Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 22034 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 22034 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/10/2023 del GIP TRIBUNALE di SIRACUSA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 19/110/2023, il Gip presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha convalidato il provvedimento del 12/10/2023, con il quale il Questore di RAGIONE_SOCIALE ha prescritto a COGNOME NOME NOME‘obbligo di presentarsi, per la dur di 5 anni, in occasione di tutti gli incontri di RAGIONE_SOCIALE disputati dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE presso la questura di RAGIONE_SOCIALE mezz’ora dopo l’inizio del primo tempo e mezz’ora dopo l’inizio del secondo, nonché i divieto di recarsi presso gli impianti sportivi dove si svolgono le manifestazi sportive che coinvolgono la RAGIONE_SOCIALE.
Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso per Cassazione l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di COGNOME NOMENOME e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge, non avendo il giudice effettuato alcuna valutazione della pericolosità della condotta ascritt ricorrente nonchée)elle ragioni di necessità ed urgenza, posto che nella emerg dai frame estratti dalle videoriprese, salvo il fatto che il ricorrente tenev mano una bottiglia. Il AVV_NOTAIO ha fondato la propria motivazione rifacendosi acriticamente a quanto riportato nel provvedimento del questore, asserendo che in base alle videoriprese, il ricorrente sarebbe risultato chiaramente aver pr parte agli scontri brandendo una bottiglia, senza che tuttavia, dalla visione di video possa dedursi nulla in ordine alla partecipazione del ricorrente agli scont emergendo, al contrario, dalle telecamere di sorveglianza degli eserciz commerciali il ricorrente procedere prima in scooter e poi a piedi. Il giudice nu ha replicato alle censure mosse alla attribuibilità degli scontri contest ricorrente GLYPH né in ordine alla congruità della durata della misura e all proporzionalità della stessa in relazione al fatto contestato, GLYPH doglianze rappresentate con la memoria difensiva di cui ha dato atto. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il rico sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Si ricorda che le Sezioni Unite di codesta Corte hanno affermato che, in sede di convalida dell’obbligo di presentazione dinanzi all’Ufficio di Polizia giudice non può limitarsi a un mero controllo formale, ma deve accertare, in
concreto e con riferimento all’attualità, se la pericolosità del soggetto giustif renda la misura idonea allo scopo di prevenzione voluto dal legislatore verificando altresì, specialmente se non è intervenuta una condanna, l sussistenza di sufficienti elementi indiziari atti a corroborare l’attribuibi soggetto stesso della condotta pericolosa a fondamento del provvedimento del Questore. Ne segue che il controllo di legalità del giudice deve riguardar l’esistenza di tutti i presupposti legittimanti l’adozione dell’atto da dell’Autorità amministrativa, impositivo dell’obbligo di presentazione, quali: a) ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare i provvedimento; b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; l’attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità ipotesi previste dall’art. 6, L. 13 dicembre 1989, n. 401; d) la congruità d durata della misura (Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004, Rv. 229112; Sez. 3, n. 22266 del 03/02/2016, Rv. 267146).
1.1. Nel caso in disamina, nell’effettuare GLYPH il controllo di legalità sui presupposti legittimanti l’adozione dell’atto da parte dell’autorità amministrat il giudice ha esaminato le immagini di videosorveglianza e richiamato 4,cnr in atti, affermando che il ricorrente ha preso parte ad un episodio di ver propria guerriglia urbana organizzata tra le due opposte fazioni, entrambe armate di bastoni e di cinture, in occasione della quale sono state danneggia parecchie vetrine di negozi, autovetture, è stata danneggiata una videocamera e sono stati feriti quattro operatori. di polizia. In particolare, il gi richiamato COGNOMEpertrEgA la visione dei frame si scorge il ricorrente che dopo essere sceso dallo scooter, viene immortalato con una bottiglia in mano, riproducendo il modus operandi degli altri correi, che ponevano azioni in modo repentino e dall’allontanarsi altrettanto repentinamente. Il giudice ha anc richiamato le ragioni di urgenza, costituite dal fatto che i campionati di cal sono ancora in corso di svolgimento, ed evidenziato il rischio che simili episod di guerriglia urbana, con violenza su persone e cose, possano essere reitera ritenendo congrua e proporzionata, in ragione della gravità della condotta e del personalità del ricorrente, l’ulteriore prescrizione dell’obbligo di presentaz presso gli uffici di polizia della durata di anni cinque.
Inoltre, in merito alla doglianza con la quale il ricorrente lamenta u sostanziale omessa valutazione delle argomentazioni difensive, si osserva che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, il giudice non solo ha fa espresso riferimento alla memoria, dichiarando di averne letto il contenuto, ma anche concretamente ed effettivamente valutato le censure in essa contenute, qualificando il contegno del ricorrente tutt’altro che passivo, al contra preordinato la creazione di disordini. Il giudice il giudice ha anche replicato
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doglianza relativa al fatto di tenere in mano una bottiglia evidenziando valenza dimostrativa delle immagini ed affermando la congruità e proporzionalità della misura prescrittiva, in ragione della gravità della condotta
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto dell sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nel fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa d inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 03/04/2024