Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37520 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37520 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Erba il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 14/12/2024 del GIP del Tribunale di Como visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale che ha concluso per il rigetto del ricorso
1.Con ordinanza 14 dicembre 2024, ore 12,35, il AVV_NOTAIO per le indagini preliminari presso il Tribunale di Comò ha convalidato il provvedimento del AVV_NOTAIO di Como dell’Il dicembre 2024, notificato il 12 dicembre 2024, ore 12,30, con il quale è stato vietato a COGNOME NOME di accedere «a tutti gli impianti sportivi in Italia e negli Stati membri dell’Unione Europea, ove si disputino gli incontri di calcio di Campionati di serie A, B, Lega Pro Prima Divisione e Seconda Divisione, lega RAGIONE_SOCIALE Dilettanti, Coppe Nazionali ed Internazionali o partite amichevoli delle quali il prevenuto possa avere notizia attraverso i normali canali di comunicazione cui prendano parte le Squadre iscritte alle Serie predette e la RAGIONE_SOCIALE Italiana di calcio, ovvero tutti gli incontri di calcio nazionali ed regiona organizzati e/o patrocinati dalla RAGIONE_SOCIALE , da tre ore prima dell’incontro e fino tre ore doóo il termine dell’incontro, nonché alle zone, ai luoghi, alle aree, alle strade, vie e piazze, di transito, di sosta e limitrofe agli impianti sportivi, stazioni ferroviarie, di metropolitane e dei mezzi di superficie utilizzate dai tifos ai parcheggi, agli esercizi pubblici ubicati nei pressi degli impianti sportivi ed centri sportivi elencati nel medesimo provvedimento, mantenendo la distanza (500 metri) ivi prevista», e prescritto, «al contempo, l’obbligo di presentazione, presso la Questua di Como (ovvero altro Ufficio di Polizia territorialmente competente), in occasione di ognuna delle manifestazioni sportive parimenti elencate (tutte le partite disputate dalla squadra Como RAGIONE_SOCIALE) negli orari specificamente indicati nel provvedimento del AVV_NOTAIO per un periodo di anni 3.
Avverso tale ordinanza l’intimato ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi.
2.1. Col primo motivo denuncia violazione di legge ex art. 3 e 10 I. 241/90 e eccesso di potere per difetto di motivazione del provvedimento del AVV_NOTAIO in relazione al principio di gradualità della sanzione, e del provvedimento del AVV_NOTAIO per le indagini preliminari in relazione alla congruità della stessa.
Assume la difesa che a fronte del D.A.Spo. con obbligo di firma disposto dal AVV_NOTAIO per la durata di tre anni il AVV_NOTAIO si è limitato ad attestare, laconicamente, la congruità della durata ivi prevista.
Osserva che né il AVV_NOTAIO né il AVV_NOTAIO hanno motivato le ragioni per discostarsi dal minimo previsto (un anno) al cospetto di soggetto incensurato e non destinatario di analoghi provvedimenti, non adempiendo all’obbligo in tal senso sancito da Sez. U. n. 44273/04, già affermato in precedenza dalle sezioni semplici di questa Corte, e successivamente costantemente ribadito, da ultimo da Sez. 3, n. 22309/2024.
2.2. Col secondo motivo denuncia violazione dell’art. 6, commi 1 e 2, I. 401/89, e s.m.i. e difetto di motivazione in ordine alle ragioni per cui l’interessato debba presentarsi presso la Questura anche in occasione delle partite amichevoli, precetto stabilito dal AVV_NOTAIO e recepito dal AVV_NOTAIO, asseritamente immotivata mente.
L’art. 6 prescrive che le competizioni a cui è vietato l’accesso debbano essere specificamente individuate. Tanto è previsto in funzione della concretizzazione dell’obbligo di firma con riferimento ad eventi identificabili e conoscibili per prevenuto.
L’informazione, quotidiana, da parte dell’intimato della programmazione delle partite amichevoli della sua squadra è quanto mai difficoltosa, e il silenzio motivazionale del giudice sul punto si porrebbe in contrasto coi principi affermati non solo dalla Corte Costituzionale in tema del giudizio di convalida (n. 143/1996, n. 144/1997, n. 136/1998) a proposito della necessità che il controllo giudiziale si esplichi sulla ragionevolezza ed esigibilità della misura (nella specie quella disposta con il provvedimento questorile) consentendo al destinatario una piena e previa conoscenza dei diritti di difesa di cui può fruire in tale giudizio, ma anche dalla giurisprudenza, costante, della Corte Suprema e di questa sezione in particolare.
2.3. Col terzo motivo denuncia violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 6, comma 3, I. 401/89 e s.m.i., e dell’art. 178 cod.proc.pen., sotto il profilo dell’eccessiva compressione del tempo concesso all’interessato per difendersi e della conseguente violazione del diritto di difesa.
Il procedimento regolato dall’art. 6 I. 401/89 è cartolare. L’interessato ha un tempo massimo di 96 ore (corrispondente alla somma delle ore a disposizione del pubblico ministero per richiedere la convalida, e del AVV_NOTAIO per le indagini preliminari per decretarla.
La Suprema Corte ha più volte, pur nel silenzio della legge al proposito, affermato che il diritto alla difesa non può essere compresso in modo tale da divenire non esercitabile (Sez. 3, n. 37314/2023) e, con orientamento consolidato della Terza Sezione penale in particolare, ha ritenuto doveroso concedere all’interessato un termine non inferiore a 48 ore, rapportato a quello eventualmente fissato dal AVV_NOTAIO nel provvedimento del quale è stata richiesta la convalida o a quello entro il quale il Pubblico ministero è tenuto a richiedere la convalida stessa, in caso contrario verrebbe vanificato il principio di garanzia della difesa affermato, anche, da Corte Costituzionale (n. 144/1997).
Nel caso de quo il provvedimento D.A.Spo. è stato notificato il 12 dicembre 2024 alle ore 12,30; il Pubblico ministero ha richiesto la convalida sabato 14 dicembre
alle ore 11,00; il AVV_NOTAIO per le indagini preliminari ha convalidato i provvedimento con ordinanza del 14 dicembre 2024, delle ore 12,35.
Il diritto alla difesa sarebbe stato violato perché, pur nel rispetto del termine del 48 ore rispettato dal AVV_NOTAIO per le indagini preliminari, il fascicolo degli att sostegno del D.A.Spo. è stato reso accessibile alla difesa nel momento in cui, unitamente alla richiesta di convalida, è stato posto a disposizione del AVV_NOTAIO per le indagini preliminari (14 dicembre 2024 ore 11,00), essendosi solo in quel momento realizzata una sorta di discovery processuale.
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che, a fini di effettività della garanz del diritto di difesa debbano trascorrere almeno 24 ore tra il momento di deposito della richiesta di convalida e la convalida stessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Quanto al primo motivo le censure difensive risultano manifestamente infondate alla stregua della motivazione resa dapprima dal AVV_NOTAIO, quindi, per ciò che in questa sede rileva, dal AVV_NOTAIO per le indagini preliminari.
Risulta, infatti, dalla non contestata ricostruzione degli accadimenti, la condotta nell’occorso tenuta dall’intimato (che senza ombra di dubbio identificato dalla polizia giudiziaria, “tra i più violenti ed esagitati del gruppo, tiene in mano un’as di colore azzurro che utilizza per colpire lo schieramento di Finanzieri in tenuta antisommossa, schierati sul posto”), da cui il deferimento, in stato di libertà, all’RAGIONE_SOCIALE giudiziaria, per i reati di cui agli artt. 110, 336, 339, 415 cod.pen., 152/75, 4 I. 110/75.
Si legge di seguito, sempre nel provvedimento questorile, che “le circostanze di cui sopra fanno fondatamente ritenere che l’accesso del predetto ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, è da considerarsi pregiudizievole per l’ordine e la sicurezza pubblica in quanto l’azione messa in atto da COGNOME NOME causava gravi momenti di tensione, gestiti dalle forze dell’ordine ivi presenti, da cu potevano scaturire ulteriori conseguenze per l’ordine e la sicurezza pubblica”, sicché sono stati ritenuti “adeguati e fondati motivi di necessità ed urgenza finalizzati alla celere tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica durante l svolgimento dei prossimi incontri calcistici, preso atto che il campionato è ancora in corso”, ed è stato disposto il divieto con l’estensione, le modalità e per la durata sopra indicate.
Il provvedimento del AVV_NOTAIO -sopra sinteticamente riprodotto- è stato convalidato dal AVV_NOTAIO che, richiamato per relationem il provvedimento questorile
– anche per quanto non espressamente e testualmente riportato- ha, quanto al profilo col ricorso contestato, ritenuto la congruità della durata del divieto corredato dall’obbligo di presentazione, sulla scorta di puntuali argomentazioni, che a quelle del AVV_NOTAIO vanno ad aggiungersi, implementandole, in quanto relative non solo alla sussistenza della pericolosità sociale dell’intimato, ma, anche a grado ed intensità ed attualità della stessa, «per l’indubitabile rischio per l’incolumità delle persone in conseguenza della descritta condotta» e rilevato che «si tratta di persona totalmente refrattaria alla comprensione della reale dimensione del fenomeno sportivo e il suo accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive deve ritenersi pregiudizievole per l’ordine e la sicurezza pubblica»; da cui non solo l’affermazione dell’insufficienza del solo divieto di accesso, ma la necessità del presidio dell’obbligo di firma in quanto consustanziale alla efficacia e garanzia di osservanza del primo, per il periodo indicato dall’RAGIONE_SOCIALE.
Sulla possibilità e validità della motivazione per relatíonem v. per tutte, Sez. U, n. 17 del 21/06/2000 Ud. (dep. 21/09/2000 ) Rv. 216664 – 01.
Il secondo motivo è manifestamente infondato, e, ancor prima, inammissibile perché non si confronta colla motivazione del provvedimento impugnato.
Vero e condivisibile tutto quanto dalla difesa argomentato in diritto, osta alla sua fondatezza, nel concreto, la considerazione, preliminare, che il provvedimento questorile, e la convalida giudiziale, prevedono espressamene che il divieto relativo alle partite amichevoli valga per quelle “delle quali il prevenuto possa avere notizia attraverso i normali canali di comunicazione cui prendano parte le Squadre iscritte alle Serie predette e la RAGIONE_SOCIALE“.
3. Manifestamente infondato è pure il terzo motivo.
Come anticipato il provvedimento del AVV_NOTAIO di Como, emesso in data 11.12.2024, è stato notificato al ricorrente il 12.12.2024 alle 12,30 ed è stato convalidato dal G.I.P. il 14.12.2024 alle ore 12,35, nel rispetto del principio del contraddittorio cartolare che richiede che la convalida del G.I.P. non intervenga prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla notifica all’interessato stesso del provvedimento del questore (Sez. 3, n. 32824 dell’11.6.2013, Rv. 256379).
Medio tempore gli atti del procedimento sono disponibili per la difesa, ancorchè, eventualmente, non direttamente nella cancelleria del AVV_NOTAIO onerato della convalida, sicchè l’interessato, o la sua difesa, ben può acquisirne conoscenza attivandosi presso coloro che li detengono, e la mancata diligenza in tal senso non
può certamente rifluire in causa di ritardo degli adempimenti giudiziali sotto ai noti stringenti termini per la convalida.
Ne conseglie la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, a dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 gi 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata i
equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 giugno 2025
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