Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 726 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 726 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a Salerno il DATA_NASCITA; avverso l’ordinanza del 02/05/2022 del GIP del tribunale di AVV_NOTAIO; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME che ha chiesto di annullare se rinvio l’ordinanza impugnata e dichiarare cessata l’efficacia del provvedimen del AVV_NOTAIO limitatamente all’obbligo di presentazione.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza del 2 maggio 2022, il Giudice per le indagini prelimina del Tribunale di AVV_NOTAIO ha convalidato il provvedimento emesso dal AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO il 12 aprile 2022, reso ai sensi dell’art. 6 I. n. 401 del 1989, con il stato imposto a NOME NOME il divieto di accesso agli stadi o altri im sportivi in occasione di eventi calcistici di qualsiasi società sportiva e di q livello agonistico od amichevole, per cinque anni, esteso anche ad incontri calcio disputati all’estero da squadre italiane e dalla RAGIONE_SOCIALE di con obbligo di comparizione presso gli uffici della Questura di Salerno per d
volte, in concomitanza con gli incontri di calcio svolti in casa della squadra Salernitana e per una volta in concomitanza con gli incontri di calcio svolti fuori casa dalla squadra suindicata.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NOME NOME.
Si deduce il vizio di violazione di legge con riferimento all’art. 6, comma 2, legge n. 401 del 1989 per la compressione del diritto di difesa dell’imputato. Il Giudice per le indagini preliminari, nel convalidare il provvedimento del AVV_NOTAIO, non avrebbe concesso un termine a difesa di almeno 48 ore necessario per l’esercizio del diritto di difesa. Tale provvedimento sarebbe stato notificato, come risulterebbe dalla relata di notifica, in data 2 maggio 2022, alle ore 11.13, e sarebbe stato convalidato in data 2 maggio 2022, con provvedimento notificato al difensore AVV_NOTAIO mediante pec alle ore 17.11.
3. Il motivo è fondato.
Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, deve essere annullata senza rinvio l’ordinanza di convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizia, intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore, decorrente dalla notifica di detto provvedimento all’interessato, con conseguente decadenza della misura dell’obbligo di presentazione del sottoposto. L’inosservanza di detto termine viola la regola processuale in tema di garanzie difensive, prevista dall’art. 178 cod. proc. pen., ed integra un’ipotesi di error in procedendo che colpisce l’atto in misura radicale (cfr. Cass. Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016, La Marca, Rv. 266769).
Il provvedimento impositivo del AVV_NOTAIO è stato emesso in data 12 aprile 2022, notificato il 2 maggio 2022 e nella stessa data convalidato dal Giudice per le indagini preliminari, con notifica al difensore il medesimo giorno.
Pertanto, tra la notifica del provvedimento del AVV_NOTAIO e il deposito dell’ordinanza di convalida non è decorso il termine di quarantotto ore. Il ricorrente quindi, non avendo avuto a disposizione tale termine, non è stato messo in condizione di esercitare pienamente il suo diritto di difesa.
L’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con conseguente declaratoria di cessazione dell’efficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO limitatamente all’obbligo di presentazione, limitativo della libertà personale.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia d provvedimento del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO del 12 aprile 2022, limitatamente all’obbligo di presentazione.
Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO.
Così deciso il 25 ottobre 2022.