Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30091 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30091 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE (Tp) il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza n. 4/23 DASPO del Gip del Tribunale di Trapani del 27 ottobre 2023;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona dell’AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27 ottobre 2023, depositata alle ore 10,15, il Gip del Tribunale di Trapani ha convalidato il provvedimento, emesso dal Questore di tale medesima città il precedente 25 ottobre e notificato all’interessato in par data alle ore 11,15, con il quale era disposto il divieto a carico COGNOME NOME, soggetto coinvolto in disordini di piazza in occasione dell’incontro di calcio fra le compagini rappresentative della RAGIONE_SOCIALE e dello RAGIONE_SOCIALE, di frequentare, secondo i termini di cui all’art. 6 della legge 401 del 1989, determinati luoghi teatro di manifestazioni sportive, divieto presidiato dall’obbligo in occasione di tali manifestazioni di presentarsi secondo le modalità meglio precisate nel provvedimento di convalida, presso il Commissariato di Polizia di Stato di RAGIONE_SOCIALE.
Avverso detto provvedimento ha interposto ricorso per cassazione, con il ministero del proprio difensore fiduciario, il COGNOME, affidando le propri lagnanze ad un solo motivo di impugnazione, avente ad oggetto la violazione del diritto di difesa a lui spettante, per avere il AVV_NOTAIO convalidato provvedimento questorile emesso nei suoi confronti senza avere atteso lo spirare del termine a lui concesso per presentare memorie e comunque esercitare il proprio diritto dio difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Come è possibile ricostruire tramite la precisa indicazione contenuta nel provvedimento impugnato, laddove è indicato, con puntigliosa accuratezza, che il provvedimento con il quale era stata emanata a carico del COGNOME la diffida ad assistere a determinate manifestazioni sportive, corredata dall’obbligo di presentazione presso gli Uffici di pubblica sicurezza in occasione della loro effettuazione, era stato a lui notificato in data 25 ottobre 2023, al ore 11,15; che la successiva richiesta di convalida da parte della Autorità giudiziaria di tale prescrizione, unico aspetto che necessita della verific operata in seno alla giurisdizione ordinaria, era stata presentata dal locale Pm il successivo 26 ottobre alle ore 12,15; che, infine, il pedissequ provvedimento di convalida era stato emesso dal Gip del Tribunale di Trapani il giorno27 ottobre 2023, alle ore 10,15, come inequivocabilmente attestato dalla indicazione, comprensiva dell’orario di deposito dell’atto, apposta dall’Ufficio che ha ricevuto l’atto in occasione del suo deposito in Cancelleria.
Ciò posto, osserva il Collegio, come questa Corte abbia in plurime occasioni rilevato che in tema di misure per prevenire turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizia, non può intervenire, a pena di nullità AVV_NOTAIO, prima dello scadere del termine di 48 ore concesso al destinatario, a decorrere dall’avvenuta notficazione nei suoi riguardi del provvedimento in questione, per esaminare gli atti e presentare eventuali memorie (Corte di cassazione, Sezione III penale, 27 maggio 2020, n. 15973, rv 280796; Corte di cassazione, Sezione III penale, 6 maggio 2020, n. 13693, rv 278785).
Ora, ritenendo questo Collegio non significativa la circostanza che nell’occasione non risulta che la difesa del COGNOME abbia depositato, sia pure un momento successivo all’awenuta convalida del provvedimento questorile da parte del Gip, alcuna memoria difensiva, atteso che l’interesse ad impugnare il provvedimento di convalida sorge non in funzione della mancata valutazione della memoria eventualmente depositata ma a cagione dell’omesso rispetto della scansione temporale che regola le possibili fasi del procedimento, scansione temporale la cui violazione – essendo quella posta a tutela del diritto di difesa – è fonte di vizio insanabile del procedimento ex se e non laddove abbia materialmente determinato, quanto alla singola fattispecie, l’inefficace esercizio del diritto di difesa (in ordine alla non necessarietà de esistenza di una memoria difensiva depositata nell’interesse del ricorrente nel periodo di tempo intercorrente fra la convalida del provvedimento questorile e la scadenza del termine di 48 ore dalla notificazione di quello all’interessato, vedano – sebbene si tratti di ipotesi in cui la questione non è sta espressamente esaminata, ma nelle quali si afferma la illegittimità sic et simpliciter della convalida senza che si segnali l’avvenuta presentazione di alcuna memoria difensiva nell’indicato lasso di tempo – per tutte: Corte di cassazione, Sezione III penale, 14 marzo 2024, n. 10700, non massimata; Corte di cassazione, Sezione III penale, 2 febbraio 2024, n. 4766, non massimata, nelle quali, in ogni caso si dà atto, a riprova della no indispensabilità, ai fini del radicamento dell’interesse ad impugnare, dell’avvenuto deposito di una memoria difensiva, in una sentenza, che, intervenuta la convalida, il diritto di difesa non era più esercitabile e, nell’a sentenza, che non era stato concretamente possibile esercitare il diritto d difesa), si osserva che effettivamente il AVV_NOTAIO non ha fatto decorrere il termine minimo di 48 ore fra la notificazione al COGNOME del provvedimento emesso dal Questore e la sua convalida. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il mancato rispetto di tale termine, costituendo violazione di legge, stante il vizio del procedimento, impingente sull’esercizio del diritto di difes del soggetto interessato, determina l’annullamento senza rinvio della ordinanza di convalida e, pertanto, l’inefficacia del provvedimento impugnato nei limiti indicati nel seguente dispositivo.
PQM
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedimento del Questore di Trapani del 25 ottobre 2023, Idmitatamente all’obbligo di presentazione.
Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Trapani.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente