Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 27731 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 27731 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 13/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a BOLOGNA il 16/11/1995
avverso l’ordinanza del 24/01/2025 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso ordinanza di convalida il provvedimento del Questore di Bologna emesso in data 21/01/2025 e notificato in data 21/01/2025 alle ore 14,45, disposta dal GIP del Tribunale di Bologna in data 24/01/2025 alle ore 11,34.
2.1. Il ricorrente, con unico motivo di ricorso, deduce violazione dell’art.6, commi 2 e 3 d legge 401 del 1989, vizio della motivazione e travisamento della prova, evidenziando l’insussistenza di elementi fattuali che consentano di collegare la detenzione di mezzi atti offendere all’interno dell’auto ove il ricorrente si trovava, con l’evento calcistico di Cham League Bologna Borussia Dortmund, verificatosi in data 21/01/2025.
Rappresenta in particolare il lasso temporale tra l’accertamento effettuato all’interno suddetto veicolo in data 20/01/2025 alle ore 23,45 e la partita summenzionata, così come la lontananza del luogo in cui è stato fermato il ricorrente ed altri tre giovani e il l svolgimento del suddetto evento calcistico. In sostanza, il ricorrente afferma l’assenza correlazione tra la detenzione di mezzi atti a offendere e la partita che si sarebbe verifi successivamente e pertanto l’assenza di prova che i fatti siano finalizzati a determinare disordini all’interno dello stadio. Risulta conseguentemente priva di alcun fondamento l valutazione di pericolosità e la ragione giustificativa del divieto di accesso agli impianti s e dell’obbligo di presentazione.
A supportd della suddetta tesi difensiva produce nel giudizio di cassazione il verbale interrogatorio della persona sottoposta a indagini in cui il ricorrente ha affermato di trova compagnia di alcuni amici solo allo scopo di difendere un conoscente che era stato minacciato da un gruppo di persone a lui ostili, indipendentemente dalla programmazione di partite da svolgersi in casa. Produce altresì il verbale di indagini difensive delle dichiarazioni rese altri indagati, volte a comprovare che i fatti per cui è stato emesso il provvedime amministrativo con obbligo di presentazione non hanno alcuna attinenza con l’incontro di calcio e il decreto penale di condanna, ove si contesta al ricorrente la violazione dell’art. 4 della 110/1975, senza fare alcuna menzione del contesto sportivo.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rig del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Si ribadisce, al riguardo, che è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizi travisamento della prova, che ricorre allorquando il giudice di merito abbia fondato il prop
convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente e incontestabilmente diverso da quello reale, mentre esula dall’area della deducibilità nel giudi di cassazione il vizio di travisamento del fatto, essendo precluso al giudice di legitt reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito e sovrapporre il pr apprezzamento delle risultanze processuali a quello compiuto nei precedenti gradi di giudizio (ex plurimis, Sez.3, n.39729 18/06/2009, Rv. 244623; Sez.5, n. 39048 del 25/09/2007, Rv. 238215).
Nel caso in disamina, come correttamente evidenziato anche dal Procuratore generale presso questa Corte, il giudice a quo ha ritenuto univoco e immediato il collegamento tra le condotte accertate, relative alla detenzione di armi, e la partita di calcio che si sarebbe s da lì a poco, il giorno dopo. Decisiva importanza viene attribuita, in modo logico e per nie contraddittorio, alla circostanza che il caricamento nella macchina – ove poi il ricorrente è s fermato unitamente ad altre persone – degli strumenti sospetti è avvenuto in un bar che è noto luogo di ritrovo di ultras del Bologna, ma, ancor prima rileva la natura di quanto rinvenu sull’autovettura, cioè un casco integrale, una spranga in legno, due tubi di plastica, due cing di cuoio con fibbie di metallo, un paio di guanti e due fumogeni, quest’ultimi ogg notoriamente funzionali alla partecipazione a disordini durante la manifestazioni sporti calcistiche.
Si evidenzia inoltre che il giudice ha rilevato che l’autovettura, ove erano detenuti i sudd strumenti atti a offendere, si dirigeva verso il centro cittadino, luogo di concentramento tifosi dell’opposta squadra, e ciò assume ulteriore rilevanza decisiva a prescindere dalla distan temporale . con l’effettivo svolgimento della manifestazione sportiva, che si sarebbe svolto da a breve, in quanto non è inusuale né illogico ritenere che un evento calcistico di particol richiamo possa essere preceduto da disordini e scontri tra tifoserie opposte.
A tali elementi il giudice a quo ha inoltre aggiunto, infine quello altrettanto significativo a fini della valutazione della pericolosità, della recidiva, avendo il ricorrente già subito a provvedimento per ben tre volte, di cui l’ultimo scaduto solo da pochi mesi.
Né deve ritenersi che possano costituire elementi in grado di inficiare la valutazione pericolosità le dichiarazione rese dal ricorrente nel procedimento penale in corso relativo a violazione dell’art. 4 della legge 110/1975, ove egli ha affermato di trovarsi in compagnia alcuni amici allo scopo di difendere un conoscente che era stato minacciato da un gruppo di persone a lui ostili, indipendentemente dalla programmazione di partite da svolgersi in casa, le dichiarazioni rese, in sede di indagini difensive, dagli altri indagati NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME trattandosi di procedimento penale relativo alla contestazione del reato porto d’armi o di oggetti atti a offendere.
Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile iiricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso all’udienza del 13/05/2025
il Consigliere estensore
Il Presidente