DASPO Fumogeno: Quando è Legittimo? La Cassazione Fissa i Paletti
L’utilizzo di fumogeni negli stadi è un tema che divide e che spesso porta a conseguenze legali severe per i tifosi, come il DASPO fumogeno. Tuttavia, non ogni comportamento legato a un fumogeno giustifica automaticamente una misura così restrittiva. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 22031/2024) fa chiarezza, stabilendo un principio fondamentale: per l’emissione del DASPO non basta il possesso, serve il lancio.
I Fatti: Dal Possesso del Fumogeno al Ricorso in Cassazione
Il caso riguarda un tifoso destinatario di un DASPO emesso dal Questore e successivamente convalidato dal GIP del Tribunale di Udine. L’episodio scatenante si è verificato durante la partita di calcio Udinese-Napoli del 4 maggio 2023. Al tifoso era stata attribuita la partecipazione a disordini, ma la sua condotta effettiva, come emerso in seguito, si era limitata alla detenzione di un fumogeno, che aveva poi passato a un altro tifoso.
Ritenendo il provvedimento sproporzionato e basato su un travisamento dei fatti, il tifoso ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando l’illogicità della decisione del GIP, che aveva desunto la sua pericolosità sociale da una presunta partecipazione a disordini mai provata, ignorando la reale portata del suo gesto.
La Questione Giuridica sul DASPO fumogeno
La questione legale al centro della vicenda è cruciale: la semplice detenzione, accensione e passaggio di un fumogeno sono condotte sufficienti a integrare i presupposti di “messa in pericolo della pubblica sicurezza” o di “violenza o minaccia” richiesti dagli articoli 6 e 6-bis della legge n. 401 del 1989 per l’emissione di un DASPO?
La difesa del ricorrente sosteneva di no, evidenziando come la legge punisca il “lancio” di oggetti pericolosi, non il loro mero possesso. La convalida del GIP, invece, si era basata su una valutazione di pericolosità generica, senza ancorarla a un atto concretamente pericoloso come richiesto dalla normativa.
La Decisione della Corte di Cassazione: Annullamento con Rinvio
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato e annullando l’ordinanza del GIP con rinvio per un nuovo giudizio.
Le Motivazioni
I giudici di legittimità hanno chiarito che la detenzione e l’accensione di un fumogeno non costituiscono, di per sé, le condotte pericolose che la legge intende prevenire con il DASPO. La norma di riferimento, in particolare l’art. 6-bis della L. 401/1989, è chiara nel sanzionare il lancio di corpi contundenti o altri oggetti, inclusi gli artifizi pirotecnici, in quanto è l’azione del lancio a creare un pericolo concreto per le persone.
La Corte ha richiamato un proprio precedente (sentenza n. 29078 del 2002), secondo cui neanche una denuncia per il reato ex art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità) per essere stato trovato in possesso di un fumogeno può giustificare automaticamente l’emissione del DASPO.
Nel caso specifico, al tifoso era stata rimproverata solo l’accensione e il passaggio del fumogeno, non il lancio. Di conseguenza, la motivazione dell’ordinanza impugnata è stata giudicata insufficiente a sostenere la convalida del provvedimento del Questore, poiché non dimostrava l’esistenza di un pericolo concreto per la sicurezza pubblica derivante dalla condotta del ricorrente.
Le Conclusioni
Questa sentenza ribadisce un principio di garanzia fondamentale: le misure di prevenzione, come il DASPO, devono essere ancorate a comportamenti specifici e concretamente pericolosi, come descritti dalla legge, e non possono basarsi su presunzioni di pericolosità. La distinzione tra il possesso e il lancio di un DASPO fumogeno è netta: solo il secondo, per la sua intrinseca capacità di arrecare danno, giustifica l’applicazione della misura interdittiva.
Per i tifosi, ciò significa che il semplice possesso di un fumogeno, sebbene possa costituire un illecito di altra natura, non può da solo portare all’applicazione di un DASPO con obbligo di presentazione. Per le autorità, invece, la sentenza rappresenta un monito a motivare adeguatamente i propri provvedimenti, collegando la misura restrittiva a una condotta che integri effettivamente un pericolo per l’incolumità pubblica, come espressamente previsto dalla normativa di settore.
Il semplice possesso di un fumogeno in uno stadio giustifica l’emissione di un DASPO?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la sola detenzione e accensione di un fumogeno non integra di per sé una messa in pericolo della pubblica sicurezza richiesta dalla legge per l’emissione del DASPO.
Quale condotta relativa ai fumogeni è sanzionata con il DASPO secondo la legge?
La legge (art. 6-bis, L. 401/1989) punisce specificamente il lancio di corpi contundenti o altri oggetti, inclusi gli artifizi pirotecnici come i fumogeni, che possono creare un pericolo per le persone. Il semplice porto non è ritenuto sufficiente.
Cosa succede se il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) convalida un DASPO con una motivazione insufficiente?
In questo caso, la Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza di convalida del GIP, ritenendo la motivazione insufficiente a sorreggere il provvedimento. Ha rinviato il caso al Tribunale per un nuovo giudizio, sospendendo nel frattempo l’efficacia del DASPO.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 22031 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 22031 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza in data 27/07/2023 del GIP del Tribunale di Udine, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 27 luglio 2023 il GIP del Tribunale di Udine ha convalidato il daspo emesso dal AVV_NOTAIO di Udine nei confronti di NOME COGNOME in relazione all’incontro di calcio Udinese-Napoli, svoltosi allo stadio “Friuli” i maggio 2023.
Il ricorrente lamenta il travisamento del fatto perché nel provvedimento del AVV_NOTAIO, recepito nell’ordinanza impugnata, gli era stata attribuita la condotta di partecipazione ai disordini, sebbene si fosse limitato alla detenzione di un fumogeno che aveva passato ad altro tifoso napoletano, a sua volta identificato. Eccepisce altresì l’illogicità dell’ordinanza impugnata perché il GIP aveva desunto la sua pericolosità dalla partecipazione ai disordini successivi all’incontro di calcio
non menzionati dal AVV_NOTAIO. Lamenta altresì di aver presentato una memoria in Questura, non esaminata, con cui aveva contestato l’addebito e chiesto l’accesso agli atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
La detenzione e l’accensione del fumogeno non sono condotte di per sé integranti le ipotesi di messa in pericolo della pubblica sicurezza o di violenza o minaccia richieste dall’art. 6 e 6 -bis, legge n. 401 del 1989 per l’emissione del DASPO.
Si veda in termini il precedente di questa Sezione n. 29078 del 04/04/2002, Ci, Rv. 222037-01, secondo cui la semplice denuncia per il reato di cui all’art. 650 cod. pen., per essere stato trovato l’imputato in possesso di un fumogeno, non può giustificare l’emissione del provvedimento del questore a norma dell’art. 6 legge 13 dicembre 1989, n. 401, in quanto il reato previsto dall’art. 6 -bis della medesima legge, la cui commissione rappresenta uno dei presupposti per l’applicazione della misura interdittiva del divieto di accesso ai luoghi in cui s svolgono manifestazioni sportive, punisce solo il lancio di corpi contundenti o di altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, che possono creare un pericolo per l persone, non anche il porto di tali oggetti.
Al COGNOME il GIP ha rimproverato solo l’accensione di un fumogeno e il passaggio di mano ad altro soggetto, non il lancio. Pertanto, la motivazione dell’ordinanza non è sufficiente a sorreggere la convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO con riferimento all’obbligo di presentazione all’autorità di pubblica sicurezza e s’impone l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata con sospensione dell’efficacia dell’ordine impartito.
La censura in merito all’omessa valutazione della memoria difensiva presentata al AVV_NOTAIO attiene alla legittimità del procedimento amministrativo ed esula dalla cognizione del giudice di legittimità che invece deve verificare a) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il AVV_NOTAIO ad adottare il provvedimento; b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; c) la possibilità di ascrivere al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall’art. 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401; d) la congruità della durata della misura (tra le più recenti, Sez. 3, n. 17753 del 06/03/2018, Fici, Rv. 272778 – 01)
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Udine, ufficio GIP, in diversa persona fisica. Sospende l’efficacia dell’ordine di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare copia del presente dispositivo al AVV_NOTAIO di Udine.
Così deciso, il 3 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Consigliere estensore
Il Presidente