Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41591 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41591 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/12/2022 del GIP TRIBUNALE di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento del 1 dicembre 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia convalidava il provvedimento del AVV_NOTAIO di Venezia emesso il 24 novembre 2022 notificato il 29 novembre 2022 alle ore 12,30, ex art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, a carico di COGNOME NOME.
Ricorre in cassazione il destinatario del provvedimento del AVV_NOTAIO, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, cime disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
1. Inosservanza o erronea applicazione della legge 401 del 1989 (art. 178 cod. proc. pen., 6 comma 3, legge n. 401 del 1989 e art. 24 della costituzione), in relazione ai presupposti di legittimità del provvedimento di convalida emesso prima delle 48 ore concesse per memorie ed osservazioni.
Il provvedimento del AVV_NOTAIO è stato notificato al ricorrente alle ore 12,30 del 29 novembre 2022, la convalida è stata depositata il 1 dicembre 2022, senza indicazione dell’orario, prima delle 48 ore previste per il diritto di difesa.
E’ stato violato il diritto di difesa; infatti, la mancata indicazione dell’orario evidenzia l’inosservanza del termine di 48 ore per l’eventuale presentazione di memorie.
Ha chiesto quindi l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, il provvedimento di convalida emesso prima delle 48 ore. Il provvedimento del AVV_NOTAIO è stato notificato al ricorrente alle ore 12,30 del 29 novembre 2022, la convalida è stata depositata il 1 dicembre 2022, senza indicazione dell’orario; la mancanza dell’orario
consente di ritenere violato il termine delle 48 ore, previste per il diritto di difesa.
In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, deve essere annullata senza rinvio l’ordinanza di convalida del provvedimento del questore, impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizia, intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore dalla notifica di detto provvedimento all’interessato, con conseguente perdita di efficacia del provvedimento erroneamente convalidato quanto all’obbligo di presentazione, ferma restandone l’intangibilità quanto al divieto di accesso. (Sez. F, n. 41668 del 27/08/2013 – dep. 08/10/2013, COGNOME, Rv. 257350; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011 – dep. 31/05/2011, COGNOME, Rv. 250372).
Va quindi annullata senza rinvio l’ordinanza impugnata, con la dichiarazione di cessazione dell’efficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO di Venezia del 24 novembre 2022, limitatamente all’obbligo di presentazione.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO di Venezia del 24 novembre 2022 limitatamente all’obbligo di presentazione.
Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al AVV_NOTAIO di Venezia.
Così deciso il 9/06/2023