DASPO e ricorso in Cassazione: i rischi della genericità
La violazione del DASPO rappresenta una fattispecie penale che richiede una difesa tecnica estremamente precisa, specialmente in sede di legittimità. Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di inosservanza delle prescrizioni imposte a un tifoso, ribadendo un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione non può limitarsi a lamentele generiche, pena l’inammissibilità e pesanti sanzioni pecuniarie.
I fatti di causa
Il caso trae origine dalla condanna di un cittadino per il reato previsto dall’art. 6, comma 6, della Legge 401/1989. L’imputato era stato sorpreso a violare gli obblighi imposti dalla misura del DASPO, che gli vietava l’accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive. Dopo una condanna in primo grado, confermata integralmente dalla Corte di Appello, il soggetto ha proposto ricorso in Cassazione lamentando, in modo vago, una violazione di legge e un vizio di motivazione nella sentenza di secondo grado.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici della settima sezione penale hanno analizzato l’impugnazione, rilevando immediatamente un difetto di specificità. Il ricorrente non ha saputo indicare quali fossero i punti esatti della legge violati né ha fornito dati di fatto concreti per smentire la ricostruzione dei giudici di merito. In presenza di una cosiddetta “doppia conforme” — ovvero quando due gradi di giudizio concordano sulla colpevolezza — la motivazione della sentenza deve essere contestata con argomenti logici stringenti, che nel caso di specie sono del tutto mancati.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla natura stessa del giudizio di legittimità. Un ricorso che si limita a deduzioni astratte e prive di riferimenti puntuali ai fatti di causa non permette alla Corte di esercitare il proprio controllo. La decisione impugnata era sorretta da una motivazione articolata e priva di illogicità, rendendo il ricorso un mero tentativo dilatorio. Per questo motivo, oltre all’inammissibilità, è scattata la condanna al pagamento di 3.000 euro verso la Cassa delle Ammende, oltre alle spese legali, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza sottolinea come la violazione del DASPO non lasci spazio a difese superficiali. Chi intende impugnare una condanna deve assicurarsi che il ricorso sia specifico e tecnicamente ineccepibile. La genericità dei motivi non solo preclude la possibilità di una riforma della sentenza, ma aggrava la posizione economica del condannato attraverso le sanzioni pecuniarie accessorie. La chiarezza espositiva e la puntualità dei rilievi giuridici restano i pilastri per un accesso efficace alla giustizia di legittimità.
Cosa accade se si violano le prescrizioni del DASPO?
La violazione degli obblighi imposti dal DASPO costituisce un reato ai sensi della Legge 401/1989 e può portare a una condanna penale confermata nei vari gradi di giudizio.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è inammissibile se i motivi presentati sono generici, privi di riferimenti normativi specifici o non contestano puntualmente le ragioni della sentenza impugnata.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alle spese processuali, il ricorrente può essere condannato a versare una somma equitativamente fissata, solitamente tra i 1.000 e i 6.000 euro, alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42746 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42746 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con unico motivo di ricorso, COGNOME NOME, ritenuto responsabile d reato di cui all’art. 6, comma 6, I. 401 del 1989 per la violazione degli obblighi imposti misura del DASPO, deduce genericamente la violazione di legge e il vizio di motivazione rispett alla declaratoria di penale responsabilità;
Considerato che il motivo in parola risulta non specifico poiché prospetta deduzio assolutamente generiche e prive dell’indicazione di qualsivoglia ragione di diritto e dei fatto a sostegno della doglianza, a fronte di una doppia decisione conforma sorretta da articol e non illogica motivazione;
Ritenuto che il ricorso debba essere pertanto dichiarato inammissibile e rilevato che a declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 settembre 2023.