Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41900 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41900 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Brindisi il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/2/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di AVV_NOTAIO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 16/2/2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di AVV_NOTAIO convalidava il provvedimento emesso il 10/2/2023 dal locale AVV_NOTAIO, con il quale era stato vietato a NOME COGNOME (ed NOME) di accedere ad impianti ove si svolgono manifestazioni calcistiche, per dieci anni, e prescritto di presentarsi presso la Questura di Brindisi, in occasione degli incontri disputati dal Brindisi calcio, per cinque anni.
Propone ricorso per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo – dopo ampia premessa – l’irragionevolezza e l’iniquità della procedura di cui all’art. 6, I. 13 dicembre 1989, n. 401, che limiterebbe fortemente il diritto di difesa, giungendo ad irrogare una cautela che si fonderebbe esclusivamente su una “probabile e non dimostrata pericolosità sociale dell’agente, senza la possibilità di acclararne la responsabilità dei fatti”; l stessa prescrizione, inoltre, potrebbe sovrapporsi – come nel caso di specie – ad un’eventuale misura cautelare adottata nel giudizio di cognizione, magari mesi prima, così da non riscontrarsi il carattere dell’urgenza. Ancora, si contesta la violazione del comma 2 della norma citata, che non prevederebbe il necessario avviso dell’avvio del procedimento amministrativo, nei confronti dell’interessato, a norma dell’art. 7, I. 7 agosto 1990, n. 241, specie – si ribadisce – in mancanza di requisiti di urgenza. Si lamenta, infine, l’assenza dei presupposti per applicare l’obbligo di presentazione per la durata di 8 anni, specie a fronte di una misura analoga già disposta dal giudice della cognizione ed in assenza di indicazioni circa la particolare pericolosità del soggetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta manifestamente infondato.
Occorre premettere che l’atto si sostanzia non tanto in una critica allo specifico provvedimento impugnato, quanto in una censura all’intera disciplina della convalida del d.a.spo., soprattutto in tema di prerogative difensive e nel rapporto tra la stessa misura di prevenzione ed eventuali misure cautelari personali già adottate – in relazione ai medesimi fatti – dal giudice della cognizione.
4.1. Ebbene, con particolare riguardo a quest’ultimo profilo, si osserva che il primo motivo di ricorso è rubricato senza alcun richiamo all’art. 606 cod. proc. pen. ed ai casi in esso tassativamente previsti, ma soltanto in termini interrogativi, ossia ponendo a questa Corte un “quesito di diritto” circa la possibile applicazione di due cautele personali concorrenti per il medesimo episodio, con conseguente valutazione dell’urgenza di quella di prevenzione, qui in esame, specie qualora adottata a distanza di mesi dai fatti e dalla “concorrente” misura cautelare. A sostegno dell’interrogativo, peraltro, si contestano l’irragionevolezza e l’iniquità della procedura di cui all’art. 6, I. n. 40 del 1989, che – come già indicato in premessa – comprimerebbe le prerogative difensive fino all’applicazione di una cautela fondata su una indimostrata pericolosità sociale del soggetto.
4.2. Ebbene, tale “quesito” è inammissibile, sotto un duplice profilo. Per un verso, l’assenza di ogni riferimento in rubrica all’articolo 606 citato, così come, nel contenuto, al tenore dell’ordinanza impugnata, così come l’assoluta genericità dei temi introdotti in tema di art. 6, impediscono di ravvisare un qualunque confronto tra le questioni poste ed il provvedimento del G.i.p. di AVV_NOTAIO; per altro verso, la tematica della possibile sovrapposizione della misura di prevenzione in esame con una misura cautelare personale appare formulata in termini del tutto astratti, non risultando allegato alcun provvedimento emesso dal G.i.p. della cognizione, del quale, pertanto, non è possibile compiere alcuna valutazione. D’altronde, non risulta neppure che la questione sia stata posta al Giudice del provvedimento impugnato, in quanto l’ordinanza non ne dà atto; al riguardo, peraltro, non può essere valutata neppure la memoria che il difensore aveva depositato il 15/2/2023, in quanto erroneamente indirizzata al Giudice della cognizione, con espresso riferimento al nominativo del magistrato ed al numero del procedimento penale.
Nei medesimi termini di inammissibilità, poi, si conclude con riguardo al secondo motivo di ricorso, che lamenta che il COGNOME non avrebbe ricevuto alcun avviso dell’avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 7, I. n. 241 del 1990. Ebbene, sul punto si richiama il costante e condiviso indirizzo in forza del quale l’obbligo di preventiva comunicazione dell’avvio del procedimento previsto dall’art. 7 in oggetto, il cui presupposto è l’assenza di necessità e di urgenza, non è applicabile all’adozione del provvedimento questorile di interdizione immediata di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive ex art. 6, I. n. 401 del 1989, essendo quest’ultimo caratterizzato da particolari esigenze di necessità ed urgenza (tra le molte, Sez. 3, n. 7960 del 3/11/2016, COGNOME, Rv. 269302; Sez. 3, n. 10984 del 23/2/2012, COGNOME, Rv. 252346).
5.1. E’ stato poi sottolineato (Sez. 3, n. 25938 del 15/7/2020, COGNOME+NOME, non massimata) che la comunicazione di avvio del procedimento è dovuta nella generalità dei provvedimenti amministrativi, con le sole eccezioni riguardanti i casi di: a) provvedimenti tipici cautelari e di urgenza; b) ipotesi cui emergano, in concreto, peculiari esigenze di speditezza del procedimento, “purché debitamente illustrate nello stesso atto’ l , c) tipologie procedimentali sottratte all’operatività della legge 241 del 1990; d) atti disciplinati da speci normative di settore; e) altre deroghe espressamente disciplinate dal legislatore. Ciò posto, tra le ragioni giustificative dell’esclusione di tale obbligo per provvedimento del questore si collocano quelle “particolari esigenze di celerità del procedimento”, che consentono l’emissione di un provvedimento di natura cautelare prima della comunicazione del suo avvio nei confronti del soggetto
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interessato. La deroga prevista dalla legge – proprio per non frustrare le finalità cautelari ad essa sottese – dev’essere quindi fondata su “elementi oggettivi, concreti ed attuali, non richiamati per categorie astratte, ma espressamente riferiti allo specifico provvedimento da adottare”, dovendo, in tali casi, essere “specificamente indicate le ragioni delle particolari esigenze di celerità, che non devono essere imputabili a precedenti comportamenti della stessa amministrazione e pertanto a questa direttamente imputabili”.
5.2. Tanto premesso, il provvedimento del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO, richiamato e fatto proprio dal G.i.p., ha menzionato la necessità e l’urgenza dell’emissione del provvedimento, alla luce delle future gare di campionato del Brindisi calcio e delle possibili condotte che il ricorrente potrebbe tenere in quelle occasioni.
Con riferimento, infine, al terzo motivo di ricorso, se ne evidenzia ancora la manifesta infondatezza. Premesso il richiamo a tutti i casi in cui può essere emesso il provvedimento del questore in oggetto, si lamenta che “dalla lunga lista di comportamenti censurabili” non emergerebbe quello contestato al COGNOME, specie a fronte di un provvedimento cautelare già adottato e della mancanza dei requisiti di urgenza, a distanza di sei mesi dai fatti. Ebbene, anche tale questione è posta in termini del tutto generici, come le precedenti, e risulta più una censura all’intero impianto normativo del d.a.spo. che all’ordinanza impugnata. Con specifico riguardo, poi, alla durata della stessa misura di prevenzione, che si lamenta eccessiva, il Collegio osserva che il ricorrente risultava già destinatario di due analoghi provvedimenti (18/1/2010 e 16/10/2015), così da trovare applicazione l’art. 6, comma 5, I. n. 401 del 1989, che fissa in un minimo di 5 anni – quello applicato dal AVV_NOTAIO – la durata dell’obbligo di presentazione.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023