Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9329 Anno 2024
RITENUTO IN FATTO Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9329 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
Con provvedimento del 15 giugno 2023 il Giudice per le indagini preliminari, del Tribunale di Genova, convalidava il provvedimento del Questore di Genova del 31 maggio 2023, ex art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, a carico di COGNOME NOME, che aveva disposto il divieto di accesso nei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, con l’obbligo di comparizione presso la P.G., per anni 5, con le modalità ivi previste.
Ricorre in cassazione COGNOME NOME, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
1. Omessa motivazione sulle prospettazioni difensive della memoria del 14 giugno 2023, inviata con la PEC.
La difesa nella memoria eccepiva l’insussistenza di idonee prove per affermare la responsabilità del ricorrente nello scontro tra tifosi; i 37 daspo sono tutti di identico contenuto, non specificano le singole condotte dei tifosi. Il sistema di vendita dei biglietti (la black list) e i con all’ingresso impedirebbero comunque l’accesso allo stadio del ricorrente.
L’omessa valutazione della memoria comporta l’annullamento del provvedimento impugnato.
2. Violazione di legge (art. 6 I. 401 del 1989); difetto di motivazione relativamente all’obbligo di presentazione alla PG anche per le partite amichevoli.
Le manifestazioni, dove è impedito l’accesso, devono essere specificate per consentire l’adempimento degli obblighi da parte dell’intimato. Le partite amichevoli spesso non vengono pubblicizzate e spesso si svolgono a porte chiuse con l’impossibilità del ricorrente di conoscerne la programmazione e di adempiere agli obblighi di presentazione alla P.G.
3. Difetto di motivazione relativamente alla commissione dei fatti di violenza da parte del ricorrente.
Il giudice della convalida ritiene sussistente la presenza del ricorrente sul luogo degli scontri, ma non individua la sua condotta violenta. La motivazione risulta carente in quanto se il ricorrente fosse stato presente nel bar a consumare delle bevande non sarebbe comportamento idoneo per un daspo.
Il giudice si è limitato ad accertare la presenza dell’intimato nei luoghi oggetto degli scontri e alla presentazione di una denuncia nei suoi confronti senza altre specificazioni sulla condotta tenuta dal ricorrente.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
La Procura Generale della Cassazione, Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, ha chiesto di rigettare il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta infondato e deve rigettarsi con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Sulla omessa motivazione dell’ordinanza relativamente alla memoria si deve rilevare che il ricorso, sul punto, risulta estremamente generico, poiché non rappresenta in concreto la lesione di diritti di difesa nell’omissione della valutazione della memoria (non dice dove e perché sarebbe stato leso il diritto di difesa, che deve essere concreto e non solo astratto, teorico).
Del resto, il provvedimento impugnato, anche se non cita la memoria difensiva, analizza compiutamente l’attribuibilità delle condotte al ricorrente e le prove che la rappresentano.
L’obbligo del giudice di motivare in ordine al contenuto delle memorie o deduzioni, tempestivamente presentate dall’interessato in vista della convalida del provvedimento del Questore impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia (art. 6, I. 13 dicembre 1989, n. 401), si intende assolto anche nel caso in cui ne risulti testualmente avvenuto l’esame e sia desumibile, dal complessivo tenore del provvedimento, l’implicita esclusione della loro fondatezza. (Sez. 3, n. 46223 del 16/11/2011 – dep. 13/12/2011, COGNOME e altro, Rv. 251330; Sez. 3, n. 2862 del 13/11/2014 – dep. 22/01/2015, COGNOME, Rv. 262900).
Relativamente al secondo motivo di ricorso, l’obbligo di presentazione anche per le partite amichevoli si deve rilevare che l’indeterminatezza delle partite non sussiste, poiché anche le partite amichevoli ricevono una adeguata e tempestiva comunicazione.
In tema di misure di prevenzione della violenza occasionata da manifestazioni sportive, l’obbligo di comparire presso un ufficio o comando di polizia è applicabile anche alle gare amichevoli che siano individuabili con certezza dal destinatario del provvedimento in relazione alla loro anticipata programmazione e pubblicizzazione attraverso i normali mezzi di comunicazione, restando conseguentemente esclusi gli incontri minori decisi in rapporto ad esigenze peculiari del momento e senza una preventiva programmazione. (Sez. 3, n. 8435 del 16/02/2011 – dep. 03/03/2011, Fratea, Rv. 249363; Sez. 3, n. 23958 del 04/03/2014 – dep. 09/06/2014, NOME, Rv. 259659).
6. Il terzo motivo di ricorso risulta generico e manifestamente infondato. L’ordinanza impugnata evidenzia che la P.G. accertava la presenza nel luogo degli scontri del ricorrente che era anche denunciato per rissa. Il provvedimento del Questore, al quale si è richiamato il giudice della convalida evidenzia che il ricorrente è stato individuato dalla PG quale “corrissante” (opposte tifoserie).
Il contenuto complessivo del provvedimento contiene quindi ampia motivazione sulla gravità dei fatti, e sulla relativa misura (per un recidivo DASPO) di anni 5, anche per gli obblighi di presentazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 21/11/2023