Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9711 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9711 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a AVV_NOTAIO il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 17-05-2023 del G.I.P. del Tribunale di AVV_NOTAIO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur generale AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa il 17 maggio 2023, il G.I.P. del Tribunale di AVV_NOTAIO convalidava il provvedimento del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO del 15 maggio 2023, che aveva imposto a NOME COGNOME la prescrizione di presentarsi, per otto anni, presso gli uffici della Questura di AVV_NOTAIO in occasione di ogni incontro, valevole per il campionato, le coppe, i tornei o amichevole, disputato dalla squadra di calcio del RAGIONE_SOCIALE in casa e in qualunque stadio ubicato fuori la Regione Liguria.
Avverso l’ordinanza del G.I.P., COGNOME, tramite i suoi difensori di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.
Con il primo, la difesa deduce il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata in relazione all’ascrivibilità al ricorrente dei comportamenti contestati, evidenziando che la partecipazione di COGNOME ai disordini verificatisi dopo la partita tra RAGIONE_SOCIALE e Perugia non risulta provata da alcuna foto o relazione di servizio degli agenti della Digos, essendo certa solo la mera presenza del ricorrente presso la sede del gruppo RAGIONE_SOCIALE, dove verosimilmente COGNOME, visti arrivare gli aggressori, ha deciso di scappare, venendo raggiunto e colpito a bastonate senza alcuna possibilità di difendersi, non essendo il successivo trasferimento in Ospedale prova della partecipazione del ricorrente agli scontri, in assenza di alcun accertamento in tal senso, essendo parimenti irrilevante la circostanza che COGNOME sia stato destinatario in precedenza di un altro “daspo”.
Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il difetto di motivazione del provvedimento impugnato in ordine alle ragioni di necessità e urgenza, rilevandosi che la partita da cui ha tratto origine il provvedimento questorile è stata disputata il 15 aprile 2023, mentre la misura è stata emessa un mese dopo i fatti, senza che COGNOME abbia partecipato a condotte contrarie all’ordine pubblico, fermo restando che egli era già gravato da un precedente “daspo”, per cui non avrebbe comunque potuto recarsi allo stadio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
È fondato e assorbente il primo motivo di ricorso.
Ed invero dal provvedimento impugnato emerge che il provvedimento del AVV_NOTAIO convalidato dal G.I.P. è stato emesso a seguito dei disordini verificatisi il 15 aprile 2023 a AVV_NOTAIO al termine dell’incontro di calcio tra RAGIONE_SOCIALE e Perugia. In particolare, verso le 18, dei supporters genoani facenti capo a diversi gruppi Ultrà si davano appuntamento in INDIRIZZO per una “resa dei conti”, travisandosi con sciarpe, caschi o passamontagna e dando luogo a una rissa di inaudita violenza, all’esito della quale, come accertato dal personale della Digos sopravvenuto, restavano ferite cinque persone, tra le quali NOME COGNOME.
Veniva in particolare accertato che COGNOME, già destinatario di altri due “da emessi a suo carico dal AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO nel 2004 e dal AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO nel 2019, durante l’incontro di calcio, si trovava all’interno della sede del 1983″ ed è stato poi coinvolto nei successivi disordini, tanto è vero che è portato all’Ospedale “San Martino” a seguito delle ferite da lui riportate.
Da ciò il AVV_NOTAIO prima e il GRAGIONE_SOCIALEPRAGIONE_SOCIALE poi hanno tratto il convincimento circa il coinvolgimento negli scontri del ricorrente, indagato dei reati di cui agli ar 110-635 cod. pen. e 4 della legge n. 110 del 1975, leggendosi in particol nell’ordinanza impugnata (pag. 2): “ancorchè le riprese non consentano immortalare la presenza del COGNOME agli scontri, è evidente che le ferite riportate e il fatto che egli sia stato portato all’Ospedale San Martino insie altri partecipi alla rissa, nonché aderenti al proprio gruppo RAGIONE_SOCIALE (COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME consente di ritenere certa la sua partecipazione allo scontr
2. Orbene, tale motivazione non si sottrae alle censure difensive.
Sul punto occorre preliminarmente richiamare la consolidata affermazione d questa Corte, operata dalla Sezioni Unite (sentenza n. 44273 del 27/10/200 Rv. 229112), ripresa nella successiva evoluzione giurisprudenziale (Sez. 3, 20789 del 15/04/2010, Rv. 247186 e Sez. 3, n. 17753 del 06/03/2018, Rv. 272778), secondo cui l’ordinanza del giudice avente ad oggetto la convalida provvedimento emesso dal AVV_NOTAIO ai sensi dell’art. 6 comma 2 della legge 401 del 1989, suscettibile di incidere sulla libertà personale del suo destin non può limitarsi a un controllo meramente formale, ma, in forza dell’art Cost., deve motivare in ordine all’esistenza dei presupposti legitti l’adozione da parte dell’Autorità amministrativa della misura limitativa libertà personale, dovendosi precisare che tali presupposti sono costituiti, q all’obbligo di presentazione a un ufficio o a un comando di polizia in occas dello svolgimento di manifestazioni sportive, da: a) le ragioni di necess urgenza che hanno indotto il AVV_NOTAIO ad adottare il provvedimento; b) pericolosità concreta e attuale del soggetto; c) l’attribuibilità al medesim condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall’art legge n. 401 del 1989; d) la congruità della durata della misura.
Ora, rispetto al terzo di questi quattro profili, la motivazione del provvedi impugnato non può essere ritenuta adeguata ed esaustiva, dovendosi considerare che la circostanza che NOME abbia riportato delle ferite a se degli scontri non può ritenersi sufficiente al fine di sostenere che il med abbia contribuito ai disordini, non potendo escludersi che il soggetto feri rimasto vittima degli scontri, senza tuttavia esserne stato protagonista attiv
Dunque, in assenza di una ricostruzione compiuta del ruolo avuto dal ricorrent si impone l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, al fine verificare, alla luce delle evidenze disponibili, se e in che termini Galat
preso parte ai disordini, risultando a tal fine non dirimente il fatto ricorrente abbia assistito alla partita nella sede dei tifosi resisi alcune o autori degli scontri, così come, ai fini dell’ascrivibilità a COGNOME delle condot hanno dato luogo all’applicazione del decreto questorile, non può attribuir rilievo alla circostanza che il ricorrente sia stato destinatario di altri due ” elemento questo evidentemente destinato a essere valutato a fini diversi, m solo dopo che sia stata verificata la legittima applicazione del decreto questori Contestualmente all’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di AVV_NOTAIO, Ufficio RAGIONE_SOCIALE.P., in diversa composizione fisica, deve esser dichiarata sospesa l’efficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO dell’I maggio 2023, limitatamente all’obbligo di presentazione, con comunicazione del presente dispositivo al AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di AVV_NOTAIO. Dichiara sospesa l’efficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO del 11 maggio 2023, limitatamente all’obbligo di comparizione. Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente dispositivo al AVV_NOTAIO.
Così deciso il 08/11/2023