Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 40511 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 40511 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PIACENZA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/01/2023 del GIP TRIBUNALE di TRENTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, dottoressa NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio, limitatamente all’obbligo di presentazione
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Gip del Tribunale di Parma ha convalidat provvedimento emesso dal AVV_NOTAIO di Trento del 27/01/2023, che disponeva, nei confronti di NOME COGNOMECOGNOME COGNOME divieto di accesso agli impianti sportivi per anni cinque, nonchè l’obb presentazione presso la Questura di Reggio Emilia, prima e dopo ogni incontro agonistico in cu disputa la RAGIONE_SOCIALE Piacenza, per anni tre.
Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione NOME COGNOME, articolando sei motivi ricorso.
2.1. Il ricorrente deduce, con un primo motivo di ricorso, violazione del diri contraddittorio, posto che il provvedimento questorile è stato notificato al ricorr 30/01/2023, alle ore 19,15, che la richiesta del Pm è stata depositata il 31/01/ 2023 e c convalida da parte del G.i.p. risulta disposta in data 31/01/2023 alle ore 12,55, malgrado fosse decorso il termine di 48 ore decorrente dalla notifica del suddetto provvedimen all’interessato.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazione, non avendo il giudice specificatamente indicato le ragioni di necessità e urgen dell’applicazione della misura del divieto di accesso agli impianti sportivi.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla spec determinata descrizione della condotta contestata al ricorrente, avendo il giudice s richiamato i precedenti penali specifici e i precedenti Daspo emessi nel 2005 e 2008.
2.4. Con quarto motivo deduce omessa motivazione in ordine alla pericolosità.
2.5. Con ulteriore doglianza si evidenzia l’assenza di ragioni di necessità ed urgenza in ord alla doppia prescrizione aggiuntiva del c.d. obbligo di firma.
2.6. Infine, il ricorrente lamenta difetto di motivazione in ordine alla durata delle pre imposte.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chies annullamento senza rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo ricorso è fondato.
1.1. In proposito, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il termine con all’interessato per depositare memorie e deduzioni al G.i.p. competente per la convalida d provvedimento del questore, impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando polizia, non può essere inferiore a quello di quarantotto ore, previsto dalla legge, entro cui
deve richiedere la convalida di detto provvedimento (ex multis, Sez. 3, n. 6440 del 27/01/201 Michelotto, Rv. 266223; Sez. 3, n.3740 del 10/12/2020, Rv. 281321). Si è, infatti, ritenu riconoscere a colui al quale è stato notificato il provvedimento del questore, il diritt contraddittorio cartolare, da esercitare, secondo un principio di parità delle armi, nel mede intervallo di tempo di cui dispone il PM per richiedere la convalida. Il termine suddetto, con all’interessato nel rispetto del suo diritto al contraddittorio, decorre dalla no provvedimento del questore all’interessato, che, invero, reca espressamente l’avviso del facoltà di produrre memorie o deduzioni. La giurisprudenza di legittimità ha quindi stabilito la violazione di detto termine di quarantotto ore, posto a garanzia del contraddittorio cart è causa di nullità ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen. e che pertanto dev annullata senza rinvio l’ordinanza di convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO, impositi dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizia, intervenuta prima del decorso del ter difesa di quarantotto ore, decorrente dalla notifica do detto provvedimento all’interessato, conseguente decadenza della misura dell’obbligo di presentazione del sottoposto (Sez. 3, Sentenza n. 20366 del 02/12/2020, Rv. 281341; Sez. 3, Sentenza n. 15973 del 04/03/2020, Rv. 280796; Sez. 3, Sentenza n. 8678 del 04/02/2016, Rv. 266769).
1.2. Nel caso in disamina, il provvedimento del AVV_NOTAIO Trento del 27/01/2023, è stat notificato all’interessato in data 30/01/2023 alle ore 19.15; il Gip del Tribunale di Tre disposto la convalida in data 31/01/2023 alle ore 12,55, con violazione del dirit contraddittorio, non avendo il Giudice di merito rispettato il termine cli 48 ore decorrent notifica del provvedimento del AVV_NOTAIO.
L’impugnata ordinanza deve dunque essere annullata senza rinvio limitatamente all’obbligo di presentazione. Tale epilogo decisorio, comportando un pronunciamento di natura rescindente, determina l’ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso. effettuate le comunicazioni di rito al AVV_NOTAIO di Trento.
PQM
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedimento AVV_NOTAIO di Trento del 27/01/2023, limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda all cancelleria di comunicare il presente dispositivo al AVV_NOTAIO di Trento.
Così deciso all’udienza del 20 giugno 2023
Il Consigliere estensore
GLYPHIl Presidente