Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 17134 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 17134 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato ad Ozieri DATA_NASCITA COGNOME NOME nato ad RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato ad RAGIONE_SOCIALE DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato ad RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato ad RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato ad RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA.11.2004
avverso la ordinanza in data 10.11.2023 del Tribunale di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 10.11.2023 il Tribunale di Sassari ha convalidato, accogliendo la richiesta del PM, i decreti emessi dal AVV_NOTAIO della stessa città in data 30.10.2023, ritualmente notificati agli interessati il 7.11.2023, con cui è sta imposto a NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, unitamente al divieto di accedere a tutti gli impianti sportivi ubicati sul territorio nazionale ed estero in cui si svolgono manifestazio
sportive calcistiche anche amichevoli l’obbligo per la durata di sei anni per i COGNOME, per il COGNOME e per il COGNOME in quanto recidivi e di due anni per gli a sottoposti di presentarsi presso gli uffici del Commissariato del luogo di residenza durante le partite in cui è impegnata la squadra della RAGIONE_SOCIALE, secondo le tempistiche specificamente indicate.
Avverso tale decisione, i sottoposti ha congiuntamente presentato ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione, tramite il difensore, articolando due motivi con i quali lamentano:
1) l’assenza di un vaglio autonomo e di un giudizio critico da parte del Gip, in relazione al vizio motivazionale, degli elementi menzionati nelle due CNR facenti parte del fascicolo tramessogli per la convalida stante l’assenza dei video che non avevano potuto essere conseguentemente visionati dal giudice, laddove invece i fotogrammi ivi riprodotti non ritraevano alcuno dei ricorrenti, né il grupp compatto degli ultras che secondo il Daspo marciava in direzione dello stadio con armi e con il volto travisato, contestando così la difesa la fondatezza di una responsabilità di tipo collettivo, senza la necessaria enucleazione RAGIONE_SOCIALE condotte ascrivibili al singolo destinatario della misura;
2) la violazione del diritto di difesa non facendosi alcuna menzione della memoria difensiva ritualmente trasmessa all’ufficio GIP, con cui veniva censurata l’omessa indicazione RAGIONE_SOCIALE condotte eventualmente ascrivibili ai singoli ricorrenti
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo deve ritenersi manifestamente infondato.
Deve essere al riguardo evidenziato che tra i plurimi interventi legislativ avvicendatisi nel settore della prevenzione di fenomeni di violenza collegati a manifestazioni sportive, è stato introdotto, dall’art. 2 d.l. 22/08/2014, n. (conv. nella L. 17 ottobre 2014, n. 146), il c.d. “DASPO di gruppo”, che prevede una durata non inferiore a tre anni (art. 6, comma 5, L. 401 del 1989) per i casi di “condotta, sia singola che di gruppo, evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione tali d porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l’ordine pubblico” (art. 6, comma 1, L. 401/89).
Se risponde ad un’interpretazione consolidata l’esclusione, nella portata applicativa della norma, avuto riguardo anche al suo tenore sintattico, all’interno della fattispecie RAGIONE_SOCIALE condotte violente “di gruppo”, di un’ascrizione ‘responsabilità’ in grado di prescindere dalla partecipazione individuale all’azion collettiva, nella quale non possono conseguentemente trovare spazio ipotesi di mera connivenza e, a fortiori, di semplice presenza fisica, anche casuale o occasionale, all’interno di un gruppo, richiedendosi per contro ai fini valutazione d pericolosità l’individuazione di un ruolo attivo – inteso come adesione e/o apporto
del singolo ad azioni violente, minacciose o intimidatorie – del singolo partecipe ciascun appartenente al gruppo, non può tuttavia ritenersi, come vorrebbe la difesa, che debba, oltre alla partecipazione all’azione collettiva che presenti caratteri dell’intimidazione, della violenza o della minaccia, sussister l’individuazione di condotte ulteriori individualmente ascrivibili ai destinatari de misura.
Come è dato constatare dalla lettura del provvedimento impugnato, la condotta contestata ai ricorrenti consiste nella loro partecipazione attiva all’azion di un gruppo di ultras dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la cui forza intimidatrice risiedeva nell’a marciato in corteo, una volta scesi dalle auto con cui erano arrivati allo stadio poco prima dell’incontro di calcio, auto che avevano parcheggiato nella piazzola antistante un distributore di benzina, tutti con il volto parzialmente coperto d caschi o cappelli con visiera o passamontagna, e taluni armati di mazze da baseball, bastoni e spranghe, verso l’interno del campo sportivo nel mentre venivano accese bombe carta e lanciati fumogeni fino a quando non venivano bloccati dalle forze dell’ordine che successivamente provvedevano alla loro identificazione. Sono conseguentemente le modalità intimidatorie dell’azione compiuta congiuntamente dai componenti del gruppo dei tifosi, la cui presenza fungeva quanto meno da rafforzamento reciproco sul piano del contributo morale alla riuscita dell’operazione destinata a colpire la tifoseria della squadra avversaria e la concretezza del pericolo collegato allo scoppio dei fumogeni e RAGIONE_SOCIALE bombe carta ad aver attentato all’incolumità e alla sicurezza pubblica a presidio RAGIONE_SOCIALE qual sono dirette le misure restrittive della libertà personale previste dall’art. 401/1998.
Avendo il Gip compiutamente motivato in ordine al fumus dell’attribuibilità della condotta ai singoli ricorrenti, tutti facenti parte del gruppo dei facinoro alla cui identificazione gli agenti di PG hanno proceduto individualmente, come si ricava dal rinvio per relationenn alla CNR allegata al decreto del AVV_NOTAIO, che ha natura necessariamente “servente” rispetto all’intervento di competenza dell’autorità giudiziaria, attraverso l’esibizione da parte di ciascuno di essi tagliando nominativo per il settore ospiti dello stadio ed il documento di identi in loro possesso, le censure difensive devono ritenersi del tutto aspecifiche, incentrandosi su una pretesa responsabilità di tipo collettivo che non trova alcun riscontro nella motivazione della convalida impugnata.
Ad analoga sorte non si sottrae neanche il secondo motivo che si fonda su un assunto, la mancata lettura RAGIONE_SOCIALE memorie difensive, palesemente smentito dalla lettura del provvedimento gravato che non solo le menziona espressamente, ma le confuta analiticamente evidenziando, con argomentazioni corrette in punto di diritto e logiche in punto di fatto, la responsabilità individuale dei destin della misura.
I ricorsi devono, in conclusione, essere dichiarati inammissibili, seguendo a tale esito l’onere RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento, nonché quello del versamento, in difetto di elementi per ritenere che la presente impugnativa sia stata proposta senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, di una somma equitativamente liquidata in favore della RAGIONE_SOCIALE ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende Così deciso in data 28.3.2024