Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 42176 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 42176 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN SEVERINO MARCHE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/01/2024 del GIP TRIBUNALE di MACERATA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG dottor rinvio
NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di AVV_NOTAIOta, con la quale è stato convalidato il provvedimento emesso dal AVV_NOTAIO in data 02/01/2024, notificato al ricorrente nello stesso giorno, con il quale si dispone di accesso a impianti sportivi nonché l’obbligo di presentazione presso la polizia per la di anni cinque.
2.1. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione del diritto nonché violazione dell’art.6, comma 3, della legge 401 del 1989, posto che il provvedimento AVV_NOTAIO è stato notificato al ricorrente in data 02/01/2024 alle ore 17,40 e la convalida disposta con provvedimento emesso in data 04/01/2024 alle ore 11,39. Il giudice ha, quin violato sia il termine a difesa di 48 ore decorrente dalla notifica del provvedimento que sia il termine di 24 ore decorrenti dal momento in cui il PM ha fatto la richiesta di conv
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce difetto di motivazione in alla esplicitazione delle ragioni di necessità e di urgenza che giustificano l’o presentazione presso gli uffici di polizia, non essendovi al riguardo alcun cenno.
2.3. Con il terzo motivo, lamenta difetto di motivazione in ordine alla pericolosità, ma anche sotto questo profilo, qualunque cenno di valutazione. Il giudice che ha fatto rinvi provvedimento questorile che alla comunicazione di notizia di reato, non conosciuta ricorrente in quanto ad egli non trasmessa, senza esplicitare in alcun modo le ragioni del dec e non sussistendo neppure i requisiti minimi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità i alla ammissibilità della c.d. motivazione per relationem.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta mancata motivazione in ordin ragioni per le quali l’obbligo di presentazione è esteso anche in occasione dello svolgime partite amichevoli della RAGIONE_SOCIALE, evidenziando che gli impegni di t dilettantistico della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non sono quasi mai pubblicizzati.
3.11 Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chi annullamento senza rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Costituisce ius receptum il principio secondo il quale la convalida del provvedimento d Questore impositivo dell’obbligo di presentazione all’Autorità di polizia non può intervenir che sia decorso un termine indispensabile che, per uniforme giurisprudenza di questa Corte, individuato nelle 48 ore successive al momento della notificazione del provvedime amministrativo, analogamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la r convalida. Ne segue che il mancato rispetto di tale termine per difetto incide sul diritto del sottoposto, essendo un termine incomprimibile, funzionale al contraddittorio, in q
inibisce la possibilità di approntare congruamente ed in modo effettivo le proprie difese med memorie o deduzioni. Pertanto, la convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO impositiv dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizia, non può intervenire prima che sia d detto termine di quarantotto ore dalla sua notifica all’interessato poiché l’inosservanza termine, non consentendo l’effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità (Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020; Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, Rv. 281341; Sez. 3, 12665 del 06/03/2018, non mass. in fattispecie del tutto analoga), deducibile, in quanto alle condizioni stabilite dall’art. 182 cod. proc pen.
1.1.Nel caso di specie, il provvedimento questorile è stato notificato al ricor 02/01/2024, alle ore 17,40, la richiesta del Pm è stata depositata il 04/01/2024 alle ore e la convalida da parte del G.i.p. risulta emessa in data 04/01/2024 alle ore 11,39. Si osserva che dall’esame degli atti processuali emerge che la notifica dell’ordinan convalida all’interessato è avvenuta solo alle ore 17,40 del 04/01/2024, dunque allo scad delle 48 ore e che tuttavia nell’intervallo di tempo intercorso tra l’emissione del provve impugnato e la sua notifica, il ricorrente non ha esercitato il diritto di difesa producendo memorie difensive che non sono state vagliate dal giudice. Né il ricorrente, nel formula doglianza, ha dedotto l’incidenza della violazione sul diritto di difesa, evidenziando il pregiudizio cagionato a quest’ultimo (Sez. 2, n. 30232 del 16/05/2023 Ud. (dep. 12/07/20 Rv. 284802). Il ricorrente, in sostanza, si duole del mancato rispetto del termine dilat nulla deduce in ordine al concreto interesse a far valere una nullità che non ha in alcun pregiudicato il diritto di intervento da lui mai effettivamente esercitato. Pertanto, si r pur non avendo il giudice osservato il termine minimo delle 48 ore, il ricorrente non abbia alcun concreto ed attuale pregiudizio dalla suddetta violazione, non avendo affatto esercit diritto al contraddittorio cartolare, neppure tardivamente, lamentando la violazione dell’ar lett. c) cod. proc. pen., e la nullità dell’ordinanza impugnata, e non avendo quindi in all’osservanza della disposizione violata. Ne segue che, la nullità non è deducibile ai dell’art. 182 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 1999 del 25/06/1990 Cc. (dep. 13/07/1990) 184905). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con riguardo al secondo motivo, si osserva che l’omessa motivazione dell’urgenz determina l’invalidità del provvedimento amministrativo ed impedisce, quindi, la sua conval solo quando esso abbia avuto esecuzione prima dell’intervento del magistrato, vale a dire caso in cui, tra la notifica all’interessato e l’adozione dell’ordinanza di convalida si c manifestazione sportiva in coincidenza della quale l’interessato abbia dovuto ottemper all’obbligo di presentazione, secondo quanto stabilito dal terzo comma, prima parte, del c art. 6 della legge n. 401/1989 (Sez. 7, n. 39049 del 26/10/2006, COGNOME, Rv. 234961; 3, n. 33861 del 09/05/2007, COGNOME, Rv. 237121), ossia quando tra la notifica all’inter del provvedimento e l’adozione dell’ordinanza di convalida si sia svolta una manifestaz sportiva in relazione alla quale il soggetto abbia dovuto ottemperare alli obbligo di presen (Sez.3, n. 43107 del 13/10/2021, Rv. 282299). Si è precisato altresì che incombe
destinatario, che intenda contestare la sussistenza delle ragioni di necessità ed urgenza, l’ di provare che detto provvedimento ha avuto in concreto esecuzione prima dell’intervento magistrato, essendo la necessità di motivazione in ordine al requisito dell’urgenz provvedimento circoscritta al verificarsi di tale sola ipotesi (Sez.3, n. 28219 del 28/01/20 2672569). Nel caso in disamina il motivo pecca di specificità, non avendo il ricorrente in le competizioni medio termine svolte prima dell’intervento del magistrato.
In ordine al terzo motivo, si osserva che il ricorrente è destinatario di un prec Daspo emesso dal AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIOta il 14/12/2013, notificato il 30/12/2013, della durat sei anni il cui termine si è spirato, ma non è stata disposta né richiesta alcuna riabil Pertanto, ricorre l’applicazione dell’art. 6, comma 5, L.401 del 1989, che impone l’ado obbligatoria delle prescrizioni di cui al comma 2 della stessa norma nei confronti di perso destinataria del divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono le manifestazioni sporti essendo necessaria una rinnovata valutazione di pericolosità del prevenuto.
4. In ordine alla quarta doglianza, con la quale il ricorrente si duole di una ecc estensione della limitazione anche in occasione delle c.d. partite amichevoli, si ricorda tema di misure di prevenzione della violenza occasionata da manifestazioni sportive, l’obbli comparire personalmente presso un ufficio o comando di polizia è applicabile anche alle gare amichevoli, essendo anche queste generalmente rese note, salvo gli incontri minori esclusi co tali dalla normale pubblicità, in quanto siano stati programmati e pubblicizzati attra normali strumenti di diffusione in modo da essere previamente conoscibili dall’interessat esempio, attraverso i calendari ufficiali dei campionati e dei tornei (Sez. 3, n. 11 17/12/2008, Rv. 242990; Sez. 3, n. 8435 del 16/02/2011, Rv. 249363; Sez.3, n. 35557 de 11/05/2017, Rv. 270788).
5.11 ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, all’udienza del 28 giugno 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente