Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 31119 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 31119 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MILAZZO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/10/2023 del GIP TRIBUNALE di MESSINA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG dottor NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senz
rinvio
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di AVV_NOTAIO in data 13/10/2023 con la quale è stato convalidato il provvedimento del AVV_NOTAIO nella parte in cui, per quanto qui rileva, prescriveva al ricorrente l’obbl presentarsi, in occasione di tutti gli incontri di calcio disputati dalla squadra dell’RAGIONE_SOCIALE, presso il Commissariato di PS di Barcellona Pozzo di Gotto, al 25° minuto del Primo tempo ed al 25° minuto del secondo tempo, per la durata di otto anni dalla prima manifestazione calcistica successiva alla notifica del provvedimento.
Il ricorrente deduce, quale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione a 6, I. n. 401 del 1989, per il mancato rispetto del termine di 48 ore dalla notifica all’inter rilevando GLYPH che il provvedimento era stato notificato al destinatario della misura in da 11/10/2023 alle ore 11.10, laddove il GIP ha provveduto alla relativa convalida in dat 13/10/2023, senza indicare alcun orario, senza che fossero ancora trascorse le 48 ore per l’esercizio del termine a difesa e senza che, nelle more, il ricorrente avesse depositato memori scritte, con conseguente nullità ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen. Richi sostegno, giurisprudenza conforme
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiest l’annullamento senza rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è Manifestamente infondato’.
Occorre richiamare preliminarmente il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223), secondo cui il destinatario del provvedimento del AVV_NOTAIO ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice del convalida; per cui la convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO impositivo dell’obbligo d presentazione all’Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso un termin indispensabile che, per uniforme giurisprudenza di questa Corte, va individuato nelle 48 or successive al momento della notificazione del provvedimento amministrativo, analogamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida. Ne segue che il manc rispetto di tale termine per difetto incide sul diritto di difesa del sottoposto, essendo un t incomprimibile, funzionale al contraddittorio, in quanto inibisce la possibilità di appro congruamente ed in modo effettivo le proprie difese mediante memorie o deduzioni. Pertanto, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell’obbligo di presentazione all’autori di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il detto termine di quarantotto ore d sua notifica all’interessato poiché l’inosservanza di tale termine, non consentendo l’effet esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale (Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020; 3, n. 20366 del 02/12/2020, Rv. 281341; Sez. 3, n. 12665 del 06/03/2018, non mass. in fattispecie del tutto analoga).
1.1.Nel caso di specie, il provvedimento questorile è stato notificato al ricorr 11/10/2023 alle ore 11.10, e la convalida da parte del G.i.p. risulta emessa in data ad orario imprecisato.
Tuttavia, dall’esame degli atti processuali, emerge che la notifica dell’ordinanza d all’interessato è avvenuta solo il 15/10/23 alle ore 16,10 e che nell’intervallo di tem tra l’emissione del provvedimento impugnato e la sua notifica, il ricorrente non ha e diritto al contraddittorio non avendo depositato nessuna memoria che non è stata vag giudice.
Né il ricorrente, nel formulare la doglianza, ha dedotto l’incidenza della violazione di difesa, evidenziando il concreto pregiudizio cagionato a quest’ultimo (Sez. 2, n. 30232 del 16/05/2023 Ud. (dep. 12/07/2023) Rv. 284802).
Pertanto, si ritiene che, pur non avendo il giudice osservato il termine minimo del il ricorrente non ha subito alcun concreto ed attuale pregiudizio dalla suddetta viol avendo affatto esercitato il diritto al contraddittorio cartolare, di cui lamenta la deducendo la violazione dell’art. 178, lett. c) cod. proc. pen., e non avendo quin all’osservanza della disposizione violata. Ne segue che, la nullità non è deducibi dell’art. 182 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 1999 del 25/06/1990 Cc. (dep. 13/07/ 184905).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ric pagamento delle spese processuali e della somma, determinata secondo equità, di euro ih favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso all’udienza del 07/05/2024
Il Consigliere estensore