Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7376 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3   Num. 7376  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Siracusa il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 14-03-2024 del G.I.P. del Tribunale di Siracusa; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale, AVV_NOTAIO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 14 marzo 2024, depositata il 15 marzo 2024, il G.I.P. del Tribunale di Siracusa convalidava il provvedimento emesso il 9 marzo 2024, con cui il AVV_NOTAIO di Siracusa aveva imposto a NOME COGNOME, in aggiunta al divieto di accedere per 5 anni, in Italia e all’estero, ai luoghi dove si svolgono manifestazioni calcistiche, agonistiche o amichevoli ampiamente pubblicizzate, l’ulteriore prescrizione di presentarsi, per 5 anni, presso la Questura di Siracusa, in occasione di ogni partita disputata, in casa e in trasferta, dalla squadra di calcio del Siracusa. Il provvedimento del AVV_NOTAIO veniva adottato a causa della partecipazione del ricorrente ai disordini verificatisi il 1° novembre 2023, in occasione dell’incontro di calcio disputatosi tra le squadre del Siracusa e del Licata .
Avverso l’ordinanza del G.I.P. aretuseo, COGNOME, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi.
Con il primo, la difesa deduce la violazione del diritto di difesa, evidenziando in particolare che il GRAGIONE_SOCIALEI.P., pur dando atto del deposito di una memoria difensiva, l’ha riferita al 14 marzo 2024, mentre in realtà la stessa risale al 13 marzo 2024, essendo evidente che tale memoria non è stata proprio letta, anche perché alle 8.10 del 14 marzo 2024 è pervenuta al difensore di COGNOME dalla pec EMAIL la comunicazione della mancata accettazione di depositi penali ‘ di qualsivoglia natura ‘ sulla medesima pec.
Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il difetto di motivazione del provvedimento impugnato rispetto all’omessa valutazione della memoria difensiva, nella quale era stato evidenziato che COGNOME non ha trasgredito le prescrizioni impostegli nel ‘daspo’ del 22 dic embre 2021, atteso che egli non ha violato il divieto di avvicinarsi entro il raggio di 500 metri allo stadio di Siracusa, trovandosi fermo nei pressi di un bar distante 650 metri dall’impianto sportivo , cui il ricorrente non si è mai avvicinato, a differenza di quanto erroneamente indicato nel provvedimento del AVV_NOTAIO, che è stato acriticamente recepito dal RAGIONE_SOCIALE, senza alcun preventivo confronto con i rilievi esposti nella memoria difensiva.
Con il terzo motivo, la difesa deduce la manifesta illogicità della motivazione, nella misura in cui il medesimo G.I.P., per fatti esattamente identici a quelli che riguardano COGNOME, ha provveduto a non convalidare l’obbligo di comparizione imposto  ad  altro  tifoso  attinto  da  ‘daspo’  emesso  dal  medesimo  AVV_NOTAIO, venendo in tal modo violato il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost .
 Con  requisitoria  scritta  del  21  ottobre  2024,  il  AVV_NOTAIO  generale  ha chiesto di rigettare il ricorso, dovendosi intendere, alla luce di una lettura unitaria della  requisitoria,  come  un  mero  refuso  il  termine  ‘annullare’  che  precede  il termine ‘rigettare’ nelle conclusioni della richiesta in esame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Premesso che i motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione unitaria, perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, occorre innanzitutto rilevare che, nel  provvedimento  impugnato,  il  G.I.P.  ha  dato  atto  di  aver  letto  la  memoria depositata per conto del ricorrente il 14 marzo 2024, affermazione questa coerente con il dato documentato dalla stessa difesa, secondo cui la memoria difensiva è stata spedita in forma telematica in data 13 marzo 2024, alle ore 16.12.
Né a conclusioni diverse può giungersi in ragione del fatto che, alle ore 8.10 del 14 marzo 2024, è pervenuto all ‘ indirizzo pec del difensore di COGNOME il messaggio, proveniente dall ‘ indirizzo EMAIL, con cui è stato comunicato che a quel recapito ‘ non si accettano depositi penali di qualsivoglia natura ‘ , dovendosi considerare in proposito che, il giorno prima, la memoria difensiva era stata spedita non soltanto all ‘ indirizzo EMAIL, ma anche all ‘ ulteriore indirizzo EMAIL, indirizzo questo da cui non sono pervenute comunicazioni circa l ‘ eventuale mancata accettazione, per cui deve ritenersi che la memoria in esame sia stata ritualmente recapitata.
A  ciò  deve  aggiungersi  che,  in  ogni  caso,  il  RAGIONE_SOCIALE,  anche  dal  punto  di  vista sostanziale, non ha mancato di confrontarsi con le deduzioni difensive articolate nella memoria inviata dal difensore del ricorrente, ma le ha affrontate e superate con argomentazioni pertinenti e scevre da vizi di manifesta illogicità.
Sono stati infatti richiamati gli accertamenti della Digos, da cui è emerso che COGNOME, in occasione dell’incontro di calcio disputatosi il 1° novembre 2023 tra le squadre del Siracusa e del Licata, ha partecipato a un corteo non autorizzato in prossimità del campo sportivo ‘Ni cola De Simone ‘ di S iracusa, avvicinandosi a circa 300 metri dallo stadio, come emerso dalla visione delle immagini allegate all ‘ informativa della Digos del 3 novembre 2023. Con tale condotta, il ricorrente è stato dunque ritenuto responsabile di aver violato una delle prescrizioni inflittegli con il precedente ‘daspo’ emesso nei suoi confronti il 22 dicembre 2021, ovvero quella di non avvicinarsi al predetto impianto sportivo entro il raggio di 500 metri, essendosi al riguardo precisato che l ‘ incrocio dove è stato visto COGNOME (quello tra INDIRIZZO e INDIRIZZO) si trova a meno di 500 metri dallo stadio di Siracusa.
Orbene, a fronte di un apparato argomentativo non illogico e saldamente ancorato alle risultanze investigative acquisite, la cui valenza dimostrativa non può essere seriamente messa in discussione almeno in questa sede, non vi è spazio per  l ‘ accoglimento  delle  obiezioni  difensive,  che  invero  sollecitano  differenti apprezzamenti di merito che esulano dal perimetro del giudizio di legittimità.
2.1. Resta solo da precisare che l ‘ adeguatezza e la razionalità del percorso motivazionale del provvedimento impugnato non possono ritenersi inficiate dal rilievo che nei confronti di altro soggetto, tale NOME COGNOME, coinvolto nei medesimi fatti ascritti al ricorrente, il G.I.P. non ha convalidato un analogo ‘ daspo ‘ del AVV_NOTAIO: dalla lettura della decisione allegata dalla difesa, infatti, si desume che il precedente ‘ daspo ‘ emesso a carico di COGNOME in altra data, ossia il 22 novembre 2021, non conteneva anche il divieto di avvicinarsi entro il raggio di 500 metri allo stadio di Siracusa, per cui la posizione di COGNOME non è evidentemente assimilabile a quella di COGNOME, destinatario di un precedente ‘ daspo ‘ , emesso in una data diversa e, in ogni caso, differente dal punto di vista contenutistico, il che consente di escludere i dedotti profili di disparità di trattamento.
Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso presentato nell’interesse  di  COGNOME  deve  essere  pertanto  rigettato,  con  onere  per  il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13.11.2024