Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13845 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13845 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TRIESTE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/07/2023 del GIP TRIBUNALE di MONZA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, dottoressa NOME COGNOME, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Monza del 29/07/2023, di convalida del provvedimento di divieto accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazione sportive RAGIONE_SOCIALE, emesso dal Questore di Monza Brianza in data 24/07/2023, con il quale si prescrive al ricorrente l’obbligo di compar personalmente presso la Questura di RAGIONE_SOCIALE per anni cinque.
2.1.Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce carenza e vizio della motivazion ordine alla attribuibilità dei fatti in contestazione, posto che il giudice ha descritto la c lancio di materiale pericoloso e di scavalcamento di recinzioni, con invasione di campo, sebbene il provvedimento questorile, a pagina 2, attribuisca al ricorrente la sola condotta di invasi campo a fine della gara. Il ricorrente evidenzia, al riguardo, che la fase procedinnen amministrativa si è basata sulla valutazione della pericolosità della condotta di invasio campo avvenuta a fine partita per festeggiare i tifosi, e che non gli è stata mai contesta condotta di lancio di oggetti pericolosi. Pertanto, erroneamente, il Gip ha attribuito al B condotte diverse e ulteriori rispetto all’invasione di campo, così ponendo a carico del ricor sia la violazione dell’art. 6 bis, comma 2 (che punisce l’invasione di campo), che la violaz dell’art. 6 bis comma 1, L.401/1989 (che punisce il lancio di materiale pericoloso).
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce carenza e vizio della motivazi in ordine alla valutazione della pericolosità della condotta, di cui il ricorrente evidenzia il festoso e pacifico, trattandosi di manifestazione di gioia per la vittoria della propria sq La valutazione di pericolosità della condotta non è stata esplicitata nell’ordinanza impugna essendosi il Gip limitato a richiamare i fatti in contestazione senza nulla argomentare al rigua Il giudice ha sostanzialmente dedotto la fondatezza della prescrizione dell’obbligo presentazione da un precedente Daspo, e si è limitato a prendere atto della contestazione de reato di cui all’art. 6 bis L.401/1989, senza effettuare un’autonoma valutazione del disval della condotta, né richiamare il RAGIONE_SOCIALE o le altre fonti da cui ha tratto il suo convincimento.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiar l’inammissibilità del ricorso.
4.11 ricorrente ha depositato memoria di replica alla GLYPH requisitoria, ove ha GLYPH illustrato ulteriormente i motivi di ricorso e insistito per l’accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Si ricorda che le Sezioni Unite di codesta Corte hanno affermato che, in sede di convalida dell’obbligo di presentazione dinanzi all’Ufficio di Polizia, il giudice non può limitarsi a controllo formale, ma deve accertare, in concreto e con riferimento all’attualità, se la perico del soggetto giustifichi e renda la misura idonea allo scopo di prevenzione voluto dal legislat verificando altresì, specialmente se non è intervenuta una condanna, la sussistenza di sufficien elementi indiziari atti a corroborare l’attribuibilità al soggetto stesso della condotta peri fondamento del provvedimento del Questore. Ne segue che il controllo di legalità del giudic deve riguardare l’esistenza di tutti i presupposti legittimanti l’adozione dell’atto d dell’Autorità amministrativa, impositivo dell’obbligo di presentazione, quali: a) le rag necessità ed urgenza ‘che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento; b) l pericolosità concreta ed attuale del soggetto; c) l’attribuibilìtà al medesimo delle con addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall’art. 6, L. 13 dicembre 1989, d) la congruità della durata della misura (Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004, Rv. 229112; Sez. n. 22266 del 03/02/2016, Rv. 267146).
1.1. Tanto premesso, in ordine alla prima doglianza, deve precisarsi che il giudice non h attribuito al ricorrente fatti diversi rispetto a quelli indicati nel provvedimento questoril richiamare tutti i disordini verificati in occasione di quell’incontro calcistico, prima e svolgimento della competizione sportiva, ha descritto, per quanto concerne il COGNOME, condotta di scavalcamento della recinzione e di invasione di campo, per la quale è stat presentata una denuncia.
Con riferimento specifico alla questione della attribuibilità della condotta al ricorr giudice di merito ., nell i effettuare il controllo . di legalità sui presupposti legittimanti l’adozione dell’atto da parte dell’autorità amministrativa, ha richiamato quanto emerge nel provvediment questorile oggetto di convalida, ove sono ben indicate le fonti attraverso cui è avven l’identificazione dell’autore dei fatti in questione. Il COGNOMECOGNOME infatti, è stato attraverso le immagini videoregistrate dalla polizia scientifica della Questura di Monza nonc grazie al riconoscimento effettuato dal personale della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE come colui che, al termi dell’incontro, dopo aver scavalcato la recinzione, effettuava un’invasione del campo di gioco.
1.2. Altrettanto infondata è la doglianza volta ad evidenziare la carenza di disvalore d condotta contestata al ricorrente, consistita – a detta del ricorrente – in una esultazione g e priva di disvalore, posto che la valutazione di pericolosità della condotta di invasion campo del gioco è stata accertata in concreto dal giudice, che ha descritto le modalità del fa commesso in concorso con altri soggetti, evidenziando che la condotta attribuita al ricorren costituisce anche reato ai sensi dell’art.6 bis, comma 2, L.40171989.
Infine, al riguardo, si richiama l’art. 6, comma 5, legge n. 401 del 1989, come modific dall’art. 2, comma 1, lett. b), d.l. 22 agosto 2014, n. 119, convertito con modificazioni legge 17 ottobre 2014, n. 146, norma che impone l’adozione obbligatoria delle prescrizioni d cui al comma 2 nei confronti di persona – come nel caso che occupa – già destinataria del diviet
di accesso ai luoghi nei quali si svolgono le manifestazioni sportive, non essendo necessaria un rinnovata valutazione di pericolosità del prevenuto.
2.11 ricorso deve, dunque, essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso all’udienza del 16 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente