Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 18881 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18881 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a La Spezia il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza n. 23/2023 del Gip del Tribunale di Firenze del 24 agost 2023;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24 agosto 2023 il Gip del Tribunale di Firenze ha, su richiesta formulata in data 22 agosto 2023 dal Pm presso il medesimo Tribunale, convalidato il provvedimento emesso dal Questore di Firenze il precedente 21 agosto 2023, notificato all’interessato il successivo 22 agosto 2023, con il quale la predetta Autorità di pubblica sicurezza disponeva, a carico di COGNOME NOME il divieto, per la durata di anni 5, di accedere ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio meglio precisati nel provvedimento impositivo della misura, prescrivendo, altresì, al medesimo COGNOME per lo stesso periodo di tempo di presentarsi presso la Questura de La Spezia per due volte in occasione degli incontri di calcio disputati dalla squadra dello Spezia presso questa stessa città ovvero presso altre città della Liguria ed un volta ih occasione degli incontri di calcio che la predetta compagine disputerà al di fuori di detta Regione, secondo le modalità meglio indicate nel provvedimento in questione.
Avverso di esso ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore fiduciario, lo COGNOME, affidando le proprie doglianze ad un unico motivo di impugnazione, riguardante il vizio della ordinanza impugnata per essere questa carente di motivazione in elazione alle censure difensive contenute nella memoria difensiva rassegnata dalla sua difesa ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, della legge n. 401 del 1989.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Osserva il Collegio che la censura formulata dal ricorrente si appunta sul fatto ur avendo la sua difesa trasmesso al Tribunale di Firenze, entro il termine di 48 ore dalla notificazione del provvedimento questorile impositivo del divieto, con prescrizioni, a suo carico di presenziare a manifestazioni sportive, una memoria difensiva volta a contrastare gli argomenti che erano stati addotti a giustificazione della adozione del provvedimento di cui sopra, tale memoria non era stata esaminata dal giudice procedente.
Riferisce, infatti, il ricorrente che in tale memoria egli aveva chiesto che, in occasione della necessaria convalida della misura adottata a suo carico, fossero considerati i seguenti temi: insussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza per l’adozione del provvedimento; insussistenza della sua pericolosità sociale; disapplicazione della recidiva amministrativa.
Ha, a questo punto aggiunto il ricorrente che il giudicante non avrebbe esaminato il contenuto di tale memoria, così rinunziando a confrontarsi con le censure difensive; ha, anche, precisato che nell’ordinanza non solo non si dava atto dell6avvenuta ricezione della memoria ma quale difensore dello Scafo era un altro professionista rispetto a quello firmatario dell’atto.
Sulla base di tali rilievi, il ricorrente – avendo segnalato che a suo avviso in tale modo non solo era stato violato il diritto di difesa dell’interessato m era stato adottato anche un provvedimento privo di motivazione – chiedeva l’annullamento della ordinanza di convalida resa dal Tribunale di Firenze.
Queste essendo le premesse della vicenda, ritiene il Collegio, che le doglianze formulate dal ricorrente siano prive di pregio.
Evidentemente irrilevante è il fatto, chiaramente espressione di un mero errore materiale, la circostanza che nella ordinanza impugnata sia stato indicato quale difensore dello COGNOME un professionista diverso rispetto a quello che effettivamente ne ha patrocinato gli interessi, non essendo stato segnalato in quale modo un tale evento avrebbe potuto pregiudicare la posizione del ricorrente; ciò posto si osserva, altresì, quanto alla censura riguardante la violazione di legge, che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, un provvedimento adottato senza che siano stati valutati gli argomenti contenuti in una memoria difensiva rassegnata in giudizio non è di per sé illegittimo per il solo fatto che non sia stato esaminato il contenuto d tale memoria; come, infatti, più volte è stato rilevato, l’omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna automatica nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (cfr. per tutte: Corte di cassazione, Sezione penale, 23 settembre 2020, n. 26536).
Si tratta, pertanto, di esaminare a questo punto se nella motivazione della ordinanza impugnata le questioni dedotte con la citata memoria difensiva hanno trovato una risposta che – nei limiti del sindacato che attorno ad essa è consentito di fronte a questa Corte di legittimità – appaia esauriente rispetto alle tematiche con essa portate all’attenzione del giudicante.
Siffatta verifica conduce all’affermazione della manifesta infondatezza del ricorso; infatti, quanto alla sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza che debbono giustificare l’adozione del provvedimento convalidato, essi sono stati rinvenuti dal Gip del Tribunale di Firenze nella condotta e nella
personalità dello COGNOME – soggetto già gravato da numerosi precedenti di polizia e destinatario di un precedente “daspo” i cui effetti sono cessati sol pochi mesi prima dei fatti in discorso . che è stato individuato mentre, travisato, e pertanto agendo in violazione dell’art. 5 della legge n. 152 del 1975, si recava, assieme ad altri tifosi della squadra di calcio dello “Spezia presso lo stadio di Firenze; quanto alla sua pericolosità sociale la stessa stata desunta, come accennato, dalla sua proclività alla commissione di atti illeciti connessi allo svolgimento di manifestazioni sportive, come attestato, oltre che dai precedenti di polizia, dalla esistenza a suo carico di precedente provvedimento dello stesso tipo di quello di cui ora si tratta; mentre, con riferimento alla sussistenza della cosiddetta “recidiva amministrativa”, la quale ha giustificato la maggiore durata della misura e delle prescrizioni ad essa connesse (si veda, infatti, in tale senso: Corte cassazione, Sezione III penale, 30 marzo 2017, n. 15851), essa non risulta essere stata contestata dal ricorrente con la citata memoria né in relazione alla sua sussistenza né in relazione alla sua valenza sintomatica, essendosi limitata, secondo quanto riferito nel ricorso introduttivo del presente giudizi di legittimità, la difesa dell’interessato a richiedere, senza argomentarne ragioni, la disapplicazione della “recidiva”, di tal che, sebbene non sia sta presa in esame la citata memoria, tale evenienza non ha comportato – pacifici essendo sia il dato storico dell’esistenza del provvedimento già emesso ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989 a carico dello COGNOME che gl elementi indicativi della sua specifica pericolosità sociale – che la motivazion del provvedimento di convalida non risulti adeguatamente approfondita ed atta a giustificare la conferma della misura di pubblica sicurezza. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2024
Il AVV_NOTAIO estensore