Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 40509 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 40509 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME VEGLIE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/06/2022 del GIP TRIBUNALE di PARMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, che ha chiesto annullamento senza rinvio, limitatamente all’obbligo di presentazione
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Gip del Tribunale di AVV_NOTAIO ha convalidat provvedimento emesso dal AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO il 10 giugno 2022, che disponeva, nei confronti di COGNOME, il divieto di accesso agli impianti sportivi per anni cinque, n l’obbligo di presentazione presso la Questura di Reggio Emilia, prima e dopo ogni incont agonistico in cui disputa la squadra di calcio del Lecce’ anche amichevole, per anni tre.
Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione COGNOME NOME, articolando due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge, sotto i della compressione del diritto alla difesa, sul rilievo che l’ordinanza di convalida è stata prima della scadenza del termine di 48 ore dalla data di notifica del provvedimento. Rappresent che la giurisprudenza assegna il termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del questo per la comunicazione di eventuali memorie difensive, con conseguente nullità dell’ordinanz impugnata, qualora detto termine non sia rispettato. Evidenzia c:he il provvedimento d AVV_NOTAIO gli è stato notificato il 21 giugno 2022, senza alcuna indicazione di orario; che ha richiesto la convalida al AVV_NOTAIO in data 21 giugno 2022 alle ore :13,35; che il giudi convalidato il provvedimento in data 22 giugno 2022 alle ore 15,00. Ne segue che la convalid è avvenuta antecedentemente al termine di 48 ore, decorrente dalla notifica del provvedimento entro il quale l’interessato avrebbe potuto esercitare la facoltà di presentare memorie dife al giudice competente, con conseguente compressione dei diritti di difesa.
2.2. Con secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazione, non avendo il giudice specificatamente indicato le ragioni di necessità e urge dell’applicazione della misura dell’obbligo di doppia comparizione presso gli uffici di competente nonché violazione di legge e vizio della motivazione sulla durata della misura, n essendo in alcun modo desumibili dal provvedimento impugNOME le ragioni giustificatrici di così esteso lasso di tempo in cui opera la prescrizione.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chi annullamento senza rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo ricorso è fondato. In proposito, la giurisprudenza di legittimità è f nel ritenere che il termine concesso all’interessato per depositare memorie e deduzioni al G.i. competente per la convalida del provvedimento del questore, impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, non può essere inferiore a quello di quarantot ore, previsto dalla legge, entro cui il P.M. deve richiedere la convalida di detto provvedim (ex multis, Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223; Sez. 3, n.3740 de 10/12/2020, Rv. 281321). Si è, infatti, ritenuto di riconoscere a colui al quale è stato noti il provvedimento del questore, il diritto ad un contraddittorio cartolare, da esercitare, se un principio di parità delle armi, nel medesimo intervallo di tempo di cui dispone il PM richiedere la convalida. Il termine suddetto decorre dalla notifica del provvedimento del quest all’interessato, che, invero, reca espressamente l’avviso della facoltà di produrre memorie deduzioni. La giurisprudenza di legittimità ha, pertanto, stabilito che, la violazione d termine di quarantotto ore, posto a garanzia del contraddittorio cartolare, è causa di nulli sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen. e che pertanto deve essere annullata senza r l’ordinanza di convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO, impositivo dell’obbligo di presentazion all’autorità di polizia, intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto decorrente dalla notifica di detto provvedimento all’interessato, con conseguente decadenza della misura dell’obbligo di presentazione del sottoposto (Sez. 3, Sentenza n. 20366 de 02/12/2020, Rv. 281341; Sez. 3, Sentenza n. 1597:3 del 04/03/2020, Rv. 280796; Sez. 3, Sentenza n. 8678 del 04/02/2016, Rv. 266769).
1.2. Nel caso in disamina, il provvedimento del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO del 10/06/2022, recante espressamente la previsione della facoltà di presentare personalmente o tramite difensore di fiducia, memorie o deduzioni al Gip, è stato notificato all’interessato in data 21 /06/ 2022 s indicazione oraria; il Gip del Tribunale di AVV_NOTAIO ha disposto la convalida in data 22/06/20 alle ore 15,00. Non è stato, quindi, rispettato il termine dilatorio di ore 48 finalizzato a con l’esercizio del diritto di difesa del ricorrente. Inoltre, nell’ordinanza impugnata, il giudic che il provvedimento è stato notificato al ricorrente in data 21/06/2022, richiama la fa dell’interessato di presentare personalmente a mezzo difensore memorie difensive e, tuttavia rileva l’assenza di memorie o deduzioni difensive, senza considerare che il mancato rispetto de termine di 48 ore per la emissione del provvedimento impugNOME incide sul diritto di difesa d sottoposto, inibendogli la possibilità di approntare congruamente le proprie difese e determi la nullità ex art. 178 cod. proc. pen., lett. c), dell’ordinanza impugnata.
L’impugnata ordinanza deve dunque essere annullata senza rinvio limitatamente all’obbligo di presentazione. Tale epilogo decisorio, comportando un pronunciamento di natura rescindente, determina l’ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso. effettuate le comunicazioni di rito al AVV_NOTAIO.
PQM
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO del 10/06/2022, limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al AVV_NOTAIO.
Così deciso all’udienza del 20 giugno 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente