Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 46700 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 46700 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del GIP presso il Tribunale di Napoli del 23/03/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore gener
NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 23 marzo 2023, il Gip presso il Tribunale di Napoli ha confermato il provvedimento del 6.03.2023, con il quale il AVV_NOTAIO di Napoli ha vietato a COGNOME NOME l’accesso per 5 anni alle manifestazioni sportive, in occasione di degli incontri di calcio dis dalla squadra di calcio Napoli, nonché dalla Nazionale Italiana, anche under 21, nonché di tutt le squadre di Calcio che militano nei campionati di serie A, B, C e D, Eccellenza le Promozione, Prima Seconda e Terza Categoria, e alle altre coppe indicate nel provvedimento del questore, nonché prescritto l’obbligo di comparire personalmente, durante ciascun incontro, due volte, al quindicesimo minuto del primo e del secondo tempo, presso il commissariato di P.S. Giugliano, e una sola volta, nell’intervallo tra il primo ed il secondo tempo, quando gli incontri si svo al di fuori della regione Campania, per la durata di anni 5, per avere preso parte ad episodi violenza successivi svoltisi in occasione dell’incontro calcistico Napoli-Cremonese, in Napoli, gennaio 2023.
Avverso tale ordinanza l’interessato propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso cassazione; in particolare:
2.1. Col primo motivo di ricorso lamenta il ricorrente il mancato rispetto del termine di concesso all’interessato per difendersi. Il Daspo è stato infatti notificato al COGNOME in 21/03/2023 e convalidato in data 23/03/2023 senza indicazione dell’orario.
2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e omissione di motivazione in merito ai presupposti che legittimano l’adozione dell’obbligo di presentazione.
2.3. Col terzo motivo lamenta violazione di legge e omissione di motivazione in ordine alla durata della misura imposta.
In data 18.09.2023, il PG ha fatto pervenire la propria requisitoria scritta, con cui chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso o, in subordine, rigettarsi lo stesso con l’adozione misure consequenziali in ordine alle spese. Quanto al primo motivo, è ben vero che secondo il costante orientamento di codesta Corte deve essere annullata senza rinvio l’ordinanza di convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO, impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorit di polizia, intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore, decorrente dal notifica di detto provvedimento all’interessato, con conseguente decadenza della misura dell’obbligo di presentazione del sottoposto; l’inosservanza di detto termine invero viola la rego processuale in tema di garanzie difensive, prevista dall’art. 178 cod. proc. pen., ed integ un’ipotesi di error in procedendo che colpisce l’atto in misura radicale (cfr. Cass. Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016, La Marca, Rv. 266769); deve difatti essere riconosciuto al soggetto destinatario della misura il diritto di difesa, che va esercitato potendo interloquire nel procedimento median il deposito di memorie e deduzioni e l’esame della documentazione, trasmessa dal AVV_NOTAIO, che giustifica l’adozione della misura, essendo diversamente la possibilità di presentare memorie o deduzioni vanificata dalla mancata conoscenza degli atti e la possibilità di interloquire sensibilmente ridotta per un contraddittorio solo cartolare e consentito in termini temporali ass ristretti – sarebbe sostanzialmente elusa. Purtuttavia, rileva il PG, si è chiarito che “in t misure per prevenire turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, qualora destinatario dell’obbligo di presentazione all’autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 6 legge 13 dicembre 1989, n. 401, eserciti, in sede di convalida, le sue prerogative difensiv presentando memoria in un momento antecedente alla scadenza del termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento, il giudice non è obbligato ad attenderne la maturazione, purché l’adozione della convalida segua il deposito della memoria e ne dia conto, confutando, nel merito, gli argomenti difensivi”, Sez. 3, n. 13639 del 15/11/2019, Rv. 278785 – 01). Nel caso in esame, il provvedimento del AVV_NOTAIO è stato notificato al ricorrente in data 21.3.2023, il GIP depositato l’ordinanza ad ora imprecisata del 23.3.2023 dando però espressamente atto della memoria difensiva presentata nel corso del procedimento, circostanza questa che il ricorrente non ha contestato. Di qui la assoluta genericità e la manifesta infondatezza della dedotta violazione del diritto di difesa perché, considerata la ratio del termine dilatorio di 48 ore dalla Corte di Cassazione – copia non ufficiale
notifica del provvedimento del questore, il positivo esercizio delle prerogative difensive in momento antecedente alla sua scadenza non obbliga il giudice ad attenderne la maturazione purché, ovviamente, il provvedimento di convalida segua (e non preceda o sia concomitante) al deposito della memoria e ne dia conto. Il secondo ed il terzo motivo appaiono, per il PG, manifestamente infondati non confrontandosi con la compiuta motivazione di cui al provvedimento impugnato, che ha descritto le condotte addebitate al prevenuto, chiarito le ragioni di necessità e di urgenza, individuato nel pericolo di reiterazione di condotte viole posto degli elementi indicati a sostegno delle deduzioni difensive già esistenti al moment dell’ingiustificato colpo al viso dato dal COGNOME allo steward non hanno avuto alcuna portata inibitoria del contegno assunto, non mancando di rimarcare che nonostante la giovane età il COGNOME risulta aver dimostrato un’inclinazione comportamentale meritevole di misura di prevenzione da rafforzare ragione dell’attestata “recidiva” con le prescrizioni oggetto di richies peraltro obbligatoria anche nella prescritta durata. Orbene, il giudizio di pericolosit ricorrente si alimenta della oggettiva gravità dei fatti e della circostanza che la condotta è posta in essere nonostante il precedente DASPO. Si tratta di ragionamento non manifestamente illogico e dunque non sindacabile in questa sede. In ogni caso, l’art. 6, comma 5, legge n. 401 del 1989, come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b), d.l. 22 agosto 2014, n. 119, convert con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, impone l’adozione obbligatoria delle prescrizioni di cui al comma 2 nei confronti della persona già destinataria del divieto di acces ai luoghi nei quali si svolgono le manifestazioni sportive, non essendo necessaria una rinnovata valutazione di pericolosità del prevenuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Quanto al primo motivo, esso è manifestamente infondato.
Il provvedimento di convalida dà atto (pag. 2) del deposito da parte del proposto di memoria difensiva, i cui contenuti sono analizzati nel provvedimento.
In proposito, la Corte ha precisato (Sez. 3, n. 16358 del 13/04/2021, COGNOME, n.m.) che l’indicazione della data, ma non dell’ora di deposito di un provvedimento soggetto a termine «orario», comporta la nullità dell’ordinanza questorile quanto all’obbligo di presentazione, m tale affermazione deve coniugarsi con la funzione propria per la quale è stato previsto, dall giurisprudenza, il termine dilatorio, e qualora risulti in concreto esercitato il diritto di presidio del quale è posto il termine dilatorio, attraverso il deposito di memoria scritta, c l’unica modalità di esercizio della difesa non essendo previsto un contraddittorio in presenza, mera deduzione del mancato rispetto dell’indicazione dell’ora del provvedimento non comporta la nullità del provvedimento di convalida, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod.proc.p non potendosi configurare una lesione del diritto di difesa.
Pertanto, qualora il destinatario del provvedimento del questore abbia esercitato il diritto difesa, attivando il contraddittorio cartolare mediante il deposito di memoria scritta e il Giu successivamente, abbia convalidato il provvedimento questorile, deve escludersi la violazione di cui all’art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. per la mancata indicazione dell’ora di depos del provvedimento di convalida.
Il secondo motivo e il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.
Il ricorrente lamenta mancanza di motivazione e violazione di legge in relazione ai presupposti che legittimano l’obbligo a comparire e alla durata dell’inibizione.
In proposito, il Collegio concorda con le considerazioni del PG, evidenziando come, in caso di recidiva (quale è quella in esame), la prescrizione si accompagna obbligatoriamente al DASPO imposto dal questore e la sua durata non può essere inferiore ad anni cinque, ossia la durata imposta dal provvedimento impugnato.
Colgono nel segno le considerazioni del Procuratore Generale, che ha correttamente evidenziato come il provvedimento impugnato ha descritto le condotte addebitate al prevenuto, chiarito le ragioni di necessità e di urgenza, individuato nel pericolo di reiterazione di con violente, posto degli elementi indicati a sostegno delle deduzioni difensive già esistenti momento dell’ingiustificato colpo al viso dato dal Del COGNOME allo steward non hanno avuto alcuna portata inibitoria del contegno assunto, non mancando di rimarcare che nonostante la giovane età il COGNOME risulta aver dimostrato un’inclinazione comportamentale meritevole di misura di prevenzione da rafforzare ragione dell’attestata “recidiva” con le prescrizioni ogget di richiesta, peraltro obbligatoria anche nella prescritta durata. Come puntualmente osserva i PG, il giudizio di pericolosità del ricorrente si alimenta della oggettiva gravità dei fatti circostanza che la condotta è stata posta in essere nonostante il precedente DASPO. Si tratta di ragionamento non manifestamente illogico e dunque non sindacabile in questa sede. In ogni caso, l’art. 6, comma 5, legge n. 401 del 1989, come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b d.l. 22 agosto 2014, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146 impone l’adozione obbligatoria delle prescrizioni di cui al comma 2 nei confronti della person già destinataria del divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono le manifestazioni sport non essendo necessaria una rinnovata valutazione di pericolosità del prevenuto. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Non appare quindi neppure astrattamente ipotizzabile il cattivo uso di un potere discrezionale da parte del giudice.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 1 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussist elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nell determinazione della causa di inammissibilità»,” alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché
quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/11/2023