Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 49311 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 49311 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
DEPOSITATA IN CANCELLMA
12 GLYPH D1C 2023 sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Napoli; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la ordinanza del 21/06/2023 del tribunale di AVV_NOTAIO; ILI T-t ki visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; NOME udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO che ha .41;:cuaesrzi
chiesto l’annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALE ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIIRITTO
GLYPH Con sentenza del 21 giugno 2023 il tribunale di AVV_NOTAIO convalidava il provvedimento del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO del 15 giugno 2023, nella parte in cui era stato applicato, nei confronti di COGNOME NOME, l’obbligo di presentazione al Comando RAGIONE_SOCIALE Quarto per il periodo di anni 2 ai sensi dell’art. 6 commi 2 e 5 L. 401/89.
Avverso la predetta ordinanza COGNOME NOME, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando due motivi di impugnazione.
m
Deduce, con il primo, il vizio di violazione di legge: si osserva che il provvedimento del AVV_NOTAIO sopra citato sarebbe stato notificato il 20 giugno 2023 alle ore 18.25, con richiesta di convalida del P.M. e successiva convalida del Gip del 21 giugno 2023, alle ore 14.00, senza quindi il rispetto di 48 ore dalla notifica del provvedimento del AVV_NOTAIO, riservato per l’esercizio del diritto di difesa.
Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di mancanza di motivazione circa l’obbligo di presentazione anche in occasione dello svolgimento di partite amichevoli.
Il ricorso è fondato, avendo il Gip statuito prima del previsto decorso del termine, insuperabile (salvo che la difesa abbia comunque esercitato le proprie prerogative, diversamente da quanto emerge nel caso in esame), di 48 ore dalla notifica del provvedimento questorile. Come noto, in tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO, impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla sua notifica all’interessato, poiché l’inosservanza di tale termine, non consentendo l’effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale (Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020 (dep. 24/05/2021) Rv. 281341 – 01).
Da ciò consegue la cessazione dell’efficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO del 15 giugno 2023, limitatamente all’imposizione dell’obbligo di presentazione, dovendosi sul punto solo precisare che, ai sensi del comma 2 dell’art. 6 RAGIONE_SOCIALE legge n. 401 del 1989, la convalida è prescritta solo relativamente al predetto obbligo di presentazione, in quanto attinente alla libertà personale del destinatario, mentre la previsione di cui al comma 1 del medesimo articolo configura un’atipica misura interdittiva, di competenza dell’Autorità di Pubblica Sicurezza (cfr. Sez. 3, n. 5621 dell’8 luglio 2016).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO del 15/6/2023, limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al AVV_NOTAIO.
Così deciso, il 29.11.2023.