 13 Cost.), non anche a quella con cui si impone il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (che, in quanto limitativa della sola libertà di circolazione e soggiorno di cui all’art 16 Cost., è soggetta al controllo di legittimità del giudice amministrativo; cfr., sul punto, Sez. U., n. 44273 del 27/10/2004, COGNOME; Sez. U, n. 4441 del 29/11/2005, COGNOME; Sez. 3, n. 11151 del 17/12/2008, COGNOME; Sez. 1, n. 14923 del 19/02/2004, COGNOME; Sez. 3, n. 49408 del 19/11/2009, COGNOME; Sez. 3, n. 36276 del 04/05/2011, COGNOME).
Secondo la giurisprudenza, i presupposti della convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO, impositivo del divieto di accesso alle manifestazioni sportive, c.d. daspo, e dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, sono: a) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il AVV_NOTAIO ad adottare il provvedimento; b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; c) l’attribuibilità al medesimo RAGIONE_SOCIALE condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall’art. legge 13 dicembre 1989, n. 401; d) la congruità della durata della misura (cfr. Sez. 3, n. 41899 del 13/09/2023, COGNOME, Rv. 285286 – 01; Sez. 3, n. 17753 del 06/03/2018, COGNOME, Rv. 272778; Sez. 3, n. 20789 del 15/04/2010, COGNOME, Rv. 247186;).
Nel caso in disamina, il giudice di merito, conformemente al suddetto principio giurisprudenziale, ha effettuato il controllo di legalità su tutti i sudde presupposti legittimanti l’adozione dell’atto da parte dell’autorità amministrativa.
2 GLYPH
061;
Con accertamento in fatto non sindacabile nella presente sede di legittimità, il provvedimento impugnato ha evidenziato la particolare gravità del comportamento del ricorrente che, già noto agli operatori per essere stato sottoposto a D.A.S.P.0 il 9 dicembre 2002 per la durata di tre anni, nella data del 27 ottobre 2024, all’interno dello stadio comunale di Dellianuova (RC), in occasione dell’incontro di calcio tra la squadra “RAGIONE_SOCIALE” e quella della “RAGIONE_SOCIALE“, si rendeva responsabile di reiterate condotte provocatorie oltre che minacciose ed intimidatorie nei confronti di circa 80 supporters della squadra ospite, sotto la diretta osservazione dei Carabinieri impiegati in servizio di ordine pubblico, che procedevano alla contestazione dei fatti al COGNOME nonché all’allontanamento del medesimo dall’impianto sportivo.
Alla luce del descritto quadro fattuale, sono logicamente coerenti ed immuni da vizi logici le argomentazioni del Giudice di merito in ordine alla sussistenza dei presupposti formali e sostanziali dell’obbligo di presentazione.
Il ricorrente, peraltro neppure confrontandosi con le argomentazioni esposte dal Giudice (confronto doveroso per l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 cod. proc. pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso, cfr Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181), propone rilievi meramente contestativi ed in fatto, volti a sollecitare un riesame RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie, precluso in sede di legittimità.
In relazione alla censura relativa all’eccessiva durata RAGIONE_SOCIALE prescrizioni imposte al NOME, essa è manifestamente infondata.
Va rammentato che in tema di misure di prevenzione della violenza occasionata da manifestazioni sportive, il disposto dell’art. 6, comma 5, legge 13 dicembre 1989, n. 401, nel prevedere che il provvedimento del questore impositivo del divieto di accesso ai luoghi dove esse si svolgono, emesso nei confronti di soggetto già in precedenza sottoposto ad analoga misura, sia sempre accompagnato dall’ulteriore prescrizione dell’obbligo di presentazione personale, in occasione RAGIONE_SOCIALE competizioni, ad un ufficio o comando di polizia e che la durata del divieto o della prescrizione non sia inferiore a cinque e superiore a dieci anni, non esime il giudice della convalida dal valutare compiutamente i fatti indicati dall’autorità di pubblica sicurezza, onde verificare la riconducibilità RAGIONE_SOCIALE condotte alle ipotesi previste dalla norma e la loro attribuibilità al soggetto, nè dal dar conto del proprio convincimento in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatario del provvedimento (Sez. 3, n. 41899 del 13/09/2023, NOME, Rv.285286 – 01; Sez. 3, n. 28067 del 03/11/2016, Rv. 270329 – 01).
Ciò premesso, l’ordinanza impugnata, dopo aver dato atto che il NOME è soggetto recidivo, ha specificamente motivato sulla concreta ed attuale
pericolosità sociale del predetto in ragione RAGIONE_SOCIALE specifiche modalità della condotta che denotano un grave allarme sociale (reiterate condotte minacciose e intimidatorie nei confronti dei tifosi della squadra avversaria, sotto la diretta osservazione dei Carabinieri).
Sia nel provvedimento del AVV_NOTAIO che in quello del GIP non si ravvisa alcun automatismo nella determinazione della durata RAGIONE_SOCIALE prescrizioni imposte all’odierno ricorrente per effetto della recidiva, risalente a 23 anni orsono, ma la durata viene giustificata per la gravità della condotta. Si legge nel provvedimento del AVV_NOTAIO, poi convalidato, che «la condotta del NOME configura una evidente provocazione nei confronti della tifoseria avversaria ed è stata tale da suscitare reazioni idonee a far scaturire episodi di violenza e ad ingenerare e rafforzare nelle tifoserie (proprie ed avversarie) sentimenti, di odio, di vendetta e di istigazione alla violenza, essendo, pertanto, obiettivamente idonea a porre in pericolo la sicurezza pubblica od a creare turbative per l’ordine pubblico».
Il provvedimento impugnato è adeguatamente motivato in ordine alla gravità RAGIONE_SOCIALE condotte e alla pericolosità concreta del NOME.
7. Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile seguendo a tale esito la condanna del ricorrente a norma dell’art. 616 c.p.p. al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, non sussistendo elementi per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma equitativamente liquidata alla RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende. Così è deciso, 08/01/2026