Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 51443 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 51443 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LA SPEZIA DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/04/2023 del GIP TRIBUNALE di LA SPEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di La RAGIONE_SOCIALE, l’ordinanza del 29 aprile 2023, ha convalidato il provvedimento del Questore di L RAGIONE_SOCIALE del 26 aprile 2023 di applicazione a NOME COGNOME, oltre al divieto di acce agli impianti sportivi, dell’obbligo di presentazione presso la Questura di La Sp in occasione di tutti gli incontri della squadra RAGIONE_SOCIALE per la dur 3 anni, ex art. 6 I. n.401 del 1989.
Avverso l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribuna di Torino ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME deducen l’illogicità ed il difetto di motivazione sulla necessità di applicare anche l’obb presentazione di cui all’art. 6, comma 2, legge n. 401 del 1989, oltre al divi cui al comma 1, e sulla pericolosità del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. laddo deduce la mera illogicità della motivazione mentre il vizio ex art. 606, comma lett. e), cod. proc. pen. concerne esclusivamente la manifesta illogicità.
1.1. Manifestamente infondato è il motivo nella parte in cui deduce l mancanza di motivazione sulla necessità di applicare l’obbligo di presentazione sulla pericolosità del ricorrente, posto che la motivazione che ha giustif l’adozione del provvedimento è del tutto presente.
Secondo la giurisprudenza, i presupposti della convalida del provvedimento del Questore, impositivo del divieto di accesso alle manifestazioni sportive, daspo, e dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, sono: a) le ragioni necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; c) l’attribuibilità al me RAGIONE_SOCIALE condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall legge 13 dicembre 1989, n. 401; d) la congruità della durata della misura (c Sez. 3, n. 20789 del 15/04/2010, COGNOME, Rv. 247186; Sez. 3, n. 17753 de 06/03/2018, COGNOME, Rv. 272778).
L’ordinanza impugnata segue proprio lo schema della motivazione richiesto dalla giurisprudenza; motiva nelle pagine 1 e 2, prima parte, sulla riconducibi della condotta al ricorrente; a pag. 2 sulla pericolosità e sulle ragioni di ur a pag. 3 sulla durata e sulla memoria difensiva; nelle pagine 3 e 4 s proporzionalità.
1.2. La motivazione sulla pericolosità del sottoposto è stata correttamente desunta dalle modalità di commissione del fatto, debitamente descritte nell’ordinanza, avendo il ricorrente gettato una bottiglia contro il vetro di un’aut in cui viaggiavano i tifosi dell’altra squadra impegnata nell’incontro di RAGIONE_SOCIALE, con la rottura del vetro. Il Giudice per le indagini preliminari ha correttamente rilevat che la condotta, realizzata in pubblica via ed in occasione dell’incontro di RAGIONE_SOCIALE, ha messo in pericolo l’incolumità privata e pubblica, per il pericolo di scontri che ne possono derivare, imponeva l’adozione anche della misura incidente sulla libertà personale.
1.3. Il Giudice per le indagini preliminari, valutata la pericolosità, non h minimamente ritenuto l’obbligo di presentazione una misura punitiva ma una misura di prevenzione volta a prevenire altri episodi di violenza in occasione RAGIONE_SOCIALE partite di RAGIONE_SOCIALE (cfr. pag. 3 dell’ordinanza impugnata) ed ha esplicitamente collegato la motivazione sulla pericolosità e proporzionalità all’obbligo di presentazione (cfr. pag. 4).
1.4. La motivazione non è in alcun modo apodittica perché si è fondata sui fatti commessi, neanche contestati con il ricorso, mentre il ricorrente propone alla Corte di cassazione solo una valutazione alternativa di circostanze di fatto (l’incensuratezza, l’inserimento in ambito sociale e lavorativo, per altro non qui documentati) che esula dal giudizio di legittimità.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ex art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento e della somma di euro 3.000, determinata in via equitativa, in favore della RAGIONE_SOCIALE, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 07/11/2023.