Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 51300 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 51300 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Cremona il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/06/2023 Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Questore di Genova con provvedimento in data 31.5.2023, notificato il 12.6.2023, alle ore 17:50, imponeva a COGNOME NOME le prescrizioni di cui all’art. 6 della I. n. 401 del 1989; Il P.M., nel termine di 48 ore prescritto, richiedeva la convalida del provvedimento. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova con provvedimento depositato in data 15.6.2023 convalidava il provvedimento del Questore.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla valutazione della memoria difensiva.
Argomenta che era stata presentata, a mezzo PEC, memoria difensiva il 14.6.2023 alle ore 10:53 ma che il Giudice della convalida aveva omesso di motivare in ordine all’apporto difensivo del prevenuto, con conseguente vizio motivazionale; nella memoria difensiva, con specifiche censure, si chiedeva al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di valutare l’effettività dell condotta del prevenuto, aggredito dai tifosi blucerchiati mentre si trovava al bar unitamente ad altri tifosi.
Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 6, commi 1 e 2, I 401/1989 e omessa motivazione, lamentando che il Giudice per le indagini preliminari non aveva argomentato in ordine alle ragioni per le quali l’interessato doveva presentarsi in Questura anche con riferimento alle partite amichevoli, difettando la predeterminazione e la conoscibilità delle stesse.
Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in ordine all’attribuibilità dei fatti contestati all’interessato.
Lamenta che il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto accertata la presenza del prevenuto sul luogo degli scontri senza specificare nulla in ordine alla condotta attribuita allo stesso e senza valutare la memoria difensiva; rimarca che il COGNOME era presente presso il bar dove stava consumando alcune bevande insieme ad altri tifosi ospiti, quando veniva aggrediti dai tifosi blucerchiati, assenza della polizia per quasi tutta la durata dello scontro, e questo solo fatto non poteva giustificare l’emissione del daspo.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo ed il secondo motivo di ricorso sono inammissibili.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tribunale, nell’ordinanza impugnata, argomenta, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando la pericolosità del comportamento tenuto dal ricorrente, il quale, in ragione dell’accertamento effettuato dal personale della Polizia di Stato, risultava essere presente nel luogo degli scontri tra le opposte tifoserie e veniva denunciato per uno dei reati previsti dall’art. 6, comma 1, lett. c) della I 401/1998 (rissa).
Inoltre, viene dato atto che il ricorrente risulta già sottoposto a Daspo della durata biennale in data 2.3.2017 (tentativo posto in essere, col volto travisato, di forzare il cordone delle forze dell’ordine e di venire a contatto con i tifosi dell squadra avversaria), nonchè gravato da denunce per i reati di appropriazione indebita, guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale; conseguentemente si rileva, quindi, l’urgente necessità di adottare il provvedimento di convalida e la congruità della misura, in ragione della gravità dei fatti e della personalità del prevenuto.
Va ricordato che l’obbligo di controllo (e della relativa motivazione), che incombe al giudice della convalida, deve essere assolto in modo non apparente, deve investire tutti i presupposti di legittimità della misura di prevenzione (la pericolosità del soggetto e le ragioni di necessità ed urgenza) e deve avere ad oggetto anche la congruità della sua durata (Sez. U., n. 44273 del 27/10/2004, COGNOME; Sez. U, n. 4441 del 29/11/2005, COGNOME; Sez. 3, n. 11151 del 17/12/2008, COGNOME).
A fronte di tale adeguato e corretto percorso argomentativo, la doglianza relativa alla mancata considerazione della memoria difensiva, con la quale si chiedeva di valutare l’effettività della condotta del prevenuto in relazione agli addebiti mossi, risulta del tutto generica (cfr Sez.5 n. 24437 del 17/01/2019, Rv.276511 – 01, secondo cui la parte che deduce l’omessa valutazione di memorie difensive ha l’onere di indicare, pena la genericità del motivo di impugnazione, l’argomento decisivo per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memorie e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato); del pari generica e priva di confronto con il tessuto argomentativo dell’ordinanza impugnata, è l’ulteriore doglianza con la quale si contesta la riferibilità dei fatti contestati all’interessat censura, peraltro, anche orientata a sollecitare un’inammissibile rivalutazione delle risultanze probatorie.
2. Il terzo motivo di ricorso è infondato.
La giurisprudenza di questa Corte, nel riconoscere la legittimità dei provvedimenti questorili riferiti anche agli incontri “amichevoli” o comunque diversi da quelli disputati nelle partite di campionato o nei più noti tornei nazionali
ed internazionali, ha sempre precisato che il riferimento dell’art. 6 alle “manifestazioni sportive specificamente indicate” va inteso nel senso che esse siano individuabili, con certezza, dal destinatario del provvedimento e che tale determinabilità deve essere valutata in concreto, caso per caso, con riferimento alle partite, ufficiali o amichevoli, anticipatamente programmate e pubblicizzate attraverso i normali mezzi di comunicazione, con esclusione, pertanto, di tutti gli incontri minori decisi in rapporto ad esigenze peculiari del momento e senza una preventiva programmazione (Sez. 3,n.8435 del 16/02/2011,Rv.249363 – 01; Sez. 3 n.13741, 30 marzo 2009; n.11151, 13 marzo 2009; n.3437, 26 gennaio 2009; n.47451, 22 dicembre 2008; n.9793, 8 marzo 2007). Da ciò consegue che l’eventuale inesigibilità dell’obbligo di presentazione potrà essere agevolmente verificato nel merito sulla scorta del materiale probatorio acquisito.
In definitiva, il ricorso è per un motivo infondato e per altri inammissibile e va rigettato nel suo complesso, con condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen, al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 21/11/2023