Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 51441 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 51441 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME, nato a Crotone, il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza in data 13/03/2023 del GIP del Tribunale di AVV_NOTAIO, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, letta per il ricorrente la memoria dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 13 marzo 2023 il GIP del Tribunale di AVV_NOTAIO ha convalidato il provvedimento in data 9 marzo 2023 del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO recante il daspo nei confronti di NOME COGNOME.
2. Il ricorrente articola quattro censure.
Con la prima deduce la violazione di legge perché aveva acquistato regolare biglietto con il quale era transitato dal tornello alle ore 14:24:19 del 6 novembre 2022, come da certificazione della US AVV_NOTAIO 1929 rilasciata su richiesta urgegek del difensore. Con la seconda e la terza eccepisce la violazione di legge per omessa valutazione della memoria difensiva con riferimento alla pericolosità sociale e alle ragioni di necessità e urgenza. Con la quarta lamenta la violazione di legge con riferimento alla corretta determinazione delle modalità di presentazione all’autorità preposta al controllo, siccome non si era tenuto conto della sua attività lavorativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. E’ fondato il primo motivo di ricorso, ciò che preclude l’esame delle ulteriori questioni che sono logicamente successive. Il provvedimento del AVV_NOTAIO, che ha contestato al ricorrente di aver scavalcato i tornelli in occasione dell’incontro di calcio AVV_NOTAIO-Crotone del 6 novembre 2022 senza biglietto, unitamente ad altri tifosi, è stato notificato al destinatario il 9 marzo 2023 or 19,30. Prima della scadenza delle 96 ore dalla notifica, il 13 marzo 2023, alle ore 08:44, il GIP ha convalidato il daspo, dando atto che non risultava documentato che il COGNOME fosse entrato nello stadio in modo regolare, ancorché il difensore avesse allegato nella memoria difensiva, tempestivamente depositata ma non menzionata nell’ordinanza, che aveva rivolto rituale richiesta alla RAGIONE_SOCIALE di verificare l’avvenuta obliterazione del biglietto al tornello, siccome il ricorre non lo aveva conservato dopo tanti mesi. Risulta agli atti allegati al ricorso per cassazione che il difensore ha ottenuto la documentazione richiesta il 13 marzo 2023 alle ore 09.58, circa un’ora dopo la convalida e comunque ancora nelle 96 ore. Dalla documentazione è emerso che il biglietto associato al COGNOME è stato acquistato il 4 novembre ed ha passato l’obliterazione al tornello il successivo 6 novembre 2022 alle 14:24. Alla luce di tale sopravvenuta documentazione, che potrebbe portare a un esito favorevole per il ricorrente, s’impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al GIP del Tribunale di AVV_NOTAIO perché riesamini gli atti. Nelle more va sospesa l’efficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO limitatamente all’obbligo di presentazione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P.Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di AVV_NOTAIO per nuovo esame. La Corte sospende l’efficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO del 09/03/2023, limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al AVV_NOTAIO.
Così deciso, il 13 settembre 2023