Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29658 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29658 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/04/2025
SENTENZA
oggi,
sul ricorso proposto da:
NOME NOMECOGNOME nato a Catania il 13 settembre 1987;
GLYPH
IL FUNZIONA GLYPH
COGNOME
NOME
avverso la ordinanza n. 26/2024 Modello 45GIP del Tribunale di Catania del 2 novembre 2024;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore ge Dott.ssa NOME COGNOME il quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 21 novembre 2024 il Gip del Tribunale di Catania ha convalidato il provvedimento, notificato all’interessato in data 19 novembre 2024, alle ore 16.15, con il quale, il precedente 7 maggio 2024 (trattasi di data evidentemente errata ma tale è riportata nel provvedimento del Gip di Catania) il Questore di Catania aveva disposto a carico di COGNOME COGNOME soggetto che, secondo il predetto organo, in data 15 novembre 2024 era stato coinvolto in scontri tra tifoserie verificatisi in concomitanza della disput dell’incontro di calcio, valevole per il campionato di Serie C, fra le compagini rappresentative delle città di Catania e di Trapani, una serie di divieti per durata di anni 5 a decorrere dalla notificazione del provvedimento, legati alla sua presenza in luoghi interessati dalla attività agonistica e dalla affluenza sostenitori di compagini impegnate in attività agonistiche connesse al giuoco del calcio, corredando siffatto divieto, per la medesima durata, dalla prescrizione imposta all’Alonzo di presentarsi presso l’Ufficio della Polizia di Stato ovvero dell’Arma dei Carabinieri più vicino rispetto al luogo di sua dimora al decimo ed al quarantesimo minuto di ogni tempo delle partire di calcio che la compagine del Catania Fc disputerà “in casa” e “fuori casa” ed al decimo minuto di ciascun tempo delle partire di calcio che la medesima compagine disputerà “fuori casa” a distanza do oltre un’ora di tragitto dalla città etnea.
Avverso la predetta convalida ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore fiduciario l’COGNOME articolando un unico motivo di doglianza con il quale è stata contestata la violazione di legge per non essere stato assicurato al ricorrente il termine dilatorio di 48 ore fra la notificazi del provvedimento emesso dal Questore di Catania e la sua convalida da parte della autorità giudiziaria, entro il quale sarebbe stato consentito al ricorren di far valere il suo diritto di difesa articolando una memoria scritta d indirizzare alla autorità convalidante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto.
Come è noto, il provvedimento con il quale viene prima disposto in sede amministrativa e quindi convalidato in sede giudiziaria il cosiddetto Daspo (recte: divieto di accesso ai luoghi dove di svolgono manifestazioni sportive) prevede, secondo i termini di cui all’art. 6 della legge n. 401 del 1989, un scarna disciplina procedimentale, la quale è stata integrata, allo scopo di
rendere tutelate la posizioni soggettive di coloro i quali sono attinti d provvedimento in questione, per effetto degli interventi del giudice ordinario.
Infatti, a fronte di una disciplina positiva, la quale preved esclusivamente che, nelle 48 ore successive alla notificazione del provvedimento emesso dal Questore, il Pm, ove ritenga ricorrere gli elementi che possano legittimare la applicazione delle prescrizioni inerenti l’obbligo di comparizione del soggetto attinto dalla misura di fronte alla Autorítà di pubblica sicurezza, debba richiedere al Giudice per le indagini preliminari territorialmente competente in base alla ubicazione dell’Ufficio del Questore che ha emesso l’atto la convalida dello stesso e che, in assenza di tal richiesta il provvedimento, nella parte contenente le prescrizioni, perderebbe efficacia, così come si verificherebbe ove, nelle 48 ore successive, il Gip non provveda alla convalida, la prassi applicativa frutto della interpretazione di questa Corte, ha, altresì, previsto che, sempre nel termine delle 48 ore dalla notificazione del provvedimento con il quale è stata applicata la misura di sicurezza, è in facoltà del soggetto interessato fare pervenire al Gip le propri osservazioni difensive.
La esigenza di assicurare l’effettivo ed utile esercizio di siffatta facolt impone, sempre secondo la prassi interpretativa di questa Corte, la dichiarazione di intempestività – e pertanto la nullità non essendo stata assicurata all’interessato il pieno esercizio del suo diritto di difesa, provvedimento di convalida nel caso in cui esso sia stato adottato dal Gip senza che sia rispettato il predetto termine dilatorio della 48 ore dall’avvenut notificazíone del Daspo al suo destinatario.
Con riferimento al caso ora in esame risulta che il provvedimento del Questore di Catania emesso in relazione alla posizìone di NOME COGNOME è stato a questo notificato ìn data 19 novembre 2024 alle ora 16.15; esso, pertanto, tempestivamente inviato per la convalida dal Pm etneo in data 21 novembre 2024 alle ore 10.30, è stato convalidata dal competente Gip in pari data, per come risulta dalla stampiglia attestante l’avvenuto deposito dell’avvenuta convalida, e pertanto la sua esternazione, presso la Cancelleria dell’Ufficio Gip di Catania; non risulta apposta a margine della indicazione relativa al deposito alcuna indicazione che possa far ricavare l’indicazione dell’orario in cui siffatta operazione è intervenuta.
Tale essendo la situazione, e ribadito che nel giudizio di convalida del provvedimento applicativo della misura di prevenzione di cui all’art. 6 della legge n. 401 del 1989, deve essere riconosciuto all’interessato un terrnine non
inferiore a 48 ore per l’esercizio del diritto di difesa, decorrente dalla avvenut notificazione del provvedimento del Questore (per tutte: Corte di cassazione,
Sezione III penale, 23 dicembre 2015, n. 50456, rv 267281), va richiamato, essendo esso tuttora condiviso, il principio secondo il quale, in tema di misure
volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, l’incertezza, non risolvibile alla stregua degli atti, sulla tempeStività de
convalida del provvedimento del Questore impositivo dell’obbligo di comparire presso un Ufficio di polizia, prevista dall’art. 6, comma 2, della legge n. 401
del 1989, comporta la caducazione della stessa misura (Corte di cassazione,
Sezione III penale, 7 febbraio 2017, n. 5624, rv 269244; Corte di cassazione,
Sezione III penale, 3 giugno 2010, n. 20785, rv 247185).
Posto che nell’occasione, se è ricavabile dal fatto che la richiesta di convalida è stata presentata dal Pm alle ore 10.30 del 21 novembre 2024 che
la convalida sia intervenuta successivamente a tale momento, non è tuttavia possibile accertare se sia stato effettivamente rispettato il termine dilatorio
48 ore dalla notificazione del provvedimento del Questore all’COGNOME, non essendo possibile collocare l’avvenuta convalida in un momento successivo, alle ore 16.15 del 21 novembre 2024.
Ciò, sulla base dei rilievi che precedono, impone l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con gli effetti e nei limiti – unici per i quali è previsto il controllo giurisdizionale della magistratura ordinaria – di c al dispositivo.
PQM
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedimento del Questore di Catania del 18 novembre 2024, limitatamente all’obbligo di presentazione.
Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Catania.
Il Consigliere estensore
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2025
Il Presidente