Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5173 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3   Num. 5173  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 04-05-2023 del G.I.P. del Tribunale di Siena; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa il 4 maggio 2023, il G.I.P. del Tribunale di Siena convalidava il provvedimento del AVV_NOTAIO di Siena del 22 aprile 2023, notificato il 2 maggio 2023, che aveva imposto a NOME COGNOME la prescrizione di presentarsi, per cinque anni, presso gli uffici del Commissariato di Tivoli al termine del primo tempo di ogni incontro disputato dalla squadra di calcio della RAGIONE_SOCIALE in casa e in qualunque stadio del territorio nazionale.
Avverso l’ordinanza del G.I.P. della città del Palio, COGNOME, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevanop due motivi. vl
Con il primo, la difesa eccepisce la violazione dell’art. 6 dellM· 01 del 1989, evidenziando che la condotta ascritta al ricorrente, ossia l’aver sottratto due peluche all’interno dell’autogrill di Montepulciano Ovest, con conseguente denuncia in stato dì libertà per il reato ex art. 624-625 e comma 1 n. 7 cod. pen., t GLYPH / non è inquadrabile in alcuna ipotesi contemplata dalla predetta norma, non avendo COGNOME aggredito verbalmente o fisicamente i dipendenti dell’autogrill. Dunque, non risultando il fatto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive, il “daspo” non poteva essere applicato, non ravvisandosi alcuna delle ipotesi tassativamente previste dal legislatore che comunque consentono di dare luogo alla misura; peraltro si evidenzia al riguardo che la giurisprudenza amministrativa (cfr. sentenza n. 354 del 10 marzo 2017 del TAR Lombardia, Sezione di Brescia), in una vicenda analoga, ha statuito che il solo furto in autogrill fuoriesce dalla tipicità della condotta negli stadi che il legisla intende reprimere con la legge n. 401 del 1989, ove manchi, come nel caso di specie, il quid pluris costituito da manifestazioni di violenza o di intimidazione.
Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il difetto di motivazione del provvedimento impugnato in ordine alle ragioni di necessità e urgenza, rilevandosi che il G.I.P. aveva mancato di confrontarsi con la memoria difensiva, con cui era stata dedotta la carenza dei presupposti applicativi della misura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Premesso che i due motivi sono suscettibili di trattazione unitaria, perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato non presenti vizi di legittimità rilevabili in questa sede.
Occorre evidenziare in proposito che, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989, il divieto di avvicinamento ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive può essere adottato nei confronti di quattro tipologie di soggetti, ossia:
coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza;
 coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all’estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l’ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a);
coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per alcuno dei reati di cui; all’articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110; all’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152/ all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205; agli articoli 6 -bis, commi 1 e 2, e 6-ter della presente legge; per il reato di cui all’articolo 2 -bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, o per alcuno dei delitti contro l’ordine pubblico o dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro secondo, titoli V e VI, capo I, del codice penale o per il delitto di c all’articolo 588 dello stesso codice, ovvero per alcuno dei delitti di cui all’articol 380, comma 2, lettere f) e h), del codice di procedura penale, anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive;
 i soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche se la condotta non è stata posta in essere in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
Dunque, nei primi due casi, il cd. “daspo” è ricollegato a comportamenti tenuti in occasione o a causa di manifestazioni sportive, mentre, negli altri due casi, viene in rilievo il cd. “daspo fuori contesto”, la cui applicazione prescinde cioè da un collegamento diretto con lo svolgimento di manifestazioni sportive, ma è correlata a un qualificato profilo di pericolosità sociale del destinatario.
Ciò posto, deve osservarsi che, nel caso di specie, si vede in un caso di daspo “tradizionale”, riconducibile cioè a condotte connesse con le gare sportive. Il provvedimento del AVV_NOTAIO, infatti, è stato adottato a seguito dei fatti occorsi tra let0.50 e leY2 del 13 settembre 2022, allorquando un gruppo di tifosi della RAGIONE_SOCIALE, di cui faceva parte COGNOME, di ritorno dalla città di Empoli, dove si era disputata la partita tra la squadra di casa e la RAGIONE_SOCIALE, si introduceva nell’autogrill “Montepulciano Ovest” sull’autostrada INDIRIZZO, dando luogo ad azioni predatorie, con reiterate sottrazioni di oggetti vari, essendosi in particolare il ricorrente resosi autore della sottrazione di due peluche esposti sugli scaffali.
Alla stregua di tale condotta, il AVV_NOTAIO ha disposto l’applicazione del cd. ‹ claspou` ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) e b) ( della legge n. 401 del 1989 e il G.I.P. ha ritenuto legittima tale qualificazione giuridica, osservando che COGNOME, subito dopo lo svolgimento di una manifestazione sportiva, ha partecipato alle descritte azioni predatorie, rendendo vani gli sforzi del personale dipendente dell’autogrill di arginare le condotte, uscendo dalla porta di emergenza, così “determinando una complessiva situazione di certo ed evidente pericolo per la sicurezza pubblica in un luogo aperto al pubblico connotato da un potenziale elevato accesso di persone” (cfr. pag. 2 del provvedimento impugnato). Nel confrontarsi poi con i rilievi difensivi esposti nella memoria pervenuta prima della decisione di convalida, il G.I.P. ha sottolineato che l’iniziativa del ricorrente ha integrato un quid pluris rispetto al mero furto, avuto riguardo alle dimensioni e all’estensione temporale della condotta realizzata dal gruppo di cui COGNOME ha fatto parte, giustificandosi nei suoi confronti l’applicazione della misura aggiuntiva della prescrizione di recarsi presso l’Ufficio di Polizia in ragione del fatto che COGNOME era soggetto recidivo, essendo stato già destinatario di un precedente “daspo”, riverberandosi ciò sul giudizio di pericolosità del ricorrente, peraltro già denunciato in passato per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.
Orbene, in quanto sorretta da argomentazioni non illogiche, la decisione impugnata non presta il fianco alle censure difensive, che invero sollecitano differenti apprezzamenti di merito non consentiti in questa sede, non risultando per altro verso smentiti i presupposti fattuali che hanno dato luogo all’emissione nei confronti del ricorrente della misura amministrativa convalidata dal G.I.P.
Resta solo da precisare che l’inquadramento della condotta di COGNOME nell’alveo della previsione non del cd. “daspo fuori contesto” (lettere c e d), ma di quella di cui alle lettere a) e b) dell’art. 6, comma 1, della legge n. 401 del 1989, risulta legittimo, dovendosi in tal senso richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 1767 del 07/04/2016, dep. 2017, Rv. 269085 e Sez. 3, n. 30408 del 08/04/2016, Rv. 267362), secondo cui, ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione previste dall’art. 6 della legge n. 401 del 1989, devono ricomprendersi tra le condotte commesse “a causa di manifestazioni sportive”, non solo quelle tenute direttamente in occasione delle competizioni sportive, ma anche quelle a queste collegate da un rapporto di diretta e stretta causalità.
In tale prospettiva, l’imposizione da parte del AVV_NOTAIO di un provvedimento di un “daspo” amministrativo, con relative prescrizioni, è dunque da considerare legittima anche nel caso in cui gli atti di violenza siano stati realizzati non durante l’effettivo svolgimento della manifestazione sportiva, bensì in un momento diverso e non contestuale, a condizione che tali atti siano in rapporto di immediato e univoco nesso eziologico con essa.
Tanto premesso, deve rilevarsi che l’azione predatoria compiuta da COGNOME nell’autogrill di Montepulciano è avvenuta subito dopo la artita giocata a Empoli, in occasione del rientro dei tifosi nella loro città di provenienza dopo lo svolgimento della manifestazione sportiva, per cui non è tanto il furto dei due peluche a rivelare la pericolosità del ricorrente, quanto piuttosto l’inserimento del fatto in un’iniziativa collettiva avvenuta in un luogo pubblico, ispirata da evidenti finalità provocatorie e coQtrassegnata da una complessiva efficacia intimidatoria, <ilt che non si sarebbe avuta enzal la condotta fosse rimasta individuale e sganciata / dalla contestuale presenza di altri tifosi di ritorno dalla trasferta sportiva.
In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di COGNOME va dichiarato inammissibile, con onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. 
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/10/2023