Daspo Non Impugnato: la Condanna per Violazione è Inevitabile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale nel rapporto tra provvedimenti amministrativi e conseguenze penali. Se un soggetto ritiene illegittimo un Daspo, deve contestarlo subito nelle sedi opportune. Un Daspo non impugnato diventa definitivo e la sua violazione costituisce reato, senza possibilità di rimettere in discussione la sua validità in sede penale. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti del Caso: La Violazione dell’Obbligo di Firma
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato previsto dall’articolo 6, comma 6, della legge n. 401 del 1989. Nello specifico, la persona era stata sottoposta a un Daspo che includeva l’obbligo di presentarsi per la firma presso un ufficio di polizia in concomitanza con le manifestazioni sportive. L’imputato non aveva ottemperato a tale obbligo in tre distinte occasioni nel gennaio 2016, comportamento che ha portato alla sua condanna.
Il Motivo del Ricorso: Un Daspo Presuntamente Nullo
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandolo su un unico motivo: la presunta nullità del provvedimento di Daspo originario. Secondo la sua difesa, il Daspo non era stato convalidato dall’autorità giudiziaria entro le 48 ore previste dalla legge. Tale vizio, a suo dire, rendeva nullo l’ordine del Questore e, di conseguenza, inesistente il reato di violazione, poiché non vi era un obbligo valido da rispettare.
La Decisione della Cassazione: L’Inammissibilità del Ricorso per il Daspo Non Impugnato
La Corte di Cassazione ha respinto categoricamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno definito il motivo di ricorso “assolutamente inconsistente”, chiarendo un punto procedurale di cruciale importanza.
Le Motivazioni della Corte Suprema
Il cuore della decisione risiede nel principio della separazione tra giurisdizione amministrativa e penale. La Corte ha rilevato che non risultava che l’imputato avesse mai impugnato il provvedimento di Daspo quando questo gli era stato notificato. Un provvedimento amministrativo, come il Daspo, se non viene contestato nei termini e nelle forme previste (solitamente con un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale), diventa definitivo e pienamente efficace.
Il giudice penale, chiamato a giudicare il reato di violazione del Daspo, non ha il potere di valutare la legittimità originaria del provvedimento amministrativo. Il suo compito è limitato a verificare l’esistenza di un ordine valido ed efficace emesso dall’autorità competente e l’avvenuta violazione di tale ordine da parte del destinatario. Poiché il Daspo non era stato annullato in sede amministrativa, esso era da considerarsi pienamente valido e l’obbligo di firma doveva essere rispettato.
Conclusioni
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale: l’onere di contestare un atto amministrativo ritenuto illegittimo spetta al destinatario, che deve agire tempestivamente attraverso gli strumenti legali appropriati. Attendere di essere processati penalmente per la violazione di quell’atto per poi eccepirne la nullità è una strategia destinata al fallimento. Un Daspo non impugnato si presume legittimo, e la sua violazione integra un reato. La decisione comporta per il ricorrente, oltre alla conferma della condanna, anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
È possibile contestare la validità di un Daspo durante il processo penale per la sua violazione?
No, secondo questa ordinanza, la validità del Daspo non può essere contestata per la prima volta nel processo penale per la sua violazione. L’imputato avrebbe dovuto impugnare il provvedimento nelle sedi amministrative competenti e nei termini previsti quando gli è stato notificato.
Qual è la conseguenza se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, a norma dell’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Per quale reato era stato condannato l’imputato?
L’imputato era stato condannato per il reato previsto dall’art. 6, comma 6, della legge n. 401 del 1989, per non aver rispettato l’obbligo di firma impostogli con il provvedimento di Daspo in tre diverse occasioni.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29468 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29468 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME è stato condanNOME alle pene di legge per il reato dell’art. 6 comma 6, legge n. 401 del 1989, perché non si era presentato a ottemperare all’obbligo di firma in tre occasioni, 15 gennaio, 23 gennaio e 30 gennaio 2016;
Rilevato che con un unico motivo di ricorso l’imputato eccepisce la violazione di legge perché daspo non era stato convalidato nelle 48 ore per cui doveva ritenersi nullo l’ordine del Questo e inesistente il reato;
Rilevato che tale motivo è assolutamente inconsistente perché non risulta che l’imputato abbia impugNOME tempestivamente il provvedimento di daspo allorché gli era stato notificato, come diffusamente spiegato nella sentenza impugnata;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che al declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere de spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente