Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20757 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20757 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del GIP presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 22/09/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 22/09/2023, il GIP presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE convalidava il provvedimento imposto a NOME COGNOME dal questore di RAGIONE_SOCIALE in data 15 luglio 2023, notificato il 18 luglio 2023 alle ore 18,30, con il quale, nell’inibire per anni 7 la partecipazione del ricor a tutte le competizioni sportive (c.d. “DASPO”), prescriveva altresì allo stesso di comparire personalmente presso la Questura di RAGIONE_SOCIALE-Barletta-Trani in occasione di ogni incontro di calcio che la squadra calcistica “RAGIONE_SOCIALE” disputerà in casa o in trasferta, in Italia o all’ester
competizioni ufficiali o amichevoli, 15 minuti dopo l’inizio del primo tempo e 15 minuti dopo l’inizio del secondo tempo.
Avverso tale ordinanza l’imputato propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso pe cassazione.
2.1. Col primo motivo di ricorso lamenta il ricorrente violazione dell’articolo 6, comma 3, I 401/1989, in riferimento al termine massimo stabilito per la convalida del DASPO. Ed infatti, il pubblico ministero ha chiesto la convalida in data 20/09/2023 alle ore 10,45, l’ordinanza è stata depositata il 22/09/2023 senza orario e notificata al difensore del COGNOME in pari data alle or 12.00 via PEC. Il termine massimo di 48 ore è stato quindi superato.
2.2. Col secondo motivo l’imputato lamenta mancanza di motivazione sullo svolgimento dei fatti come contestato al ricorrente, essendosi il provvedimento limitato a ritenere la pien attendibilità della loro ricostruzione come operata dalla Questura;
2.3. Col terzo motivo lamenta mancanza di motivazione in riferimento alle deduzioni contenute nella memoria difensiva, relative sempre allo svolgimento dei fatti;
2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia contraddittorietà della motivazione in ordin alla pericolosità del soggetto, essendo contrario al vero che il COGNOME avesse già riportato – al data del fatto, ossia il 23/04/2023, un DASPO, avendo lo stesso riportato il precedente provvedimento solo nel luglio 2023.
2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente denuncia contraddittorietà della motivazione in ordin alla durata dell’obbligo di presentazione, quantificata sull’erroneo presupposto della preesistenza di altro DASPO.
2.6. Con il sesto motivo, il ricorrente denuncia mancanza di motivazione in ordine alle partite amichevoli.
2.7. Con il settimo motivo, il ricorrente denuncia contraddittorietà della motivazione i ordine al doppio obbligo di comparizione presso gli uffici di P.S. in occasione delle partite trasferta e all’estero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
La giurisprudenza assolutamente prevalente della Corte è infatti nel senso che le prescrizioni de quibus cessano di avere efficacia soltanto nell’ipotesi in cui il giudice, provvedendo sulla richiesta del pubblico ministero, non disponga la convalida entro le novantasei ore dalla notifica del provvedimento all’interessato (v., ex plurimis, Sez. 3, n. 44431 del 09/11/2011, COGNOME, Rv.
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251598 – 01; Sez. 3, n. 41170 del 21/09/2021, NOME, Rv. 282231 – 01; Sez. 3, n. 32762 del 06/07/2023, COGNOME, n.m.).
Non è prevista, infatti, un’autonoma sanzione per la mancata formulazione, da parte del pubblico ministero, delle istanze al g.i.p. nel rispetto delle quarantotto ore decorrenti da notifica del provvedimento all’interessato.
L’inefficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO consegue, al contrario, per ogni sua parte, unicamente se il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive alla notifica del provvedimento all’interessato, emette decreto motivato con il quale dichiara che non sussistono i presupposti per richiedere la convalida al G.I.P. (così, testualmente, Sez. 1, n. 20654 de 26/03/2003, COGNOME, Rv. 227141; nel medesimo senso, poi, Sez. 3, n. 36957 del .09/04/2019, NOME, Rv. 276829; Sez. 3, n. 35515 del 06/07/2007, Liani, Rv. 237396; Sez.3, n. 5326 del 20/12/2006, dep. 2007, Piccardo, Rv. 235872; Sez. 1, n..21834 del 26/03/2004, COGNOME, Rv. 228211).
Nel caso di specie, il termine complessivo è stato rispettato.
Ne deriva la manifesta infondatezza del motivo di ricorso.
Il secondo e il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente.
Essi sono infondati.
Nel caso di specie, seppure in forma sintetica, le motivazioni dell’ordinanza del G.I.P., lett in connessione con il provvedimento del questore, consentono di ritenere sufficientemente motivato il provvedimento in relazione alla pericolosità del proposto, e implicitamente valutate e disattese le allegazioni difensive, potendosi risalire agevolmente alle ragioni che hanno determinato la misura all’obbligo di presentazione in Questura, all’opportunità delle modalità di presentazione ed alle ragioni di necessità ed urgenza della adozione della misura stessa, così superando le censure proposte dal sottoposto alla misura, e ribadite all’interno della memoria depositata al GIP (in sostanza si contesta al proposto che, in occasione della partita di calcio tr il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE del 23/04/2023, egli, unitamente ad un nutrito gruppo di tifosi, avre preso a calci e a spintoni un cancello in ferro con l’evidente intento di aprirlo, condo documentata dalle estrapolazioni di immagine dal sistema di videosorveglianza dello stadio, contenute nell’informativa di p.g. su cui riposa il provvedimento questorile).
Il quarto e quinto motivo possono essere analizzati congiuntamente.
Essi sono fondati.
Risulta infatti che il COGNOME è stato destinatario di altro DASPO, emesso, tuttavia, in epoca successiva (29/07/2023) alla partita di calcio che ha dato origine al presente provvedimento.
Al momento della commissione del fatto per cui si procede, pertanto, il DASPO non era ancora stato emanato.
4.1. Il comma 5 dell’articolo 6 della I. 401/1989 dispone che il divieto di accesso di cui a comma 1 e la prescrizione di cui al comma 2 «non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l’emissione. In caso di condotta di gruppo di cui al comma 1, la durata non può essere inferiore a tre anni nei confronti di coloro che ne assumono la direzione. Nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni. La prescrizione di cui al comma 2 è comunque applicata quando risulta, anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, che l’interessato ha violato il divieto di cui al comma 1. Nel caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente, la durata dello stesso può essere aumentata fino a otto anni».
Come appare evidente, la violazione del divieto di accesso può essere contestata solo nel caso in cui il soggetto, al momento del fatto (nel caso di specie, in occasione della partita t RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE), fosse già stato destinatario di DASPO, mentre, dal tenore della norma, ai fini della durata della prescrizione, sembrerebbe che l’elemento che rileva sia che, al momento della emanazione del provvedimento questorile, il soggetto risulti già gravato da DASPO, circostanza sussistente nel caso di specie.
Occorre, tuttavia, valutare se tale interpretazione, prima facie sostenibile, sia conforme alla giurisprudenza nazionale e convenzionale in materia di misure di prevenzione personali (quale è sicuramente la prescrizione che accompagna il DASPO; v. Sez. U., n. 44273 del 27/10/2004, COGNOME, RV. 229110).
La risposta non può che essere negativa.
4.2. Il Collegio evidenzia in proposito come la Corte EDU (Grande Camera, sentenza 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, n. 43395/09.), pur non arrivando a estendere alle misure di prevenzione le garanzie della materia penale, ha ritenuto che la normativa italiana in materia di misure di prevenzione (e segnatamente della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza), sotto il profilo dei presupposti applicativi delle stesse e delle relative prescrizioni, non risu conforme al principio di legalità (ossia di precisione, determinatezza e prevedibilità) previs dalla Convenzione e dai Protocolli.
Dei tre presupposti, quello che risulta avere più attinenza al caso di specie è proprio quello della «prevedibilità», come si vedrà in appresso.
La Corte costituzionale, dal canto suo, ribaltando la prospettiva che aveva animato la sentenza n. 282/2010, con la sentenza n. 24/2019 ha dichiarato l’incostituzionalità della previsione che riferiva l’applicabilità delle misure di prevenzione personali «a coloro che per l manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere» perché contrastante con il principio di legalità, ricostruito attraverso gli artt. 25, comma 3, della Costituzione.
Con la successiva sentenza n. 25/2019 ha poi dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, nella parte in cui prevede come delitto la violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la misura della sorveglianza speciale con obbligo divieto di soggiorno ove consistente nell’inosservanza delle prescrizioni di «vivere onestamente» e di «rispettare le leggi», per violazione del canone di «prevedibilità» contenuto in AVV_NOTAIO nell’art. 7 CEDU e in particolare nell’art. 2 Prot. n. 4 CEDU, rilevanti come parametri interpost ai sensi dell’art. 117, comma 1, della Costituzione.
Come appare evidente, non sussiste dubbio alcuno che, nel diritto vivente, alle misure di prevenzione personali debba ritenersi applicabile quantomeno il principio di «prevedibilità» previsto dalla normativa e dalla giurisprudenza convenzionale.
Il provvedimento impugnato va pertanto annullato, relativamente alla durata della prescrizione imposte, non essendo prevedibile, al momento del fatto, la sua imposizione (posto che l’altro DASPO non era ancora stato emanato), con rinvio per nuova valutazione sul punto.
5. Il sesto motivo è infondato.
Come evidenziato anche recentemente da questa Corte (Sez. 3, n. 4222 del 20/10/2023, dep. 2024, Fiorin, n.m.), «per un verso la indicata qualifica attribuita alle competizioni sporti in questione, non escludendo la partecipazione ad esse di un cospicuo concorso di pubblico, verosimilmente emotivamente coinvolto dalla natura comunque agonistica della competizione in questione, non esclusa dalla qualifica di “partita amichevole”, la quale, sta ad indicare il fa che l’incontro non è inserito in una più ampia ed articolata competizione, ma non che lo stesso non preveda la possibilità che vi sia una compagine vittoriosa e, per converso, una compagine sconfitta, non è tale da non giustificare a priori la possibilità che si determinino problematiche livello di ordine’e sicurezza pubbliche e che, per altro verso, la legittimità della prescrizione esigibilità del suo rispetto è assicurata dall’essere essa riferita agli incontri “amichevoli” che s stati programmati dalla compagine calcistica di cui al provvedimento imposto dal AVV_NOTAIO e che abbiano avuto una adeguata pubblicizzazione attraverso i normali strumenti di diffusione delle notizie, di tal che la loro effettuazione possa essere previamente conosciuta o, comunque, conoscibile da chi, essendo destinatario della misura in questione, deve ritenersi obbligato ad attivarsi, informandosi sulle modalità e sulle occasioni di doverosa di ottemperanza ad essa (Sez. 3, n. 12355 del 24 marzo 2023; Sez. 3, n. 8435 del 3 marzo 2011)».
6. Il settimo motivo è infondato.
Questa Corte ha ritenuto ingiustificata l’imposizione della c.d. “doppia firma” in occasione delle partite in trasferta laddove, in ragione della distanza fra il luogo ove si svolg competizione e quello di presentazione, non sia in ogni modo possibile per l’interessato raggiungere il luogo dell’incontro in tempi ravvicinati (Sez. 3, n. 13543 del 31 marzo 2023; Sez. 3, n. 52437 del 26 novembre 2017; Sez. 3, n. 2775 del 3 giugno 2010, in cui, anzi è stato
precisato che, laddove l’obbligo della doppia presentazione non risponda ad un criterio di logica, esso può essere modificato da questa stessa Corte, riducendolo ad una sola presentazione).
Ma, con riferimento al caso di specie, deve segnalarsi, oltre alla presenza di orientamenti giurisprudenziali diversi da quello precedentemente esposto (Sez. 3, n. 23958 del 9 giugno 2014; Sez. 3, n. 11151 del 13 marzo 2009) che la squadra di calcio del RAGIONE_SOCIALE disputa attualmente il Campionato di Serie D.
La serie D, o Campionato Interregionale, è composta da nove gironi (da 18 o 20 squadre), ognuno dei quali è organizzato su base regionale o interregionale (ma in ogni caso tra Regioni limitrofe).
Il girone H, ad esempio, ove milita la RAGIONE_SOCIALE, è composto prevalentemente da squadre pugliesi, oltre ad alcune squadre campane e lucane.
Appare evidente, pertanto, come la firma singola, in occasione delle partite giocate in trasferta presso squadre pugliesi di città limitrofe (come, a titolo meramente esemplificativo, Barletta o Altamura) costituisce un presidio insufficiente, di talché non è ravvisabile alcun viz di motivazione nel provvedimento impugnato (v., sul punto, Sez. 3, n. 23958 del 04/03/2014, COGNOME, Rv. 259658 – 01, citata anche dal ricorrente; Sez. 3, n. 13543 del 07/12/2022, COGNOME, Rv. 284459 – 01, nonché la citata sentenza n. 4222/2024, secondo cui «la misura in esame potrebbe essere vanificata nelle sue funzioni di carattere special- preventivo, potendo, diversamente, il soggetto in discorso raggiungere la sede degli incontri disputati “in trasfert dopo avere ottemperato all’obbligo di presentazione di fronte agli Ufficio di polizia»).
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata limitatamente alla durata dell’obbligo di presentazione di cui all’articolo 6 della legge n. 401 del 1989 con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE. Così deciso il 08/03/2024.