Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7451 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7451 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/12/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME NOME a PESCARA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME NOME PESCARA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/08/2025 del GIP TRIBUNALE di TERNI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG dottoressa NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono per cassazione avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Terni del 27/8/2025, con la quale il giudice ha convalida congiuntamente i provvedimenti del AVV_NOTAIO di Terni, emessi ai sensi dell’art. 6 L. n. 401 de 1989, impositivi anche dell’obbligo di presentazione presso la Questura di Pescara della durata di anni cinque per entrambi i ricorrenti.
NOME COGNOME e NOME COGNOME, con il primo motivo di ricorso, lamentano il mancato rispetto del termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del AVV_NOTAIO, termine concesso al destinatario per consentire l’esame della documentazione e il deposito di memorie e deduzioni. In particolare, il provvedimento del AVV_NOTAIO è stato notificato NOME COGNOME in data 25/08/2025, alle ore 15,35, mentre l’ordinanza di convalida è stat emessa il 27/08/2025 alle ore 15,15, quindi venti minuti prima lo scadere del termine a difesa La notifica del provvedimento questorile a NOME COGNOME è invece avvenuta il 26/08/2025, alle ore 14,45 e dunque l’ordinanza di convalida, essendo emessa il 27/08/2025 alle ore 15,15, ben prima dello scadere delle 48 ore, ha cagioNOME una grave compressione del diritto di difesa, con conseguente nullità del provvedimento impugNOME, a prescindere dalla prova di un concreto pregiudizio e dal deposito di memorie difensive. In ogni caso, il COGNOME NOME NOME depositat memoria difensiva entro il termine delle 48 che non è stata vagliata dal giudice.
Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano difetto di motivazione in ordine a valutazione di pericolosità, in quanto il giudice a quo si è limitato a fare richiamo alla not reato e al provvedimento del questore, non potendo peraltro essere sufficienti a tal fine i me deferimenti all’autorità giudiziaria.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto un rigett dei ricorsi mentre il difensore dei ricorrenti ha depositato, in data 02/12/2025, memoria di rep alla requisitoria del Procuratore generale, con cui si insiste per l’accoglimento dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente, si osserva che non possono essere prese in considerazione le argomentazioni di cui alla memoria depositata dai ricorrenti, in quanto presentata tardivamente in data 02/12/2025, poiché l’art. 611 cod. proc. pen. prevede il termine di cinque giorni pe deposito delle memorie in replica.
In ordine alla prima doglianza, il ricorrente richiama l’orientamento di questa Sezio secondo cui il mancato rispetto, da parte del giudice della convalida, del termine di 48 ore c
dovrebbe necessariamente intercorrere tra notifica del provvedimento del AVV_NOTAIO all’interessato e la ordinanza di convalida determinerebbe, di per sé, la nullità del provvedimen impugNOME (tra le altre, Sez.3, n. 6440 del 27/01/2016, COGNOME, Rv. 266223 e Sez. 3, n. 28526 del 17/05/2024, Rv. 287368). E tuttavia a questo orientamento si è contrapposto quello secondo cui, in aderenza a principi di carattere generale, espressi anche dalle Sezioni Unite (v da ultimo in tal senso, Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. In tema di omessa traduzione dell’ordinanza di custodia cautelare), e dunque tali da far propendere per una adesione a tale ultimo indirizzo, sarebbe pur sempre necessario dare dimostrazione del concreto pregiudizio subito, quale elemento significativo dell’interesse ad eccepire la nullità in quest (da ultimo, tra le altre, Sez, 3, n. 19640 del 01/02/2024, Gentile, Rv.286523; Sez.3, n. 2848 del 08/02/2024, COGNOME, Rv. 286707), diversamente restando tale doglianza non deducibile. Ciò posto, sul punto il ricorrente ha meramente affermato in ricorso di avere presentato memoria difensiva nel termine delle 48 ore, senza tuttavia offrire alcun riferimento documentale, neppur temporale, relativo a tale dato, così essendo la deduzione rimasta del tutto generica. Va aggiunto peraltro che, ove tale deposito fosse avvenuto prima del deposito della ordinanza di convalida (vale la pena ricordare che la stessa è stata depositata dal giudice solo venti minu prima della maturazione del termine dilatorio di 48 ore), il ricorrente non ha neppure lamentat come avrebbe dovuto, in conformità ai principi espressi da questa Corte, che tale memoria non sia stata presa in considerazione dal giudice della convalida, da ciò ulteriormente rilevando infondatezza del motivo.
3.In ordine alla valutazione di pericolosità, si premette che i presupposti della convalida provvedimento del AVV_NOTAIO, impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, sono: a) le ragioni di necess ed urgenza che hanno indotto il AVV_NOTAIO ad adottare il provvedimento; b) la pericolosit concreta ed attuale del soggetto; c) l’attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate loro riconducibilità alle ipotesi previste dall’art. 6, L. 13 dicembre 1989, n. 401; d) la co della durata della misura.
Al riguardo, il giudice di merito, conformemente al principio giurisprudenziale espresso d Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004, Rv. 229110, ha effettuato il controllo di legalità su t suddetti presupposti legittimanti l’adozione dell’atto da parte dell’autorità amministra compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione ed ha, in particolare, congruamente motivato in ordine alla pericolosità concreta ed attuale entrambi i soggetti. Il giudice a quo ha infatti evidenziato che il COGNOME è gravato da precedenti penali specifici, essendo stato condanNOME, con sentenza irrevocabile in data 18/09/2020, per il reato di cui all’art. 6 bis, comma 2, L.401/1989, (COGNOME è stato invece deferito all’autorità giudiziaria per il reato di cui all’art. 6 bis, comma 2 e 6 quater, L. 4 e che entrambi i ricorrenti, e dunque anche COGNOME, sono gravati da precedenti provvedimenti
Daspo ritenendo, dunque, sussistenti i presupposti per l’applicazione del divieto e deg indicati nel provvedimento questorile.
4.1 ricorsi, dunque, devono essere rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagame spese processuali.
PQM
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso all’udienza del 03/12/2025
Il onsigliere estensore
Il Pr idente