Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1882 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1882 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
SENTENZA
SL: re . orso proposto da: COGNOME NOME nato a VERONA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/01/2023 del GIP TRIBUNALE di VERONA udita a relazione svolta dai Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusion del PG, NOME COGNOME: t’rigetto dei ricorso”.
Depositata in Cancelleria
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’Il gennaio 2023 (depositata alle ore 13) il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE convalidava il provvedimento del Questore di RAGIONE_SOCIALE del 5 gennaio 2023 che aveva disposto il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive e l’obbligo di presentazione alla PG (con le modalità ivi previste) nei confronti di NOME COGNOME, per anni 5.
Ricorre in cassazione COGNOME NOME, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
Violazione di legge (art. 7, I. 241/1990 e 6, I. 401/1989); mancanza della motivazione relativamente ai ritenuti precedenti penali del ricorrente.
Il soggetto destinatario del Daspo dovrebbe ricevere avviso dell’inizio del procedimento per l’esercizio del diritto di difesa.
Nessuna ragione di celerità ed urgenza sussisteva in quanto l’annotazione di P.G. era trasmessa il 7 dicembre 2022 e il Daspo emesso il 5 gennaio 2023, a distanza di circa un mese.
L’ordinanza di convalida rileva erroneamente che il ricorrente aveva “precedenti penali per lesioni personali aggravate, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e per i reati di cui all’art. 6 ter I. 401/19 e 5 I. 152/75”. Invece, nel procedimento penale nel quale al ricorrente erano contestati i reati sopra richiamati è stata emessa sentenza di estinzione del reato a seguito di esito positivo della messa alla prova (sentenza del 7 luglio 2022). Sussiste pertanto un vizio della motivazione in quanto si richiamano precedenti penali non sussistenti.
2. Violazione di legge (art. 6, I. 401/1989); questione di costituzionalità della I. 401/1989, art. 6, in relazione alla violazione degl art. 3 e 24 della costituzione in considerazione dell’assenza delle garanzie previste per le misure di cui alla I. 159 del 2011 nell’applicazione degli obblighi di presentazione alla P.G. per il Daspo (“fuori contesto”).
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Manca una idonea motivazione per il collegamento delle condotte, tenute dal ricorrente, e l’ambiente dello stadio tale da ritenere fondato l’obbligo di presentazione alla P.G.
La norma intende prevenire il fenomeno della violenza negli stadi e le condotte, commesse fuori dalle competizioni sportive, dovrebbero incidere in via diretta al sereno svolgimento delle manifestazioni sportive. Tale dato non può ritenersi presunto, ma di volta in volta dovrebbe essere accertato. Il ricorrente prendeva, infatti, parte ad episodi ricollegabili all sua appartenenza ad un gruppo di estrema destra, RAGIONE_SOCIALE, senza alcun coinvolgimento delle tifoserie delle squadre di calcio (RAGIONE_SOCIALE). Conseguentemente le condotte contestate al ricorrente non possono legittimare un Daspo.
Comunque, il procedimento di irrogazione del Daspo è meno garantito del procedimento di cui agli art. 4 e ss della I. 159/2011. Le tempistiche per l’applicazione delle misure di prevenzione personali sono dilatate in relazione agli stretti tempi previsti per il Daspo. In particolare per le condotte avvenute fuori dal contesto delle manifestazioni sportive (come nel caso in analisi) la ristrettezza dei tempi incide sul diritto di difesa dell’intimato che vede limitata la sua libertà personale (vedi Corte costituzionale 143 del 1996). La norma (art. 6, I. 401 del 1989) risulta incostituzionale in quanto limita la libertà personale senza un procedimento garantito, come quello previsto per le misure di prevenzione personali (I. 159/2011) per violazione degli art. 3 e 34 della costituzione.
Ha chiesto, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta inammissibile.
Relativamente al primo motivo, violazione dell’art. 7, I. 241/1989, la giurisprudenza della Corte di cassazione è costante nel ritenere non
sussistente un obbligo di avviso: “L’obbligo di preventiva comunicazione dell’avvio del procedimento previsto dall’art. 7 legge 7 agosto 1990, n. 241, il cui presupposto è l’assenza di necessità e di urgenza, non è applicabile all’adozione del provvedimento questorile di interdizione immediata di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive ex art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, essendo quest’ultimo caratterizzato da particolari esigenze di necessità ed urgenza. (Sez. 3, n. 10984 del 23/02/2012 – dep. 21/03/2012, COGNOME, Rv. 25234601; vedi anche Sez. 3, n. 7960 del 03/11/2016 – dep. 20/02/2017, COGNOME e altro, Rv. 26930201).
I precedenti penali citati dall’ordinanza impugnata sono da considerare, in quanto il superamento della messa alla prova non esclude di valutare i fatti contestati ai fini personalità dell’intimato. Comunque, i precedenti citati non sono stati determinanti per la misura oggi in contestazione. Infatti, determinante è il precedente Daspo del 14 novembre 2017.
4. Il ricorrente con il secondo motivo prospetta l’incostituzionalità della normativa in relazione al Daspo fuori contesto. Tuttavia, il ricorso è generico, teorico, e non si confronta con le motivazioni dell’ordinanza impugnata. Le azioni compiute dal ricorrente rientrano pienamente nel concetto di violenza a causa di manifestazione sportiva in quanto egli, unitamente ad altri, al termine della partita di calcio Marocco-Spagna aggrediva i tifosi del Marocco che stavano festeggiando in piazza la fine della partita. Queste condotte rientrano ampiamente nel concetto di cui all’art. 6, primo comma, I. 401/1989 (“coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive”); non si tratta, quindi di un Daspo fuori contesto.
Per completezza deve richiamarsi, comunque, la giurisprudenza di questa Corte sulla manifesta infondatezza della questione di costituzionalità: “In tema di divieto di partecipazione a manifestazioni sportive, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 3, legge 13 dicembre 1989, n. 401 in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, laddove per il soggetto
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sottoposto alla misura si prevede un contraddittorio esclusivamente cartolare, in quanto, rientrando nell’insindacabile discrezionalità del legislatore la scelta di graduare forme diverse di contraddittorio purché il diritto di difesa sia garantito, anche in forma scritta, la facoltà per sottoposto di presentare memorie prima dell’adozione del provvedimento di convalida costituisce mezzo idoneo a consentirgli di esercitare il diritto di difesa” (Sez. 3, Sentenza n. 35840 del 06/11/2020 Cc. (dep. 15/12/2020 ) Rv. 280743 – 01).
Per la prova della commissione delle condotte al ricorrente l’ordinanza è ampiamente motivata rilevando come COGNOME (partecipante al gruppo delle aggressioni ai tifosi del Marocco) insieme agli altri è stato bloccato e identificato subito dopo i fatti violenti.
Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5/10/2023