Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 51637 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 51637 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VIBO VALENTIA DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/05/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME AVV_NOTAIO COGNOME
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza del 8 maggio 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha convalidato il provvedimento del AVV_NOTAIO di Torino del 28 aprile 2023 che ha applicato ad AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ex art. 6 I. n. 401 del 1989, l’obbligo di presentazione presso la Questura di Vibo Valentia, per la durata di 5 anni, al termine del primo tempo di ogni incontro di calcio della Juventus.
Il difensore di AVV_NOTAIO NOME ha depositato il giorno 8 giugno 2023 ricorso per cassazione avverso tale ordinanza.
Nel preambolo, il ricorrente indica che i fatti riguarderebbero la partita Juventus Inter di Coppa Italia e gli insulti razzisti nei confronti del giocator dell’Inter NOME COGNOME dopo il rigore da lui segnato; rappresenta che nel provvedimento del AVV_NOTAIO non si farebbe alcuna menzione del comportamento del giocatore che, a suo dire, avrebbe provocato il pubblico; l’ordinanza impugnata sarebbe generica, perché anziché andare alla ricerca dei colpevoli colpirebbe indistintamente i presenti nella tribuna sud.
Il ricorrente sarebbe titolare di un’attività commerciale in Vibo Valentia con maggiore afflusso serale durante le partite di calcio.
2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., di violazione di legge e di assenza della motivazione rispetto alla individuazione del ricorrente quale responsabile delle azioni a lui contestate nonché rispetto alla erronea applicazione della legge ed al difetto di motivazione avuto riguardo all’emissione ed alla convalida della misura dell’obbligo di presentazione per la durata di 5 anni per ogni incontro giocato dalla Juventus, anche in occasione delle partite amichevoli.
Dopo la parte in diritto, si afferma che «lo scandaglio critico del giudice» avrebbe dovuto essere ancora più rigoroso alla luce dell’attività lavorativa del ricorrente ed alla produzione documentale che sarebbe stata erroneamente valutata, «con ciò incappando nel vizio del travisamento degli atti processuali».
L’ordinanza impugnata non spiegherebbe i motivi che rendono effettivamente e personalmente colpevole il ricorrente, poiché dall’immagine non si potrebbe verificare se egli abbia emesso versi gutturali.
Le frasi razziste non sarebbero state pronunciate dal ricorrente ma sono state attribuite genericamente ad alcuni tifosi.
Non sarebbero stati indicati gli elementi probatori per individuare la personale colpevolezza dell’AVV_NOTAIO né per distinguere tra chi ha assunto il comportamento deprecabile e chi, invece, come il ricorrente, era solo presente sul posto; la motivazione, in contrasto con la giurisprudenza, valorizzerebbe la mera presenza
nel gruppo ma non la partecipazione attiva, come richiesto dalla giurisprudenza citata nel ricorso.
Mancherebbero poi i requisiti della necessità ed urgenza.
Quanto alla motivazione sulla pericolosità ed urgenza, la stessa si fonderebbe sul clamore mediatico per la diffusione delle immagini; non avrebbe rilevanza la precedente condanna per «spaccio» di sostanza stupefacente, perché «non calcistico», avendo già scontato la pena, o il risalente precedente Daspo del 2016, per 2 anni, rispetto al quale si evidenzia che non vi sarebbero state violazioni.
Mancherebbe nell’ordinanza impugnata quel quid pluris di pericolosità sociale che giustifichi l’imposizione anche dell’obbligo di presentazione che avrebbe una connotazione punitiva estranea all’istituto, posto che il ricorrente vive e lavora a Vibo Valentia.
2.2. Con il secondo motivo si deducono, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., i vizi di violazione di legge, in riferimento all’art. 6, comma 2 bis, I. n. 401 del 1989, e di mancanza della motivazione in risposta alle censure difensive contenute nella memoria depositata, nonché di omessa motivazione e di violazione di legge sulle ragioni lavorative prospettate dal ricorrente che «mal si conciliano con la permanenza in essere della misura di presentazione alla PS».
Il Giudice per le indagini preliminari non avrebbe valutato correttamente la documentazione presentata; dopo aver riportato il contenuto della memoria, si rileva che il Giudice per le indagini preliminari avrebbe motivato, contrariamente a quanto allegato, che non sarebbe stato documentato l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa; né avrebbe tenuto conto delle caratteristiche dell’attivi lavorativa e la compatibilità con l’obbligo di presentazione.
2.3. Il difensore, anche in replica alle argomentazioni del Procuratore Generale, ha depositato una memoria, a cui sono allegati nuovi documenti, rappresentando che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino ha presentato richiesta di archiviazione «… anche per particolare tenuità del fatto con riferimento al delitto p. e p. dall’art. 6-bis Legge 401/1989 per infondatezza della notizia di reato nonché con riferimento al delitto di cui all’art. 604 bis co. 1 lett. a) c.p. per particolare tenuità del fatto».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Oltre a rilevarsi che le argomentazioni su asseriti comportamenti provocatori del giocatore omessi nel provvedimento del AVV_NOTAIO sono assolutamente irrilevanti ai fini della decisione, trattandosi di fatti processual inesistenti, il ricorso è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui deduce il vizio, ex 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., di violazione
di legge processuale, senza neanche indicare quali norme processuali, la cui violazione genera le sanzioni descritte dall’art. 606 cod. proc. pen., sarebbero state violate.
1.1. Secondo la giurisprudenza, i presupposti della convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO, impositivo del divieto di accesso alle manifestazioni sportive, c.d. daspo, e dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, sono: a) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il AVV_NOTAIO ad adottare il provvedimento; b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; c) l’attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall’art. 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401; d) la congruità della durata della misura (cfr. Sez. 3, n. 20789 del 15/04/2010, COGNOME, Rv. 247186; Sez. 3, n. 17753 del 06/03/2018, COGNOME, Rv. 272778).
1.2. Il primo motivo è inammissibile per genericità laddove contesta la motivazione sui requisiti di necessità e di urgenza.
1.2.1. Sui requisiti di necessità e di urgenza, che hanno indotto il AVV_NOTAIO ad adottare il provvedimento, la convalida riveste la natura di pieno controllo di legalità sull’esistenza dei presupposti legittimanti l’adozione del provvedimento da parte dell’autorità amministrativa, compresi quelli che la natura di misura di prevenzione richiede, non differenziandosi, nella sostanza, da quello previsto per altri provvedimenti provvisori attribuiti alla competenza dell’autorità amministrativa (quale in particolare quello avente ad oggetto l’arresto operato dalla polizia).
Ciò posto, la motivazione dell’ordinanza di convalida del provvedimento del questore, impositivo del divieto di accesso e dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, deve riguardare, in ordine ai requisiti della necessità e dell’urgenza, non gli episodi che hanno determinato l’adozione della misura, ma l’attualità o la prossimità temporale di competizioni sportive (Sez. 3, n. 23305 del 28/01/2016, Califano, Rv. 267294).
Coerentemente, sì è affermato che, se il motivo del ricorso concerne la mancanza della motivazione in ordine al requisito dell’urgenza, è il ricorrente che deve dare la prova della limitazione della libertà subìta; deve provare che il provvedimento ha avuto in concreto esecuzione prima dell’intervento del magistrato. In tal modo, deve provare il proprio interesse al ricorso: infatti, se il provvedimento ha esecuzione dopo la convalida del magistrato, l’interessato non ha motivo di dolersi per la mancata motivazione sull’urgenza (così Sez. 3, n. 22256 del 06/05/2008, Dal Prà, Rv. 240244).
1.2.2. Nel caso in esame il ricorrente nulla ha specificato o concretamente dedurre sul punto, con conseguente inammissibilità del ricorso per genericità.
1.3. Sono inammissibili i motivi laddove deducono questioni concernenti la valutazione della memoria difensiva, perché il Giudice per le indagini preliminari ha dato atto che tale atto fu depositato tardivamente con conseguente inammissibilità.
1.3.1. Per altro, con il ricorso si invoca erroneamente il «travisamento degli atti» laddove nel giudizio di legittimità è deducibile esclusivamente il travisamento della prova che, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., può essere invocato quale vizio della motivazione, sotto i profili della contraddittorietà o illogicità manifesta solo quando il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o sul risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale – quanto alla prova dichiarativa, ad es. il vizio sussiste se il teste ha detto rosso ed il giudice ha scritto bianco ed analoghe conclusioni valgono per quella documentale – o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia.
In più, il vizio sussiste solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta «doppia conforme» e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio.
1.3.2. Nel caso in esame, lo stesso ricorrente dà atto della valutazione della documentazione relativa al lavoro ma si duole della valutazione che ne è stata effettuata.
1.4. Il ricorrente propone, poi, argomentazioni esclusivamente relative alla valutazione delle immagini, proponendone una lettura alternativa, senza considerare che quanto riportato nell’ordinanza impugnata è il risultato degli accertamenti della polizia giudiziaria, più articolati rispetto al mero esame dei fotogrammi effettuato con il ricorso.
Contrariamente a quanto si afferma nel ricorso, il provvedimento impugnato indica precisamente a pag. 2 le condotte esplicitamente attribuite al ricorrente nell’ambito delle attività di gruppo, richiamando ed incorporando le annotazioni del 7 e del 20 aprile 2023; condotte esplicitamente connotate dalla discriminazione razziale.
1.5. Infondato è il motivo sulla motivazione sulla pericolosità sociale, di cui non si contesta la sussistenza ma la sua mera congruità, senza dimostrare che la motivazione sia manifestamente illogica o contraddittoria.
1.5.1. Il Giudice per le indagini preliminari ha correttamente applicato il principio per cui, ai fini della convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO che impone la misura di prevenzione dell’obbligo di presentazione presso l’autorità di polizia, il giudizio prognostico circa la pericolosità del soggetto colpito deve essere
formulato avendo riguardo alla gravità dei fatti e alle modalità con le quali essi siano sono stati posti in essere, senza che possa costituire ostacolo un eventuale stato di incensuratezza. In motivazione, la Corte ha precisato che l’esistenza di una normale vita di relazione estranea ai circuiti criminali non impedisce una pericolosità sociale specifica, incidente sulla tutela dell’ordine pubblico in occasione delle manifestazioni sportive; Sez. 3, n. 12351 del 02/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259147 – 01.
1.5.2. La pericolosità è stata desunta sia dalle modalità della condotta, particolarmente gravi, atteso il contesto in cui sono avvenuti, la partecipazione unitariamente ad un gruppo di altri tifosi (pag. 4) che dalla personalità del sottoposto, attesa l’applicazione di un precedente Daspo. Il precedente penale è stato valutato nell’ambito della analisi generale della pericolosità.
Il secondo motivo è manifestamente infondato; oltre alle considerazioni già esposte sulla tardività della memoria, deve rilevarsi che il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto non provata non l’attività lavorativa in generale ma i giorni, l’orario di lavoro, il luogo di svolgimento, la natura ed il rapporto con il dovers recare in Questura secondo quanto stabilito.
2.1. Né tali elementi risultano dalla documentazione prodotta al Giudice per le indagini preliminari ed allegata al ricorso, trattandosi di una visura camerale e di una busta paga.
2.2. Non sono valutabili i documenti prodotti con la memoria.
Va ribadito il principio espresso da Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013, Platamone, Rv. 254302 – 01, alla cui motivazione si rimanda, per cui nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l’interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano nuova prova e non comportino un’attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile la produzione di nuovi documenti da parte del difensore della parte civile).
In ogni caso va ricordato il principio per cui il proscioglimento dai fatti-reato che hanno determinato l’applicazione del divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive (DASPO) non determina la automatica decadenza del provvedimento, in quanto lo stesso non è basato sull’accertamento giudiziale dei fatti presupposti e può essere revocato o modificato, ai sensi dell’art. 6, comma quinto, legge 13 dicembre 1989, n. 401, col venir meno o col mutamento delle condizioni che ne hanno giustificato l’emissione (nella fattispecie, la RAGIONE_SOCIALE ha applicato il suddetto principio ad imputato nei confronti del quale per
alcuni reati era stata dichiarata la prescrizione, precisando che le cause di proscioglimento diverse da quelle “perché il fatto non sussiste” o “perchè l’imputato non lo ha commesso” non escludono automaticamente la sussistenza dei fatti ed il giudizio di pericolosità del loro autore; Sez. 3, n. 5623 de 08/07/2016, dep. 2017, Quadri, Rv. 269243 – 01).
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 08/11/2023.