Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1264 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1264 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Cremona il 13/9/1992
avverso l’ordinanza del 15/6/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 15/6/2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova convalidava il provvedimento del locale Questore del 5/6/2023 con il quale era stato vietato a NOME COGNOME di accedere, per cinque anni, ad impianti sportivi interessati da competizioni di calcio per come analiticamente indicate nel provvedimento, nonché era stato ordinato allo stesso – per il medesimo periodo – di presentarsi presso la Questura di Cremona in occasione degli incontri disputati dalla Cremonese calcio.
n
Il
Propone ricorso per cassazione l’Alvergna, deducendo i seguenti motivi:
si contesta, in primo luogo, che il Giudice non avrebbe esaminato una memoria difensiva inviata per PEC il 14/6/2023, alle 10.53, dunque entro le 48 ore dalla notifica del provvedimento questorile, con la quale sarebbe stata sviluppata una ampia linea difensiva. Ne deriverebbe la nullità del provvedimento impugnato;
violazione dell’art. 6, commi 1 e 2, I. 13 dicembre 1989, n. 401 e vizio di motivazione. L’ordinanza non spiegherebbe per quali ragioni l’interessato dovrebbe presentarsi in questura anche in occasione degli incontri amichevoli della Cremonese calcio, spesso non pubblicizzati, disputati a porte chiuse con squadre di modesta caratura e “nel cuore della settimana in pieno pomeriggio lavorativo”;
si contesta, infine, il difetto di motivazione quanto alla attribuibilità dei f al ricorrente; l’ordinanza non specificherebbe nulla circa la condotta a lui attribuita, e darebbe conto soltanto della sua presenza sul posto. Questa motivazione, pertanto, sarebbe di mera apparenza e imporrebbe l’annullamento del provvedimento, come da costante giurisprudenza di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta infondato.
Con riguardo al primo motivo, che lamenta il mancato esame di una memoria inviata via PEC il 14/6/2023, il Collegio rileva che il G.i.p., nel convalidare il provvedimento del Questore, ha implicitamente affrontato anche le doglianze contenute nella memoria stessa, relative al comportamento del ricorrente presso il parcheggio INDIRIZZO di Genova. In particolare, la tesi secondo cui l’Alvergna non avrebbe partecipato alla rissa (che peraltro si vorrebbe generata da un’aggressione dei tifosi della Sampdoria a danno di quelli della Cremonese) è risultata disattesa – con argomento in fatto qui non censurabile – dal richiamo agli atti di indagine, nei quali si attestava che lo scontro fra le opposte tifoserie aveva visto protagonisti numerosi partecipanti, tenuti sotto costante contatto visivo dalla Polizia, tra i quali il ricorrente.
4.1. Sotto altro profilo, poi, si osserva che il provvedimento del Questore, espressamente richiamato nell’ordinanza, dà conto di due memorie depositate dall’Alvergna nel corso del procedimento amministrativo, 1’11/5/2023 ed il 15/5/2023, dunque debitamente valutate; ebbene, il ricorso non afferma – né documenta – che il contenuto di queste differisse da quello della memoria inviata il 14/6/2023, così da non potersi sostenere che gli argomenti di quest’ultima fossero ulteriori e nuovi rispetto a quelli già esaminati in sede amministrativa e giudiziaria.
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Con riguardo, poi, al secondo argomento di censura, che lamenta il difetto di motivazione quanto all’obbligo di presentazione in occasione di partite amichevoli della Cremonese calcio, il Collegio ne rileva l’infondatezza. Il G.i.p., infatti, ha sottolineato la concreta ed attuale pericolosità del ricorrente, insiem alla urgente necessità di adottare l’ordinanza, sul presupposto non solo del reato contestato, ma anche di un precedente provvedimento analogo del dicembre 2013, per la durata di tre anni (l’COGNOME aveva acceso fumogeni e brandito la cintura dei pantaloni fronteggiando le forze dell’ordine), ad evidenziare una personalità particolarmente pericolosa nel contesto delle manifestazioni sportive; un soggetto da sottoporre a controllo, dunque, anche in occasione di partite amichevoli, quando adeguatamente pubblicizzate sugli ordinari mezzi di comunicazione.
Il terzo motivo di censura, ancora, risulta infondato. Il G.i.p. ha innanzitutto richiamato il provvedimento del Questore, nel quale si dava atto del comportamento tenuto dal ricorrente (presenza presso il parcheggio Piastra e partecipazione ad una rissa con i tifosi della Sampdoria); di seguito, lo stesso Giudice ha menzionato sia la presenza dell’Alvergna sul luogo degli scontri, sia la successiva denuncia per il delitto di cui all’art. 588 cod. pen., così da evidenziare in modo adeguato la condotta contestata, sufficientemente riscontrata nell’ottica della presente misura di sicurezza.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2023
. Consigliere estensore
COGNOMEPresidente