Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 42254 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 42254 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a AVV_NOTAIO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/04/2023 del Giudice per le indagini preliminari di AVV_NOTAIO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con declaratoria di inefficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
Il AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO con provvedimento in data 27/04/2023, notificato il 28/04/2023, ore 09.40, imponeva a COGNOME NOME le prescrizioni di cui all’art. 6 della I. n. 401 del 1989; Il P.M., nel termine di 48 ore prescritt richiedeva la convalida del provvedimento. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di AVV_NOTAIO con provvedimento depositato in data 29/04/2023, ore 14.50, convalidava il provvedimento del AVV_NOTAIO.
2.Propone ricorso per cassazione COGNOME RAGIONE_SOCIALE, a mezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi.
Con il primo motivo lamenta la violazione dell’art. 6, comma 3, I 401/1989 per inosservanza del termine di 48 ore riconosciuto all’interessato per presentare memorie prima della pronuncia del Giudice per le indagini preliminari, con palese violazione del diritto di difesa e conseguente nullità di ordine AVV_NOTAIO ex art. 178 lett. c) cod.proc.pen.
Con il secondo motivo lamenta omessa motivazione in ordine alla memoria difensiva tempestivamente depositata.
Con il terzo motivo deduce violazione del termine massimo di cui all’art. 6 I 401t1989 in relazione alla seconda ordinanza di convalida o conferma depositata dal Gip in data 02/05/2023,
Con il quarto motivo deduce violazione dell’art. 6, commi 1 e 2, I. 401/1989 e difetto di motivazione in ordine alle ragioni per cui l’interessato debba presentarsi presso la Questura anche in corrispondenza delle partite “amichevoli”.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è fondato ed assorbente delle ulteriori censure proposte.
Costituisce ius receptum che il giudice, chiamato a convalidare il provvedimento del AVV_NOTAIO, impositivo dell’obbligo di presentazione all’Autorità di P.S., ha l’obbligo di verificare il rispetto del diritto di difesa del destinatario d misura, diritto da esercitarsi attraverso un “contraddittorio cartolare” nel termine dilatorio di quarantotto ore decorrente dalla notifica del provvedimento, termine entro il quale il P.M. può richiedere la convalida e l’interessato può presentare memorie e deduzioni. Ne consegue che, ;LP mancato rispetto di tale termine dilatorio di quarantotto ore, necessariamente finalizzato a consentire l’effettivo esercizio del diritto di difesa, integra violazione di legge e determina una nullità di
ordine AVV_NOTAIO ex art. 178 c.p.p., lett. c) (ex plurímis, Sez.3, n.2471 del 11/12/2007, dep.17/01/2008, Rv.238537; Sez.3, n.86 del 19/11/2009, dep.07/01/2010, Rv.246004; Sez.3, n.6440 del 27/01/2016, Rv.266223; Sez.3, n.20366 del 02/12/2020, dep.24/05/2021, Rv.281341 – 01).
3.Tanto premesso, risulta dagli atti che il decreto del AVV_NOTAIO è stato notificato a COGNOME NOME in data il 28.04.2023, alle ore 09.40, la richiesta di convalida del PM è stata presentata in data 28.04.2023, alle ore 14.16 ed il provvedimento di convalida, infine, è stato emesso in data 29.04.2023, alle ore 14.50, prima della scadenza del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del AVV_NOTAIO all’interessato.
Risulta, pertanto, evidente che è stato limitato temporalmente il diritto del ricorrente di accedere agli atti enunciato dall’art. 6 comma 2 bis della legge n. 401/89 e, conseguentemente, di esercitare in maniera piena il diritto di difesa con la presentazione di memorie o deduzioni.
Afferendo il vizio alla procedura di convalida, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio (cfr. Sez.3 n.18244 del 29/01/2013, Rv.255425;Sez. 3 n. 16405 del 10.3.2010; Sez. 3 n. 18530 del 10.3.2010; Sez. 3 n. 21344 del 15.4.2010), con la conseguente declaratoria di cessazione dell’efficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO limitatamente all’obbligo di presentazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO in data 27/04/2023, limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al AVV_NOTAIO.
Così deciso il 04/07/2023