Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39462 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39462 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME
, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2025 del la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che conclude per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle fattispecie di inosservanza delle prescrizioni imposte con c.d. Daspo giudiziario;
lette le conclusioni, per il ricorrente , dell’AVV_NOTAIO, il quale conclude per l’accoglimento de l ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 14 febbraio 2025, la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE il
14 dicembre 2023 all’esito di giudizio abbreviato , ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 6 legge n. 401 del 1989, e ha rideterminato la pena, riducendola, in un anno e quattro mesi di reclusione e 13.000,00 euro di multa.
Secondo quanto ricostruito dai Giudici di merito, NOME COGNOME, avrebbe violato l’obbligo di presentazione, nei tempi prescritti, al Commissariato P.S. RAGIONE_SOCIALE Sud, nei giorni 21 e 28 agosto 2021, 1 aprile 2021, 30 giugno 2021, 4, 19 e 29 settembre 2021, in occasione degli incontri della RAGIONE_SOCIALE calcio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, contravvenendo, il 21 agosto 2021, alle prescrizioni imposte con la sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE l’11 aprile 2019, e divenuta irrevocabile il 22 maggio 2019, e, le altre volte, alle prescrizioni imposte con provvedimento emesso dal AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE il 29 novembre 2018, convalidato dal competente Giudice per le indagini preliminari.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe NOME COGNOME, con atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo.
Con il motivo, si denunciano violazione di legge, avuto riguardo al combinato disposto degli artt. 125, 192 e 533 cod. proc. pen., in relazione all’art. 6 , legge n. 401 del 1989, nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) , cod. proc. pen.
Si deduce che la Corte d’appello ha fondato la condanna per il reato di cui all’art. 6, commi 1 e 2, legge n. 406 del 1989, in relazione al fatto commesso il 21 agosto 2021, sul presupposto che il ricorrente, pur avendo rispettato le prescrizioni imposte con il Daspo amministrativo, avrebbe violato quelle previste dal Daspo giudiziario. Si evidenzia che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il c.d. Daspo giudiziario costituisce una misura di prevenzione atipica, per la cui violazione non è previsto, ad oggi, un effettivo presidio sanzionatorio (si cita Sez. 3, n. 13675 del 14/01/2022). Si osserva, quindi, che la sentenza impugnata, nel ricondurre la violazione del c.d. Daspo giudiziario alla fattispecie di reato prevista per il c.d. Daspo amministrativo, ha operato una indebita estensione analogica in malam partem della disposizione incriminatrice, in violazione del principio di legalità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate.
La questione proposta nel ricorso è se sia configurabile il reato di cui all’art. 6, comma 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401, quando vengano violati il divieto di accesso o l’obbligo di presentazione disposti dal giudice con sentenza di condanna per tale titolo di reato (ovviamente, il primo reato, per evidenti ragioni logiche, deve essere stato commesso con violazione del divieto o dell’obbligo di presentazione ordinati dal questore, a norma dell’art. 6, commi 1 e 2, legge cit. ).
2.1. Il fatto in relazione alla qualificazione giuridica del quale si riferiscono le censure formulate nel ricorso non è controverso.
L’attuale ricorrente, all’epoca dei fatti, commessi il 21 agosto, il 28 agosto , il 4 ottobre, il 19 ottobre e il 29 ottobre 2021, era sottoposto sia a divieto di accesso e obbligo di presentazione disposto dal giudice, c.d. Daspo giudiziario, sia a divieto di accesso e obbligo di presentazione ordinato dal questore, c.d. Daspo amministrativo.
Tuttavia, il provvedimento di Daspo amministrativo e quello di Daspo giudiziario avevano contenuto differente.
Il provvedimento di Daspo amministrativo imponeva all’attuale ricorrente , per la durata di cinque anni, «di presentarsi, in occasione di tutti gli incontri di calcio disputati dalla RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE, presso l’Ufficio di polizia competente in ordine al domicilio dichiarato in sede di notifica, con le seguenti modalità: quando la suddetta compagine calcistica è impegnata negli incontri casalinghi, al 10° minuto e al 40° minuto del primo tempo ed al 10° minuto e al 40° minuto del secondo tempo; mentre, negli impegni in trasferta, al 15° minuto del primo tempo ed al 15° minuto del secondo tempo».
Il provvedimento di Daspo giudiziario, invece, imponeva all’attuale ricorrente «il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive e l’obbligo di presentarsi presso l’ufficio di polizia territorialmente competente sia prima che dopo lo svolgimento delle manifestazioni calcistiche della RAGIONE_SOCIALE di appartenenza, per la durata di anni uno e mesi quattro».
Ciò posto, l’attuale ricorrente, mentre il 28 agosto, il 4 ottobre, il 19 ottobre e il 29 ottobre 2021 aveva violato sia le prescrizioni imposte nel Daspo amministrativo, sia le prescrizioni imposte nel Daspo giudiziario, il 21 agosto 2021 aveva violato solo le prescrizioni imposte nel Daspo giudiziario.
Precisamente, il 21 agosto 2021, come indicato nell’annotazione della polizia giudiziaria, l’attuale ricorrente «non si è presentato in questo commissariato né prima né dopo la partita di Coppa Italia dell’RAGIONE_SOCIALE», mentre «si è presentato regolarmente per le firme prescritte dal DASPO durante lo svolgimento delle partite di calcio».
Di conseguenza, il problema della configurabilità del reato, nei termini indicati in premessa, si pone esclusivamente per l’episodio del 21 agosto 2021 , e infatti è esclusivamente a tale fatto che si riferiscono le censure formulate nel ricorso.
2.2. Ad avviso del Collegio, deve ritenersi che non integra condotta tipica del reato di cui all’art. 6, comma 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401, la condotta di violazione del violazione del divieto di accesso o dell’obbligo di presentazione disposti dal giudice con sentenza di condanna per il medesimo titolo di reato, pronuncia per la precedente violazione del divieto di accesso o dell’obbligo di presentazione imposti dal questore.
In questo senso, dirimente è il dato testuale dell’art. 6, comma 6, legge n. 401 del 1989, che istituisce la fattispecie incriminatrice.
Invero, questa disposizione, nel testo vigente, prevede: «Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 40.000 euro. Le stesse disposizioni si applicano nei confronti delle persone che violano in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive adottato dalle competenti Autorità di uno degli Stati membri dell’Unione europea».
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 6 legge n. 401 del 1989 hanno specificamente ad oggetto il divieto e l’obbligo disposti dal questore. Precisamente, l’art. 6, comma 1, legge cit., statuisce: «Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alla manifestazioni medesime » L’art. 6, comma 2, legge cit., dispone: «Alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1, il questore può prescrivere, tenendo conto dell’attività lavorativa dell’invitato, di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell’ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell’obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1».
Il potere del giudice di fissare divieti di accesso e obblighi di presentazione con sentenza di condanna è invece disciplinato in modo autonomo, dal medesimo art. 6 legge cit., ma nel distinto comma 7, tra l’altro successivo al comma 6 che istituisce la fattispecie incriminatrice.
Può quindi concludersi che il dato letterale dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989 prevede la sanzione penale esclusivamente per la violazione del divieto di accesso e dell’obbligo di presentazione impartiti dal questore, ma non anche per quelli disposti dal giudice con sentenza di condanna.
Ne discende che, in forza del principio di tassatività della legge penale, la fattispecie incriminatrice non può ritenersi riferita anche alle violazioni del divieto
di accesso o dell’obbligo di presentazione ordinati dal giudice penale con sentenza di condanna. Invero, una diversa conclusione, in ragione del preciso dato testuale dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989, potrebbe essere raggiunta solo, ed eventualmente, mediante il ricorso all’interpretazione analogica, in contrasto, quindi, sia con il principio di tassatività, sia con l’espresso dettato dell’ art. 14 Disp. prel. cod. civ.
2.3. In considerazione del principio appena evidenziato, deve concludersi che illegittimamente la sentenza impugnato ha affermato la responsabilità dell’attuale ricorrente per il reato di cui all’art. 6, comma 6, legge n. 401 del 1989, con riguardo al fatto commesso il 21 agosto 2021.
Come si è evidenziato in precedenza nel § 2.1, infatti, non è controverso che, in data 21 agosto 2021, l’attuale ricorrente ha violato le disposizioni imposte con la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 6, comma 6, legge n. 401 del 1989, ma non ha trasgredito alcun divieto o obbligo imposto dal questore a norma dei commi 1 e 2 del medesimo art. 6.
Alla fondatezza del ricorso seguono l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in ordine alla condotta posta in essere il 21 agosto 2021, perché il fatto non sussiste, e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE per la rideterminazione della pena per le residue condotte.
Non è infatti possibile procedere alla rideterminazione della pena in questa sede, perché reato più grave era stato ritenuto proprio il fatto che la presente sentenza ritiene non costituisca illecito penale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condotta posta in essere il 21 agosto 2021 e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE per la rideterminazione della pena per le residue condotte.
Così deciso il 23/10/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME