Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20368 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20368 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ACIREALE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/10/2023 del GIP TRIBUNALE di SIRACUSA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
Oggi,
23 MAG. 2024
IL FUNZIO
, i ,
-.
Luci,
Depositata in Cancelleria
7
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del 21/10/2023 emessa Gip del Tribunale di AVV_NOTAIO, di convalida del provvedimento del 12/10/2023 emess AVV_NOTAIO, con il quale è stato disposto il divieto di accesso nei luoghi d nazionale in cui si svolgono tutte le competizioni sportive calcistiche e l’obbligo di pr all’autorità di Pubblica Sicurezza in occasione di tutte le partite calcistiche del calcio delle serie A, B e C, anche amichevoli, per la durata di anni cinque.
Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione dì legge e ca motivazione in ordine alla valutazione della pericolosità della condotta ascritta al nonché alle ragioni di necessità ed urgenza, rappresentando l’ unicità dell’episodio a l ed evidenziando che l’alzabandiera tenuto in mano, di cui si contesta l’uso, non fosse assolvere le funzioni tipiche di un’arma. Rappresenta altresì che le valutazioni del giu astratte e non individualizzanti, posto che il giudice non ha preso in considerazio emerge da alcuni frames delle immagini di videosorveglianza, ove si vede il ricorrente proced a piedi con le mani in tasca a volto scoperto, costeggiando un muro e seguendo il deflus altri tifosi. Il giudice nulla ha affermato anche in ordine alle censure mosse alla con durata della misura e alla proporzionalità della stessa in relazione al fatto contestato che erano stati comunque rappresentati anche con la memoria difensiva depositata in 19/10/2023 alle ore 17,51.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto di l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Si ricorda che le Sezioni Unite di codesta Corte hanno affermato che, in sede di co dell’obbligo di presentazione dinanzi all’Ufficio di Polizia, il giudice non può limitars controllo formale, ma deve accertare, in concreto e con riferimento all’attualità, se la del soggetto giustifichi e renda la misura idonea allo scopo di prevenzione voluto dal le verificando altresì, specialmente se non è intervenuta una condanna, la sussistenza di s elementi indiziati atti a corroborare l’attribuibilità al soggetto stesso della condotta fondamento del provvedimento del AVV_NOTAIO. Ne segue che il controllo di legalità del deve riguardare l’esistenza di tutti i presupposti legittimanti l’adozione dell’ dell’Autorità amministrativa, impositivo dell’obbligo di presentazione, quali: a) le necessità ed urgenza che hanno indotto il AVV_NOTAIO ad adottare il provvedimento pericolosità concreta ed attuale del soggetto; c) l’attribuibilità al medesimo del addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall’art. 6, L. 13 dicembre 1
d) la congruità della durata della misura (Sez. U, n. 44273 del 27/10/20D4, Rv. 229112; n. 22266 del 03/02/2016, Rv. 267146).
Nel caso in disamina, nell’effettuare il controllo di legalità sui presupposti l l’adozione dell’atto da parte dell’autorità amministrativa, il giudice ha esaminato le videosorveglianza e richiamato il cnr in atti, affermando che il ricorrente ha preso p episodio di vera e propria guerriglia urbana organizzata tra le due opposte fazioni, armate di bastoni e di cinture, in occasione della quale sono state danneggiate parecchi dì negozi, autovetture, è stata danneggiata una videocamera ed è stato ferito un ope polizia. In particolare, il giudice ha richiamato in particolare la visione del frame n. 4, ove si scorge il ricorrente gridare unitamente ad altri soggetti, munito di bastone, e la vision frame n.6. Il giudice ha anche richiamato le ragioni di urgenza, costituite dal fatto che i c calcio sono ancora in corso di svolgimento, ed evidenziato il rischio che simili episodi di urbana, con violenza su persone e cose, possano essere reiterati, ritenendo co proporzionata, in ragione della gravità della condotta e della personalità del ricorrente prescrizione dell’obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia della durata di an
Inoltre, in merito alla doglianza con la quale il ricorrente lamenta una sostanzial valutazione delle argomentazioni difensive, sì osserva che, contrariamente a quanto asse ricorrente, il giudice non solo ha fatto espresso riferimento alla memoria, dichiarando letto il contenuto, ma anche concretamente ed effettivamente valutato le censure contenute, qualificando il contegno del ricorrente tutt’altro che passivo, al contrario, la creazione di disordini. Il giudice il giudice ha anche replicato che l’asta portaban in mano dal ricorrente ben può svolgere le funzioni tipiche di arma.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussisto per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella dete della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima con norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché qu versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 marzo 2024
Il Consigliere estensore