Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 46882 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 46882 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/11/2022 del GIP TRIBUNALE di LA SPEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME: Inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento del 19 novembre 2022 , depositato alle ore 12,00, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale de La Spezia, convalidava il provvedimento del AVV_NOTAIO de La Spezia, ex art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, a carico di COGNOME NOME, che aveva disposto il divieto di accesso nei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, per anni 7, con l’obbligo di comparizione presso la P.G., con le modalità ivi previste (tre volte, 30 minuti prima dell’inizio, durante l’intervallo e 30 minuti dopo la fine della partita).
Ricorre in cassazione COGNOME NOME, tramite il difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 3, della legge n. 401 del 1989; vizio della motivazione e nullità dell’ordinanza impugnata per omessa specificazione del tempo di durata degli obblighi di firma.
L’obbligo di firma alla P.G. non risulta determinato nella sua durata (minimo di cinque con il massimo di dieci anni). Sia l’ordinanza del Giudice sia il provvedimento del AVV_NOTAIO nulla dicono sulla durata. La durata dell’obbligo di firma non può essere identica a quella del divieto di accesso nei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (indicato nel caso in anni 7).
Inoltre, appare non chiaro a quale squadra di calcio ci si riferisce (S.S. Lazio o Spezia) nel provvedimento del AVV_NOTAIO al quale rinvia il giudice nell’ordinanza di convalida. Questa incertezza non può ritenersi sanata dalla notifica al ricorrente del verbale il 30 gennaio 2023, che ha specificato del tutto irritualmente il provvedimento originale, al quale ci si è riferito il giudice nell’ordinanza di convalida.
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2. Violazione di legge (art. 5 e 6, comma 2 bis I. 401 del 1989; art. 178, lettera C) del cod. proc. pen.); violazione del diritto di difesa.
La convalida del giudice è intervenuta in un arco temporale breve e tale, quindi, da non consentire una idonea difesa al ricorrente. La richiesta di convalida risulta pervenuta il 18 novembre 2022 alle ore 11,10; il giudice ha depositato il provvedimento di convalida il 19 novembre 2022 alle ore 12, ovvero nelle 24 ore successive. Il ricorrente, pertanto, non ha avuto il tempo per preparare la sua difesa tecnica.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
La Procura Generale della Cassazione, Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Risulta fondato il primo motivo di ricorso e l’ordinanza deve annullarsi senza rinvio con determinazione da parte di questa Corte di Cassazione del periodo degli obblighi di presentazione alla P.G. in anni 5 (il minimo previsto).
Il ricorso risulta inammissibile nel resto, per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità.
Il provvedimento del AVV_NOTAIO non contiene nessuna specificazione della durata degli obblighi di firma; Il provvedimento specifica espressamente solo la durata del divieto di accesso nei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, per anni sette. Anche l’ordinanza di convalida non specifica la durata degli obblighi di presentazione alla P.G. limitandosi a rinviare al provvedimento del AVV_NOTAIO.
L’omessa GLYPH specificazione GLYPH della GLYPH durata GLYPH dell’obbligo GLYPH di presentazione alla P.G. non consente di ritenere tale durata equivalente
a quella indicata per la sanzione amministrativa del divieto di accesso (“In tema di reati commessi in occasione di manifestazioni sportive, l’omessa indicazione della durata dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia non consente di ritenere tale durata coincidente con quella, indicata, della misura amministrativa del divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato l’ordinanza di convalida della misura di prevenzione, rinviando al giudice del merito per valutare se il provvedimento questorile consenta di ritenere che, in assenza di espressa determinazione, il periodo sia quello minimo di un anno, introdotto dall’art. 2, comma primo lett. b) del D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, convertito in L. 4 aprile 2007, n. 41)” Sez. 3, Sentenza n. 15088 del 27/01/2016 Cc. (dep. 12/04/2016 ) Rv. 266755 – 01).
Conseguentemente deve determinarsi la durata degli obblighi e 3-0 Ot la stessa gn -di -vtchu -arsda questa Corte di Cassazione in quella minima prevista dalla legge, senza necessità di ulteriori valutazioni di merito, trattandosi del minimo imposto dalla legge – il ricorso, infatti, non contesta gli obblighi (l’an) ma solo la durata non specificata -.
1. Del tutto generico il motivo sulla mancata specificazione delle partite di calcio relativamente alla squadra (S.S. Lazio o Spezia); lo stesso ricorrente dichiara che il AVV_NOTAIO aveva provveduto alla specificazione con la notifica del verbale del 30 gennaio 2023; conseguentemente non essendoci impugnazione per questa specificazione del AVV_NOTAIO la questione è preclusa in questa sede.
Manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso sulla violazione del diritto di difesa in relazione ai tempi della convalida.
In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, deve essere annullata senza rinvio l’ordinanza di convalida del provvedimento del questore, impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizia, intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore dalla notifica di detto provvedimento all’interessato, con conseguente perdita di efficacia del provvedimento erroneamente convalidato quanto all’obbligo di presentazione, ferma restandone
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l’intangibilità quanto al divieto di accesso. (Sez. F, n. 41668 del 27/08/2013 – dep. 08/10/2013, COGNOME, Rv. 257350; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011 – dep. 31/05/2011, COGNOME, Rv. 250372).
Il termine che rileva, per il diritto di difesa, è quello delle 48 ore dalla notifica del provvedimento del AVV_NOTAIO all’intimato (nel caso il 17 novembre 2022 alle ore 10,30); termine ampiamente rispettato, essendo il provvedimento del giudice intervenuto il 19 novembre 2022 alle ore 12,00.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata, limitatamente alla durata dell’obbligo di presentazione che determina in anni cinque.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso il 9/05/2023