Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30025 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30025 Anno 2025
Presidente: COGNOME Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/01/2025
In nome del Popolo Italiano
TERZA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 190 CC – 31/01/2025 R.G.N. 32716/2024
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOMECOGNOME nato a Bologna il 09/08/1998, avverso l’ordinanza in data 22/08/2024 del G.i.p. del Tribunale di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 22 agosto 2024 il G.i.p. del Tribunale di Bologna ha convalidato il provvedimento in data 19 agosto 2024 del Questore di Bologna che aveva disposto per COGNOME NOME l’obbligo di presentazione all’autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 6, comma 2, legge n. 401 del 1989.
Il ricorrente lamenta la violazione di legge perchØ la convalida era intervenuta durante il periodo feriale (primo motivo); perchØ mancava la motivazione sul pericolo concreto e attuale e vi erano orientamenti contrastanti in caso di recidiva, per cui era necessario rimettere il fascicolo alle Sezioni Unite della Corte di cassazione (secondo motivo); per assenza del presupposto oggettivo in quanto l’accensione del fumogeno a circa quattro chilometri di distanza dal luogo della manifestazione sportiva e diverse ore prima della stessa non consentiva di sostenere che l’ordine e la sicurezza pubblica erano stati attentati (terzo motivo).
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso Ł manifestamente infondato.
Il provvedimento del Questore Ł stato notificato all’interessato il 20 agosto e il successivo 22 agosto Ł pervenuta la memoria difensiva con i relativi allegati che il G.i.p. del Tribunale di Bologna ha esaminato nella sua ordinanza.
Il primo motivo di ricorso, relativo all’impossibilità del giudice di convalidare il daspo durante il periodo di sospensione feriale, Ł inconsistente: il ricorrente non ha lamentato una lesione del diritto di difesa, avendo presentato una memoria con allegati che Ł stata esaminata e motivatamente disattesa, quindi non ha dedotto l’interesse a tale eccezione che, per giunta, Ł manifestamente infondata perchØ il termine non Ł soggetto a sospensione feriale (Sez. 3, n. 12357 del 14/02/2023, COGNOME, Rv. 284236 – 01; Sez. 1, n. 27363 del 04/06/2003, Alio, Rv. 225561 – 01 che hanno superato l’opposto orientamento propugnato da Sez. 1, n. 3861 del 25/05/1999, Monti, Rv. 214304 – 01; si veda amplius , Sez. 1, n. 45736 del 25/09/2019, COGNOME, Rv. 277330 – 01, in motivazione, che ha ricostruito l’istituto della sospensione dei termini nel periodo feriale e ha annoverato tra i casi eccettuati anche il daspo).
Il secondo motivo di ricorso Ł generico perchØ non si confronta con l’ordinanza impugnata che ha logicamente desunto la perdurante pericolosità del prevenuto dalla commissione del fatto in pendenza di un precedente daspo, notificatogli il 31 ottobre 2023. Tale circostanza Ł compiutamente riportata nel provvedimento del Questore e autonomamente apprezzata dal G.i.p. nella sua ordinanza. Peraltro, si evidenzia che, secondo il piø recente orientamento giurisprudenziale di legittimità, al quale si ritiene di dare continuità, il disposto dell’art. 6, comma 5, legge 13 dicembre 1989, n. 401, nel prevedere che il provvedimento del questore impositivo del divieto di accesso ai luoghi dove esse si svolgono, emesso nei confronti di soggetto già in precedenza sottoposto ad analoga misura, sia sempre accompagnato dall’ulteriore prescrizione dell’obbligo di presentazione personale, in occasione delle competizioni, ad un ufficio o comando di polizia e che la durata del divieto o della prescrizione non sia inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni, deve essere inteso nel senso che il giudice della convalida, se la condotta Ł stata posta in essere nel triennio successivo al precedente divieto, non Ł tenuto a dar conto del proprio convincimento in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatario del provvedimento, mentre, se la condotta Ł stata tenuta decorsi tre anni dalla cessazione del precedente divieto, deve dar conto del proprio convincimento in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatario del provvedimento nel solo caso in cui quest’ultimo non abbia mai chiesto la cessazione degli effetti pregiudizievoli derivanti dalla applicazione del precedente divieto o se questa, pur richiesta, non sia stata concessa (Sez. 3, n. 42473 del 14/10/2024, COGNOME non mass.; Sez. 3, n. 19640 del 01/02/2024, COGNOME, Rv. 286523 – 02). Il contrasto interpretativo segnalato dal ricorrente pare dunque superato all’interno della giurisprudenza della stessa Sezione per cui non sussistono i presupposti della trasmissione del fascicolo alle Sezioni Unite. La giurisprudenza ha per giunta precisato che Ł manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma quinto, legge 13 dicembre 1989, n. 401 (come modificato dall’art. 2, comma primo, lett. b) D.L. 22 agosto 2014, n. 119, convertito con modifiche in legge 17 ottobre 2014, n. 146), nella parte in cui ha reso obbligatoria l’adozione della prescrizione dell’obbligo di presentazione a un comando di polizia per la durata minima di cinque anni nei confronti di chi sia stato destinatario in passato di precedente DASPO, non potendo ritenersi irragionevole la previsione di una necessaria applicazione dell’obbligo di presentazione in occasione del nuovo divieto, qualora quest’ultimo consegua ad ulteriori fatti commessi in un arco temporale relativamente breve, quale il triennio successivo alla cessazione del precedente DASPO (Sez. 3, n. 5621 del 08/07/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269305 – 01).
Il terzo motivo di ricorso Ł fattuale e rivalutativo e, come tale, inammissibile. Il G.i.p. ha accertato il nesso di causalità tra la condotta illecita e la manifestazione sportiva perchØ ha evidenziato che il ricorrente, appartenente al gruppo ultras Fossa dei Leoni, si era riunito con altri tifosi nell’abituale luogo di ritrovo del Mama CafŁ, in pieno centro, per poi raggiungere il palazzetto dello sport e, in prossimità dell’esercizio commerciale, aveva acceso un fuoco pirotecnico a fiamma viva alla presenza di numerose altre persone, con concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. La motivazione dell’ordinanza, anche sotto questo profilo, Ł ineccepibile.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi Ł ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza ‘versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Così deciso, il 31 gennaio 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME