Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 46248 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 46248 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a AVV_NOTAIO il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 06/05/2024, depositata il 06/05/2024, del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di AVV_NOTAIO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza datata 6 maggio 2024, depositata il 6 maggio 2024, il G.I.P. del Tribunale di AVV_NOTAIO, ai sensi dell’art. 6 I. n. 401 del 1989, convalidava il provvedimento del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO emesso in data 2 maggio 2024 nei confronti di NOME COGNOME, notificato all’interessato il 3 maggio 2024, alle ore 11.00, impositivo del divieto di accesso per anni dieci ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche – di coppa Italia, coppe internazionali, campionato e amichevoli – cui partecipino squadre di calcio militanti in campionati nazionali professionistici e dilettantistici iscritte alla FIGC ovvero nazionali italian e della contestuale prescrizione dell’obbligo di comparire personalmente, per anni cinque dalla notifica del provvedimento, presso gli uffici del Comando Stazione Carabinieri o altro ufficio di Polizia, da indicarsi all’atto della notifica dell’att occasione di tutti gli incontri ufficiali di calcio della squadra del AVV_NOTAIO.
Avverso l’indicata ordinanza, NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.
2.1 Con un primo motivo, deduce nullità del provvedimento ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., per omesso rilascio degli atti acquisiti ai fini de convalida, ivi compresa la richiesta di convalida presentata dal pubblico ministero (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.).
In sintesi, la difesa lamenta di aver presentato, dopo la notifica del provvedimento di DASPO al ricorrente avvenuta alle 11.00 del 03/05/2024, richiesta a mezzo e-mail di rilascio di copia degli atti versati nel fascicolo per la convalida, senza ottenere alcun riscontro, tanto da vedersi costretto a depositare una memoria difensiva, comprensiva di allegati, senza aver avuto contezza degli atti utilizzati dal pubblico ministero per la richiesta di convalida, né della richies stessa, così impedendogli lo svolgimento di un effettivo contraddittorio seppur cartolare.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce carenza ed erroneità della motivazione del provvedimento nella parte in cui afferma la mancata produzione di documentazione a riscontro di quanto affermato nella memoria difensiva depositata ed acquisita in atti.
Lamenta il ricorrente l’erroneità della motivazione del provvedimento nella parte in cui afferma non esservi documentazione a riscontro di quanto affermato in memoria e nella parte in cui fonda il giudizio di pericolosità sulla circostanza errata e non veritiera – della refrattarietà al rispetto del divieto di accesso al competizioni sportive e dei pregiudizi riportati. Al contrario, in sede di memoria, la difesa aveva dedotto il difetto di pericolosità del ricorrente sia sotto il versant
dei pregiudizi penali (dei due decreti penali di condanna relativi a guida in stato di ebbrezza, per l’uno, emesso in data 02/07/2018, n. 1117/18, era stata dichiarata l’estinzione del reato a seguito di positivo svolgimento di lavoro di pubblica utilità; per l’altro, il ricorrente stava versando ratealmente la pena pecuniaria comminatagli), sia sotto il versante dei DASPO (il primo, emesso dal AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO il 22 ottobre 2020, era stato revocato in data 30 agosto 2022, in ragione di sentenza assolutoria per insussistenza del fatto; il secondo, emesso dal AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO il 21 maggio 2018, era stato anch’esso revocato, in ragione di sentenza assolutoria per insussistenza del fatto). Deduceva il ricorrente di aver prodotto, in allegato alla memoria, il decreto penale di condanna n. 19/2020 del Tribunale di AVV_NOTAIO e l’attestazione di avvenuto pagamento della pena pecuniaria inflitta; la sentenza n. 1995/2022 con la quale il Tribunale di AVV_NOTAIO aveva assolto NOME COGNOME dal reato di cui all’art. 337 cod. pen. per non aver commesso il fatto e dal reato di cui all’art. 6-bis I. n. 401/1989 per insussistenza del fatto; la sentenza n. 856/2022 con la quale il Tribunale di AVV_NOTAIO aveva assolto NOME COGNOME dal reato di cui all’art. 6 I. n. 401/1989 per insussistenza del fatto. Affermava di non essere riuscito a depositare, in allegato alla memoria, i provvedimenti di revoca dei due DASPO precedentemente applicati; produceva, infine, in allegato al ricorso, provvedimento di estinzione del reato di cui al decreto penale di condanna n. 1117/18 del Tribunale di AVV_NOTAIO e provvedimento di revoca del DASPO n. 31/2020 del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di legittimità, i presupposti della convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO, impositivo del divieto di accesso alle manifestazioni sportive e dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, sono: a) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il AVV_NOTAIO ad adottare il provvedimento; b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; c) l’attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall’art. 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401; d) la congruità della durata della misura (Sez. 3, n. 41899 del 13/09/2023, COGNOME, Rv. 285286; Sez. 3, n. 17753 del 06/03/2018, COGNOME, Rv. 272778; Sez. 3, n. 20789 dei 15/04/2010, COGNOME, Rv. 247186).
Inoltre, nel procedimento di convalida delle misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, disciplinato dall’art. 6 della legge n. 401 del 1989, l’interessato ha la facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie e deduzioni al giudice della convalida, relativamente alla sola misura dell’obbligo di comparire presso l’ufficio
o il comando di polizia territorialmente competente, in orario indicato nel corso della giornata in cui si svolgono le competizioni sportive. La convalida è, infatti, prescritta solo relativamente al predetto obbligo di presentazione, in quanto attinente alla libertà personale del destinatario, mentre il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive di cui al comma 1 dell’art. 6 I. n. 401/1989 configura una misura interdittiva, di competenza dell’Autorità di Pubblica Sicurezza (Sez. 3, n. 5621 del 08/07/2016, dep. 2017, Rv. 269305).
E’ così assicurato, con riferimento alla prescrizione dell’obbligo di presentazione, un “contraddittorio cartolare” che contraddistingue l’esercizio del diritto di difesa da parte del destinatario del provvedimento questorile mediante la presentazione al giudice della convalida di memorie e deduzioni.
Poiché la legge non indica un termine per l’esercizio del diritto di difesa, la giurisprudenza di legittimità è ormai orientata nel ritenere che il termine entro il quale l’interessato può depositare memorie difensive e formulare deduzioni al G.I.P. competente per la convalida del provvedimento questorile emesso ai sensi della legge 401/1989 non può essere inferiore a quello, di quarantotto ore, entro il quale il pubblico ministero deve richiedere la convalida (Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, COGNOME, Rv. 266223; Sez. 3, n. 50456 del 11/11/2015, COGNOME, Rv. 267281; Sez. 3, n. 20776 del 15/4/2010, COGNOME, Rv. 247182; Sez. 3, n. 86 del 19/11/2009 (dep. 2010), COGNOME, Rv. 246004; Sez. 3, Sentenza n. 2471 del 11/12/2007 (dep. 2008), COGNOME, Rv. 238537). Conseguentemente, «la convalida del provvedimento del questore impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla sua notifica all’interessato poiché l’inosservanza di tale termine, non consentendo l’effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale» (Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Pedretti, Rv. 281341; da ult., Sez. 3, n. 20593 del 03/04/2024, COGNOME, n.m.).
2. Tanto premesso, il primo motivo di ricorso è infondato.
Al destinatario della misura, nel termine di 48 ore sopra indicato, affinchè possa effettivamente esercitare i suoi diritti difensivi, deve essere consentita la possibilità di esaminare la documentazione prima della convalida, atteso che il mancato accesso agli atti renderebbe meramente formale la possibilità di presentare memorie difensive e quindi l’esercizio del diritto al contraddittorio (Sez. 3, n. 29301 dell’11/06/2015, Pacini, Rv. 264394).
Ed il soggetto interessato può accedere agli atti non solo presso l’ufficio del giudice delle indagini preliminari, ma anche presso la Procura della Repubblica prima dell’udienza di convalida o presso la Questura (Sez. 3, n. 12806 del 06/11/2015, COGNOME, Rv. 266480; Sez. 3, n. 32824 del 11/06/2013, COGNOME, Rv. 256379; Sez. 3, n. 7033 del 18/01/2012, COGNOME, Rv. 252035; Sez. 3, n. 12355 del
14/02/2023, COGNOME, Rv.284235 – 01, che ha precisato che, in tema di convalida del provvedimento del questore ex art. 6, commi 1 e 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401, l’esercizio da parte della difesa del diritto di accesso agli atti non presidiato da termini dilatori predeterminati, sicché è onere di chi vi abbia interesse esercitarlo tempestivamente presso la Questura, la segreteria del pubblico ministero o la cancelleria del giudice per le indagini preliminari).
Incombe però sullo stesso interessato l’onere di dimostrare compiutamente di essersi attivato per accedere agli atti, dimostrando di non essere stato posto in condizione, nonostante gli esperiti tentativi di accesso presso gli uffici giudiziari del giudice per le indagini preliminari e della Procura della Repubblica e presso gli uffici della Questura, di ottenere ed esaminare la documentazione su cui si fonda la richiesta di convalida, e ciò per fatto indipendente dalla sua volontà (Sez. 3, n. 17411 del 30/03/2023, COGNOME, Rv. 284660; Sez. 3, n. 20753 del 04/02/2016, COGNOME, Rv. 267023).
Alla luce dei principi esposti ed in ragione della brevità del termine per approntare le sue difese, l’istanza che il sottoposto era legittimato a fare era quella di accesso agli atti, che non risulta essere stata mai inoltrata ad alcun ufficio, essendosi limitato a chiedere alla Segreteria della Procura della Repubblica di AVV_NOTAIO il rilascio di copie del fascicolo, onerando così la Segreteria di un adempimento generico (non avendo indicato le copie degli specifici atti di interesse), senza neppure aver verificato se l’ufficio nelle 48 ore avute a disposizione fosse aperto al pubblico.
Né ancora, il ricorrente ha compiutamente dedotto e dimostrato, come sarebbe stato necessario, di essersi inutilmente recato presso gli uffici giudiziari o presso la Questura e, quindi, dell’effettivo espletamento di tentativi di accesso infruttuosi diretti a ottenere, in tempo utile, la documentazione presso i menzionati uffici (cfr., Sez. 3, n. 12022 del 29/11/2022, dep. 2023, Mencarelli).
Va ricordato, in proposito, che il diritto della difesa di accesso agli atti non è presidiato da termini dilatori predeterminati, ed è, pertanto, onere dell’interessato o del suo difensore esercitarlo tempestivamente al fine di disporre di un tempo maggiore, sia presso la Questura, sia presso l’ufficio del pubblico ministero, sia presso la cancelleria del G.I.P. (Sez. 3, n. 17411 del 30/03/2023, Rv. 284660, cit.; Sez. 3, n. 12355 del 14/02/2023, Rv.284235, cit.).
La Corte ritiene pertanto che il ricorrente non abbia compiutamente dimostrato l’impossibilità di esercitare, in tempo utile, il diritto di accesso agli a e di essersi adeguatamente attivato a tali fini.
3. Il secondo motivo è anch’esso infondato.
Il ricorrente sostanzialmente lamenta l’erroneità della motivazione del provvedimento nella parte in cui afferma non esservi documentazione a riscontro
di quanto affermato in memoria e nella parte in cui fonda il giudizio di pericolosità sulla circostanza – errata e non veritiera – della refrattarietà al rispetto del divie di accesso alle competizioni sportive e dei pregiudizi riportati.
I rilievi difensivi sono generici, essendo la motivazione dell’ordinanza impugnata congrua e immune da vizi logici. Essa, infatti, saldandosi con la motivazione del provvedimento convalidato, dopo aver dato atto della presentazione di memoria difensiva, ha congruamente motivato sulla sussistenza dei presupposti del provvedimento di convalida, con conseguente manifesta infondatezza delle deduzioni difensive.
3.1 L’ordinanza ha dato atto delle modalità attraverso le quali era avvenuta l’identificazione del ricorrente, descrivendo come, in data 03/02/2024, prima dell’incontro di calcio di serie C, girone B, tra le squadre del AVV_NOTAIO e del AVV_NOTAIO, presso lo stadio del AVV_NOTAIO, numerosi tifosi del AVV_NOTAIO appartenenti agli ultra -dopo aver fermato i veicoli con cui stavano arrivando allo stadio e già armati di aste e bastoni – si fossero diretti verso i tifosi della squadra di casa, provocando un fitto lancio di bottiglie, fumogeni e grossi petardi da parte di entrambi i gruppi contrapposti di tifosi nella parte del parcheggio Umbria Jazz prospiciente l’ingresso agli spogliatori dello stadio. Tra i tifosi del AVV_NOTAIO era stato identificato NOME COGNOME mentre impugnava un bastone con il quale fronteggiava personale di p.s. e veniva in contatto con il gruppo contrapposto, precisandosi, nel provvedimento questorile, come costui fosse stato tra i primi ad arrivare sul luogo degli scontri e come, attraverso la visione delle immagini dei sistemi di video sorveglianza, ne fosse stato notato il viso con barba rossiccia prima che lo stesso si travisasse completamente.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che il livello di gravità indiziarla e il fumus di attribuibilità al ricorrente delle condotte addebitate e della riconducibilità di t condotte alle ipotesi di cui all’art. 6 I. n. 401/1989 è stato correttamente raggiunto nei termini descritti dall’ordinanza impugnata, trattandosi di condotta violenta nei confronti di persone posta in essere in occasione di manifestazioni sportive, la cui partecipazione è dal soggetto intesa come luogo di sfogo di pulsioni violente.
3.2 Quanto alla pericolosità, l’ordinanza ha ritenuto sussistere la concreta ed attuale pericolosità del soggetto sia per la gravità delle condotte per come emerse a seguito della ricostruzione dei fatti, sia per la sua personalità desumibile dai precedenti di polizia e dall’essere il soggetto già stato attinto da un provvedimento questorile di DASPO.
Il motivo di ricorso con cui il ricorrente contesta la sussistenza dei precedenti a suo carico sui quali si fonda il giudizio di pericolosità formulato nel provvedimento di convalida non è fondato.
Il reato di guida in stato di ebbrezza estinto per esito favorevole del lavoro di pubblica utilità e i precedenti di polizia in genere sono senz’altro valutabili ai fin
della personalità del soggetto e della sua pericolosità; mentre a nulla rileva la circostanza che il ricorrente stia versando ratealmente la multa comminatagli con altro decreto penale di condanna, rimanendo senz’altro valutabile, ai fini della personalità del sottoposto, la commissione del reato per il quale il decreto è stato emesso.
Quanto ai due provvedimenti questorili di DASPO precedentemente applicati nei confronti del ricorrente, rispettivamente dal AVV_NOTAIO e dal AVV_NOTAIO, il ricorrente ha documentato la intervenuta revoca del solo provvedimento di DASPO emesso dal AVV_NOTAIO, di cui ne dava già atto il AVV_NOTAIO nel provvedimento del 02/05/2024. L’affermazione circa la intervenuta revoca del provvedimento di DASPO emesso dal AVV_NOTAIO, contenuta sia in sede di memoria, sia in sede di ricorso per cassazione, è meramente assertiva, non essendo stato depositato il provvedimento di revoca, né essendone stati menzionati gli estremi, sicchè non è rilevabile alcun vizio motivazionale nel fondare la pericolosità del soggetto anche su tale specifico precedente.
In conclusione, avendo il RAGIONE_SOCIALE compiutamente esercitato la verifica demandatagli sugli elementi essenziali del fatto, nonché sulla personalità del soggetto, evidenziandone la particolare pericolosità per la sicurezza e l’ordine pubblico, la motivazione del provvedimento impugnato non presenza vizi logici o giuridici.
Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente conseguentemente condannato, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 settembre 2024.