Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 51448 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 51448 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/06/2023 del GIP TRIBUNALE di VARESE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG PAOLA MATROBERARDINO
Il Proc. Gen. chiede di annullare senza rinvio l’ordinanza impugnata, con rimessione atti al Tribunale
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazion avverso l’ordinanza del 20 giugno 2023 del Giudice per le indagini preliminari Tribunale di Varese i convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO di Varese del giugno 2023 che ha disposto, ex art. 6 legge 401/1989, nei confronti di NOME COGNOME, il divieto di accesso ai luoghi di svolgimento delle competiz calcistiche e l’obbligo di comparizione presso gli uffici di polizia per due v giorni in cui il Napoli è impegnato negli incontri casalinghi e per una v occasione delle trasferte.
1.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge riferimento all’art. 6, comma 3, I. n. 401 del 1989 sotto il profilo dell’e compressione del tempo concesso all’interessato per difendersi e d conseguente violazione del diritto di difesa per l’omesso rispetto del termine per l’esercizio del diritto di difesa.
1.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e d motivazione sulle ragioni per cui l’interessato debba presentarsi presso la Que anche in occasione delle partite amichevoli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo motivo.
1.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, il sogg destinatario del cd. Daspo ha diritto al contraddittorio cartolare: può pre memorie e deduzioni ed esaminare la documentazione che giustifica l’adozion della misura. La giurisprudenza ha individuato, in analogia con quello stabili il Pubblico Ministero per richiedere o meno la convalida, in quello di 48 ore notifica del provvedimento del AVV_NOTAIO il termine congruo per l’esercizio diritto di difesa.
1.2. La decisione del giudice per le indagini preliminari, pertanto, no intervenire prima della scadenza del termine di 48 ore: l’inosservanza d termine viola la regola processuale sulle garanzie difensive, prevista dall’a cod. proc. pen., e, pertanto, integra un’ipotesi di error in procedendo che colpisce l’atto in misura radicale; così cfr. Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016, La Marc 266769). Per Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Pedretti, Rv. 2813 – 01, in tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la con del provvedimento del questore impositivo dell’obbligo di presentazio all’autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il ter quarantotto ore dalla sua notifica all’interessato poiché l’inosservanza
NOME,.
termine, non consentendo l’effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale.
1.3. Risulta dal testo del provvedimento impugnato che il provvedimento impositivo del AVV_NOTAIO di Varese è stato notificato all’interessato il 19 giugno 2023, mentre l’ordinanza di convalida del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese è stata depositata il successivo 20 giugno 2023 alle ore 10.00: pertanto, tra notifica del provvedimento ed il deposito dell’ordinanza di convalida non è decorso il termine di quarantotto ore.
1.4. Il ricorrente quindi, non avendo avuto a disposizione tale termine, non è stato messo in condizione di esercitare pienamente il suo diritto di difesa.
Atteso che il vizio attiene alla procedura di convalida, l’ordinanza impugnata, emessa prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore, deve essere annullata senza rinvio, con conseguente declaratoria di inefficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO limitatamente all’obbligo di presentazione, limitativo della libertà personale (cfr. sul punto Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, COGNOME, Rv. 266632; Sez. 3, n. 15314 del 05/03/2020, COGNOME, non mass.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO di Varese del 15/6/2023, limitatamente all’obbligo di presentazione.
Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al AVV_NOTAIO di Varese.
Così deciso il 29/11/2023.