Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20854 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20854 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMOROSO NOME COGNOME
Data Udienza: 09/04/2024
SENTENZA GLYPH
O gg i,
2e MAG. 2024
sul ricorso proposto da NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
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lette le conclusioni del Sostituto Procuratore chiesto l’inammissibilità del ricorso;
avverso l’ordinanza dei Gip presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 26/10/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; GLYPH Luarici udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 26/10/2023, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha convalidato il provvedimento emesso dal AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE ex art. 6, co. 2, L. 401/1989. con il quale, nell’inibire la partecipazione del ricorrente a tutte le competizioni sportive (c.d. “DASPO”), prescriveva altresì allo stesso l’obbligo di presentarsi, per la durata di cinque anni, al commissariato Bolognina Pontevecchio in due distinti momenti durante lo svolgimento di ogni incontro di calcio disputato dalla squadra del RAGIONE_SOCIALE per gli incontri disputati
in RAGIONE_SOCIALE o nella Regione Emilia Romagna, e una sola volta durante gli incontri disputati fuori dalla Regione Emilia Romagna.
Contro l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del ricorrente articolando un unico motivo di ricorso in cui si censura l’ordinanza emessa dal GIP di RAGIONE_SOCIALE in quanto priva di adeguata motivazione in relazione all’attribuibilità delle singole condotte incriminate al ricorrente e alla sussisten dei presupposti sostanziali per emettere il provvedimento.
Il Gip si sarebbe limitato a richiamare per relationem il quadro accusatorio generale emergente dalle indagini svolte dalla Questura di RAGIONE_SOCIALE senza valutare la riconducibilità individuale dei fatti contestati al NOME e senza affrontare in alcun modo il problema relativo alla necessità ed urgenza dell’ulteriore obbligo di comparizione essendosi limitato, sul punto, ad evocare la necessità di evitare “possibili partecipazioni di tale soggetto ad altri incont sportivi, anche in periodo estivo”, esigenza non sussistente, ad avviso del ricorrente, a fronte di un provvedimento adottato in data 20/10/2023 per fatti accaduti in data 11/08/2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
È opportuno premettere che l’art. 6 L. 401/1989 prevede, al primo comma, un’atipica misura interdittiva di competenza dell’autorità di P.S., mentre, al secondo comma, delinea la possibile imposizione di un obbligo di comparizione, avente carattere accessorio, eventuale e strumentale in quanto volto ad assicurare l’effettiva osservanza del provvedimento del AVV_NOTAIO.
Solo la seconda previsione riguarda la libertà personale del soggetto, ed è per questo motivo che solo limitatamente ad essa è prescritta la convalida da parte del GIP, con conseguente sussistenza della giurisdizione ordinaria (Sez. 1, n. 14923 del 19/02/2004, COGNOME, Rv. 228896 – 01; Sez. 3, n. 10977 del 28/01/2016, P.M. in proc. Balducci, Rv. 266488 – 01). L’obbligo di controllo (e della relativa motivazione), che incombe al giudice della convalida, deve essere assolto in modo non apparente e deve investire tutti i presupposti di legittimità della misura di prevenzione (Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004, Labbia, Rv. 229110 – 01).
Ai fini del controllo critico sulla sussistenza di un valido percorso giustificativo, ogni punto argomentativo non può essere autonomamente considerato, dovendo essere posto in relazione agli altri, con la conseguenza che la ragione di una determinata statuizione può anche risultare dal provvedimento
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del AVV_NOTAIO, al quale il GIP di RAGIONE_SOCIALE, nel caso di specie, ha rinviato integralmente.
Il giudice della convalida, infatti, ha ritenuto indispensabile l’adozione dell misura di prevenzione in considerazione della condotta tenuta dal ricorrente che, unitamente ad altri soggetti facenti parte del gruppo di tifosi, travisati, con mano aste, cinture e bottiglie di vetro vuote, si era diretto nella direzione dell tifoseria opposta, che non aveva raggiunto in ragione del blocco predisposto dai reparti della P.S. allertati dal personale della DIGOS.
La necessità dell’intervento era poi stata individuata nella possibile partecipazione del soggetto ad altri incontri sportivi, nella sua capacità di spostarsi per raggiungere le località sede di tali manifestazioni e nella circostanza che lo stesso era stato già attinto da altro provvedimento analogo emesso nel 2019 per la durata di tre anni.
L’ordinanza, dunque, motiva la decisione di convalidare la misura in modo articolato e coerente sia per quanto riguarda la ricostruzione dei fatti, sia per quanto attiene la personalità pericolosa del ricorrente, ritenuto, ragionevolmente, capace di perpetrare ad analoghe condotte.
Parimenti corretto è il richiamo, quanto requisito della necessità, il quale «non richiede necessariamente formule esplicite, potendo desumersi anche dalla gravità del fatto e dalla pericolosità del soggetto, essendo palese, in tal caso, l’esigenza di garantire l’osservanza del divieto mediante l’imposizione dell’obbligo» (Sez. 3, n. 32739 del 06/10/2020, Scarafiotti, Rv. 279826 – 01).
3.Avendo, dunque, il GIP di Roma, esaminato gli atti ed il provvedimento del AVV_NOTAIO, e ritenuto, con argomentazioni congrue e logiche, come tali ínsuscettibili di essere sindacate in sede di legittimità, che l’interessato abbia tenuto comportamenti indicativi di una sua concreta e attuale pericolosità, il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 09/04/2024