Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29664 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29664 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 29/05/1995 i N G-RAO
avverso l’ordinanza del 12/02/2025 del GIP TRIBUNALE di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG dottoressa COGNOME che ha chiesto il rigetto
RITENUTO IN FATTO
1. COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso ordinanza emessa in data 12/02/2025 dal Gip del Tribunale di Salerno, di convalida del provvedimento del Questore di Salerno de 04/02/2025 con il quale è stato disposto l’obbligo di presentazione presso la Stazione d Carabinieri in occasione di tutte le competizioni sportive della squadra Rosso Blu Castel S Giorgio trenta minuti dopo l’inizio del primo tempo e trenta minuti prima della fine del sec tempo, nonché il divieto di accedere in tutti i luoghi, stadi o impianti sportivi ove si s manifestazioni sportive, anche di tipo dilettantistico e amichevole, per il periodo di anni c
2.11 ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio d motivazione in ordine alle ragioni di necessità ed urgenza del provvedimento limitativo de libertà personale, essendosi il giudice a quo limitato a recepire pedissequamente provvedimento emesso dal Questore, già afflitto dal vizio di travisamento della prova, sen effettuare una autonoma valutazione. Evidenzia in particolare che successivamente ai fatt attribuiti al prevenuto, inerenti uno scambio di alterchi tra le tifoserie opposte, l calcistico del 14 febbraio 2025 si è svolto regolarmente e senza incidenti, come risulta d atti. Non si sono quindi verificati i disordini descritti dal Questore e. Né il giudice ha modo motivato in ordine alla congruità della durata della misura, non essendo in alcun modo desumibili dal provvedimento impugnato le ragioni giustificatrici di un così esteso lasso di te in cui opera la prescrizione.
3.11 Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rige
Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, “In sede di convalida del provvedimento del questore che, incidendo sulla libertà personale, imponga a taluno, ai sens della L. 13 dicembre 1989, n. 401, e succ. modd., art. 6, comma 2, l’obbligo di presentarsi un ufficio o comando di polizia in coincidenza con lo svolgimento di manifestazioni sportiv controllo di legalità del giudice deve riguardare l’esistenza di tutti i presupposti leg l’adozione dell’atto da parte dell’autorità amministrativa, compresi quelli imposti circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addeb e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma), ed investire altresì la durata dell che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida (V. Cor cost., 5 dicembre 2002 n. 512)” (Sez. U, 27.10.2004, n. 44273, Labbia, m. 229110). I particolare, i presupposti della convalida del provvedimento del Questore impositivo dell’obbl
di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasione dello svolgimento manifestazioni sportive, sono: a) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Quest ad adottare il provvedimento; b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; c) l’attrib al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall’ar 13 dicembre 1989, n. 401; d) la congruità della durata della misura (Sez. u, n.44273 d 27/10/2004, Rv.229110; Sez. 3, n. 41899 del 13/09/2023, Rv. 285286 – 01).
Nel caso in disamina, COGNOME il giudice di merito, conformemente al suddetto principio giurisprudenziale, ha effettuato il controllo di legalità su tutti i suddetti presupposti l l’adozione dell’atto da parte dell’autorità amministrativa, compresi quelli imposti circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addeb e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma). Il giudice ha congruamente motiv ordine alla pericolosità concreta ed attuale del soggetto e all’attribuibilità al medesimo condotte addebitate, richiamando le immagini tratte dal sistema di videosorveglianza installa all’interno dell’impianto sportivo e il riconoscimento effettuato dagli operanti, da cui emerg il prevenuto ha partecipato attivamente ai disordini verificati prima dell’inizio della compet calcistica tra la squadra Rossoblu Castel San Giorgio e la Battipagliese disputata il 07/12/20 nel corso dei quali i tifosi delle tifoserie avverse si rivolgevano reciprocamente ingiurie e mi con plateali inviti allo scontro fisico, così ritardando l’ingresso all’interno dello stadi alla necessità ed urgenza, il giudice a quo ha evidenziato la gravità della condotta tenuta ricorrente. Peraltro, conformemente a quanto osservato dal Procuratore generale, il ricorren non contesta l’attribuibilità della condotta, ma si limita a contestarne la gravità, in qu provvedimento questorile si da atto che la manifestazione sportiva si è conclusa regolarmente con normale deflusso degli spettatori e degli atleti al termine della gara, sebbene i sud disordini si siano svolti prima dell’inizio della partita e ne abbiano comportato un ritardo Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto alla durata della limitazione, il provvedimento impugnato risulta del tutto immu da violazioni di legge e vizi della motivazione, tenuto conto dei parametri temporali st dall’art. 6, comma quinto, della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (come modificato dal D.L. n 119 del 2014, conv. in L. n. 146 del 2014), che prevede la durata minima di anni cinque, essend il ricorrente recidivo, e di quanto dettagliatamente esposto circa la gravità dei fatti asc pur non con espresso riferimento alla durata della limitazione.
Il ricorso NOME deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione causa di inammissibilità.
P
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso all’udienza del 18/06/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente