Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11966 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11966 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Palermo il 23/01/1980 avverso l’ordinanza del 20/05/2024 del G.I.P. del Tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso invocando declaratoria di inammissibilità del ricorso con le conseguenze di legge
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 20 maggio 2024, depositata il medesimo 20 maggio 2024 alle ore 13,30, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo ha convalidato il provvedimento del Questore di Palermo, notificato il 18 maggio 2024 alle ore 12,17 e trasmesso al pubblico ministero procedente in pari data alle ore 12,46, nella parte relativa all’ «obbligo di presentazione presso il Commissariato di P.S. Libertà di Palermo, in occasione delle competizioni sportive alle quali parteciperà la società sportiva denominata Palermo Calcio» per la durata di anni dieci.
Avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari palermitano, COGNOME, tramite il difensore di fiducia, ha proposto, ex art. 6 co 4 I. 401/89, ricorso per cassazione (cui sono allegati: 1) nomina a difensori di fiducia 2) ordinanza di convalida del G.I.P. impugnata; 3) DASPO del Questore di Palermo), sollevando tre motivi di impugnazione.
2.1. Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge, ex artt. 3 e 10 I. 401/90, ed eccesso di potere, per difetto di motivazione del provvedimento del Questore in relazione al principio di gradualità della sanzione e del provvedimento del giudice per le indagini preliminari in relazione alla congruità della stessa, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod.proc.pen..
Il Questore si è distanziato decisamente dal minimo -anni 5 ex lege 146/2014- ed ha applicato la misura massima senza motivare al proposito; il giudice per le indagini preliminari, concentrandosi (alle pagine 2 e 3 del proprio provvedimento) sulla gravità dei fatti e sulla concretezza ed attualità della pericolosità de prevenuto, senza argomentare alcunchè sulla necessità della convalida della prescrizione accessoria dell’obbligo di presentazione, si è limitato ad attestarne la congruità della durata, contravvenendo all’obbligo di controllo e motivazione su tutti i presupposti di legittimità della misura di prevenzione e che deve estendersi pure alla sua durata.
2.2. Col secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 3, I 401 del 13/12/1989 e successive mod. e dell’art. 178 lett c
cod.proc.pen. sotto il profilo dell’eccessiva compressione del tempo concesso all’interessato per difendersi e della conseguente violazione del diritto alla difesa. Il procedimento di cui all’art. 6 I. 401/89 è cartolare. L’interessato ha un tempo massimo, per proporre memorie difensive, di 96 ore (pari alla somma delle ore a disposizione del pubblico ministero per chiedere la convalida e al giudice per le indagini preliminari per pronunciarla), la legge non prevede un termine minimo a garanzia deli diritti della difesa, ma la giurisprudenza ha affermato reiteratamente che il diritto alla difesa non può essere compresso in modo tale da divenire non esercitabile, e lo ha determinato in misura non inferiore a 48 ore (termine ragionevole in quanto rapportato a quello eventualmente fissato dal Questore nel provvedimento del quale è stata richiesta la convalida o a quello entro il quale il pubblico ministero è tenuto a richiederla -in tal senso la difesa indica numerosi precedenti di questa Corte-.
Nel caso che ne occupa il D.A.Spo. è stato notificato sabato 18 maggio 2024 alle ore 12,17, la convalida è stata richiesta lunedì 20 maggio alle ore 11,55, la convalida è stata disposta il 20 maggio 2024, con provvedimento depositato alle ore 13,00.
Lo spazio temporale concretamente a disposizione della difesa, per visione ed estrazione copie, è stato quello compreso tra le ore 11,55 del lunedì 20 maggio 2024 e le ore 12/12,30 dello stesso giorno; tempo insufficiente -secondo la difesaa studiare e far copia del fascicolo con cui il pubblico ministero ha richiesto la convalida al giudice.
La giurisprudenza di legittimità, esplicitando il dovere del pubblico ministero di trasmettere al giudice, assieme alla richiesta di convalida, la documentazione sulla quale si fonda il provvedimento questorile, ha individuato un termine ‘dilatorio’ dal deposito degli atti presso la cancelleria del giudice di 24 ore, così Sez, 3, 6/11/2008 n. 5502, sez 3, 06/1172008, n. 6224, e, più recentemente, Sez 3, del 25/01/2021, dep. 04/10/2021, n. 35979, ravvisando in caso contrario violazione del diritto della difesa.
Principio, quello appena riportato, da coordinarsi, sempre secondo giurisprudenza di legittimità, con la possibilità di accesso difensivo agli atti per il tramite d uffici di questura o del pubblico ministero, che, però, risulta nei fatti elisa d richiamo da parte delle questure all’art. 8, comma 5, lett c, d.P.R. n. 352/92 e all’art. 3, comma 1, lett a e b D.M. 16 marzo 2022 a sostegno della negatoria del diritto di accesso agli atti.
2.3. Col terzo motivo la difesa lamenta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all’attribuibilità dei comportamenti al prevenuto.
Il giudice ha ritenuto COGNOME passibile di D.RAGIONE_SOCIALE. con obbligo di firma per aver partecipato al corteo prima del match contro il Parma; nell’ambito del corteo sono
indubbiamente sorti problemi di ordine pubblico come descritti nel provvedimento impugnato; il giudice non ha però descritto i comportamenti e le condotte specificamente tenuti dal ricorrente, avendo semplicemente attestato che lo stesso è stato riconosciuto nel gruppo dei tifosi al minuto 03.28 del video file S2070001. La natura di atto suscettibile di incidere sulla libertà personale impone che il giudizio di convalida non possa limitarsi a mero controllo formale, ma deve essere svolto con pienezza, e deve attenere soprattutto alla verifica della attribuibilità dei fatti contestati e del fumus.
Il controllo di tal fatta nella specie è svolto, solo, con l’affermazione del partecipazione agli scontri, benchè nessun atto di indagine consentirebbe di affermarlo; né è sufficiente desumerlo dalla circostanza dell’essere stato il prevenuto già destinatario di precedenti provvedimenti di divieto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In termini generali è necessario ribadire che: 1) che l’ambito di operatività della convalida giurisdizionale del provvedimento del Questore è circoscritto alla sola prescrizione dell’obbligo di presentazione all’autorità di P.S. (trattandosi di limitazione che, incidendo sulla libertà personale, è soggetta all’inderogabile controllo giurisdizionale di cui all’art. 13 Cost.), non anche a quella con cui si impone il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (che, in quanto limitativa della sola libertà di circolazione e soggiorno di cui all’art 16 Cost., è soggetta al controllo di legittimità del giudice amministrativo; cfr., su punto, Sez. U., n. 44273 del 27/10/2004, COGNOME; Sez. U, h. 4441 del 29/11/2005, COGNOME; Sez. 3, n. 11151 del 17/12/2008, COGNOME; Sez. 1, n. 14923 del 19/02/2004, COGNOME; Sez. 3, n. 49408 del 19/11/2009, COGNOME; Sez. 3, n. 36276 del 04/05/2011, COGNOME); 2) l’obbligo di controllo (e la relativa motivazione), che incombe al giudice della convalida, deve essere assolto in modo non apparente, deve investire tutti i presupposti di legittimità della misura di prevenzione e deve avere ad oggetto anche la congruità della sua durata (Sez. 3, COGNOME cit.; Sez U, COGNOME, cit.; amplius Sez. U, COGNOME cit.); 3) il termine entro cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, è di 48 ore decorrenti dalla sua notifica all’interessato, analogamente a quello entro cui il P.M. può chiedere o meno al giudice per le indagini preliminari la relativa convalida (Sez. 3, n. 2471 del 11/12/2007, COGNOME, Rv. 238537; Sez. 3, n. 86 del 19/11/2009, COGNOME, Rv. 246004; Sez. 3, n. 20776 del 15/04/2010, COGNOME, Rv. 247182; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Rv. 250372; Sez. F, n. 41668 del 27/08/2013, Rv. 257350; Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223); 4) la mancata indicazione
dell’orario di deposito non depone a favore del rispetto del termine dilatorio di 48 ore, quando l’incertezza non sia altrimenti risolvibile (Sez. 3, n. 5624 del 08/07/2016, dep. 2017, Rv. 269244; Sez. U, COGNOME, cit.; Sez. 3, n. 24260 del 28/04/2023, Da COGNOME, Rv. 284667 – 01).
La fissazione di un termine dilatorio prima del quale il giudice non può provvedere sulla richiesta di convalida non costituisce un orpello formale trattandosi di un presidio posto a tutela del diritto di difesa e dell’effettività del suo esercizio.
Esaminando, in quanto logicamente preliminare, il secondo motivo di ricorso con cui si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 3, I 401 del 13/12/1989 e successive mod. e dell’art. 178 lett c cod.proc.pen. sotto il profilo dell’eccessiva compressione del tempo concesso all’interessato per difendersi e della conseguente violazione del diritto alla difesa, si osserva che nel caso di specie, il decreto del Questore è stato notificato al Di Marco il 18 maggio 2024 alle ore 12,17, e il provvedimento del Giudice è stato depositato il 20 maggio 2024 alle ore 13,30.
2.1. Nessuna inosservanza del termine dilatorio di 48 ore dalla notifica del provvedimento è apprezzabile sicché non vi è, intanto sotto questo profilo, nessuna causa di nullità dell’ordinanza di convalida per lesione del diritto dell’interessato all’intervento nel procedimento che lo riguarda (art. 178, comma 1, lett. c, cod. pro. pen., nullità di ordine generale deducibile, in quanto tale, a condizioni stabilite dall’art. 182 cod. proc. pen.).
2.2. La violazione del diritto di difesa lamentata dal COGNOME è qui postulata però sotto il diverso e più specifico profilo della sua effettività, per essere sta asseritamente impedito al ricorrente di conoscere compiutamente gli atti valutati a fondamento della adozione del provvedimento questorile e violato il termine dilatorio di 24 ore dal deposito degli atti presso la cancelleria del giudice (deposito degli atti alle ore 11,55 del 20 maggio, deposito della convalida alle ore 13,00 del 20 maggio).
La tesi sostenuta dalla difesa, fondata su una risalente interpretazione della normativa in esame, da tempo univocamente superata da questa Corte, secondo cui il sottoposto dovrebbe comunque fruire di un termine di 24 ore decorrenti dalla richiesta di convalida da parte del PM, non può ritenersi condivisibile.
La peculiarità del contraddittorio cartolare che caratterizza il presente procedimento, costituito dal termine di 48 ore accordato alla difesa per il deposito di memorie a decorrere dalla notifica del decreto, nasce dal fatto che il provvedimento sul quale si innesta la richiesta di convalida da parte della pubblica accusa è costituita dal provvedimento del Questore, ovverosia da un provvedimento già pervenuto, attraverso la notifica, a conoscenza del destinatario,
reso in tal modo edotto anche dell’esistenza della documentazione posta a fondamento della misura la quale, oltre ad essere stata trasmessa al GIP ed al Pubblico Ministero, resta comunque anche presso l’ufficio di provenienza.
Invece l’ulteriore termine di ventiquattro ore, che, secondo il ricorrente, dovrebbe decorrere dal deposito nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari della richiesta del pubblico ministero, non trova alcun riscontro nell’art. 6 L.401/1989 che prevede solo il termine di quarantotto ore per la richiesta di convalida da parte del p.m., termine che la giurisprudenza di questa Corte, con interpretazione costituzionalmente orientata, ha esteso a tutela del destinatario del provvedimento restrittivo al fine di consentirgli di esercitare il proprio diritto difesa, né potrebbe comunque tradursi in un’ulteriore garanzia per quest’ultimo non essendo previsto alcun avviso di deposito della richiesta del pubblico ministero: trattasi perciò di un termine che in quanto decorrente da un momento non noto al destinatario del provvedimento del Questore non aggiunge alcunché alle facoltà già accordategli a seguito della notifica del medesimo decreto entro le successive 48 ore, costituite dall’accesso alla documentazione che lo riguarda e alla facoltà di presentare al giudice per le indagini preliminari entro tale termine una memoria a sua difesa (Sez. 3, n. 29760 del 11/04/2013 – dep. 11/07/2013, COGNOME, Rv. 255962; Sez. 3, n. 32824 del 11/06/2013 – dep.29/07/2013, COGNOME, Rv. 256379).
Il fatto che, nella specie, la richiesta di convalida abbia preceduto solo di poche ore la conforme ordinanza resa dal giudice per le indagini preliminari è pertanto elemento del tutto neutro rispetto all’esercizio delle prerogative difensive da parte del sottoposto.
I motivi primo e terzo possono essere trattati congiuntamente, inerendo alla attribuibilità delle condotte al prevenuto, e dunque alla sussistenza dei requisiti per l’adozione della misura da parte del questore e per la convalida da parte del giudice per le indagini preliminari.
3.1. Quanto al caso in esame, rilevato che la difesa col motivo in esame si duole della asseritamente illogica e contraddittoria motivazione resa in proposito, deve rilevarsi che è preclusa a questa Corte di legittimità ogni diversa ricostruzione dei fatti sulla scorta della visione dei fotogrammi e video, sì da pervenire ad una diversa conclusione in punto attribuibilità della condotta violenta, come descritta nell’ordinanza, anche al COGNOME, identificato proprio sulla scorta della documentazione allegata alla richiesta di convalida.
A tale proposito, rileva, il Collegio, che il Giudice ha convalidato il provvedimento del Questore sulla scorta della CNR, allegata alla richiesta di convalida, che, come
è noto, compendia i risultati dell’attività investigativa, di cui dimostra una puntuale conoscenza e valutazione.
L’individuazione del COGNOME tra i tifosi -circa quaranta- che riuniti in gruppo compatto e coeso, dava luogo ai disordini -precisamente descritti- in luogo pubblico alle ore 18,15 del 19 aprile u.s., è attestata per via del riconoscimento effettuato dalla polizia giudiziaria, in quanto nel frangente l’odierno ricorrente, noto alla FFPP, non era travisato; la sua individuazione tra i tifosi -circa un centinaio- che alle ore 18,15, prima dello svolgimento dell’incontro, a ritmo di marcia, si spostavano per intercettare le tifoserie avverse e, durante la marcia, mettevano in atto una violenta azione di guerriglia -pure puntualmente descrittacontro gli agenti di polizia, è del pari attestata, in immediata successione, dalla disamina del file video indicato in atti; la sua effigie è stata peraltro positivamente confrontata col cartellino anagrafico del Comune.
Il controllo di legalità dell’atto impositivo del Questore, che deve qualificarsi come “misura di prevenzione” (diretta in particolare ad evitare la consumazione di reati attinenti alla tutela dell’ordine pubblico in occasione di manifestazioni di carattere sportivo da parte di soggetti che, per precedenti condotte, siano ritenuti socialmente pericolosi), come tutti i provvedimenti provvisori restrittivi della libertà che l’autorità di polizia può adottare a norma dell’art. 13, terzo comma, Cost. – deve avere natura necessariamente “servente” rispetto all’intervento di competenza dell’autorità giudiziaria, da identificarsi nel controllo di legalit devoluto al giudice della convalida, controllo di legalità compiuto rebus sic stantibus sulla scorta dei documenti allegati alla richiesta di convalida -con eventuali allegazioni difensive nella specie inesistenti- con esclusione di diretto scrutinio di atti non presenti da parte di Questa Corte (video riprese) che non integrino un travisamento probatorio.
3.2. La lettura dell’ordinanza dimostra invero, lo si ribadisce, che la turbativa dell’ordine pubblico derivante dalla condotta del ricorrente -come descritta e con certezza attribuitagli- è stata invece indagata, verificata ed attestata dal giudice.
L’ordinanza di convalida, che alle pagine 1 e 2 ripercorre, con dovizia di particolari, le emergenze procedimentali, indica le condotte tenute
-alle ore 18,15 del 19 aprile 2024 da un gruppo -di quaranta soggetti appartenenti alle tifoserie organizzate del Palermo F.C. denominate CI e CN 12- che dava luogo a disordini in luogo pubblico (i soggetti travisati in volto con cappucci e scaldacollo, con atteggiamento minaccioso obbligavano quattro tifosi del Parma a scendere dal mezzo su cui viaggiavano, accerchiandoli, col chiaro intento di aggredirli, venendo in ciò contrastati dal pronto intervento di operatori della Digos) tra i quali, quanto non travisato nell’occorso, l’odierno ricorrente veniva riconosciuto quale
frequentatore dello stadio e membro attivo della tifoseria organizzata del Palermo
F.c.;
-alle ore 18,45 da un gruppo di circa cento tifosi della stessa squadra, tra cui ancora una volta il COGNOME, che a ritmo di marcia si spostava al fine di intercettare eventuali tifosi parmensi e catanesi, decidendo di tornare indietro alla vista delle forze di polizia; pur tuttavia mettendo in atto, armati di bottiglie di vetro, baston ed altri oggetti atti ad offendere, e incappucciati al fine di sottrarsi ai controll impedire la loro identificazione, una violenta azione di guerriglia contro gli agenti di polizia, iniziando a lanciare petardi, fumogeni, pietre, bombe carta e bottiglie di vetro all’indirizzo degli agenti con l’ulteriore intento di non consentirne l’avvicinamento e di guadagnare la fuga, in una strada di abituale transito di tifosi e di redenti della zona, in occasione di una manifestazione sportiva; azioni che si protraevano nel tempo e dutante le quali venivano arrecate danni a persone (tre funzionari di polizia in servizio) e cose (un mezzo di servizio ed alytri mezzi civili), azioni, tutte, immortalate nelle videoriprese di polizia dalla cui successiva disamina, al minuto 03,28 del file video denominato “S2070001” veniva individuato e riconosciuto il Di Marco, peraltro già destinatario del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive con provvedimento del Questore di Genova del 6 ottobre 2028 e valevole per tre anni.
3.3. rmorrv e manifestamente infondatq.
3.4. Tanto si ritiene anche quanto alla censura svolta in tema di gradualità della sanzione applicata dal Questore e congruita della stessa valutata dal giudice.
Quanto alla prescrizione aggiuntiva dell’obbligo di presentarsi presso un’autorità di pubblica sicurezza, la Corte ribadisce che si tratta di misura rafforzativa del divieto di accesso e, in quanto limita la libertà personale, si giustifica solo ed esclusivamente se, in base ad un giudizio prognostico negativo, sussiste il concreto pericolo di violazione del divieto.
La relativa motivazione non richiede inderogabilmente formule sacramentali e/o esplicite, ben potendo la sussistenza di detto requisito desumersi anche dalla gravità del fatto e dalla pericolosità del soggetto ma è evidente che da tale requisito non si può prescindere (Sez. 3, n. 16521 del 08/11/2018, Rv. 275562; Sez. 7, n. 39049 del 26/10/2006, COGNOME, Rv. 234961; Sez. 3, n. 33861 del 09/05/2007, COGNOME, Rv. 237120; Sez. 4, n. 8083 del 15/01/2008, COGNOME). L’art. 6, comma 5, legge n. 401 del 1989, come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b), dl. 22 agosto 2014, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, impone l’adozione obbligatoria delle prescrizioni di cui al comma 2 nei confronti della persona già destinatala del divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono le manifestazioni sportive, non essendo necessaria una rinnovata valutazione di pericolosità del prevenuto.
Il ricorrente è persona già destinataria di precedente divieto (adottato il 6 ottobre 2018 della durata di tre anni).
3.5. E’ stato però precisato dalla Corte di cassazione che il disposto dell’art. 6, comma 5, legge 13 dicembre 1989, n. 401, nel prevedere che il provvedimento del questore impositivo del divieto di accesso ai luoghi dove esse si svolgono, emesso nei confronti di soggetto già in precedenza sottoposto ad analoga misura, sia sempre accompagnato dall’ulteriore prescrizione dell’obbligo di presentazione personale, in occasione delle competizioni, ad un ufficio o comando di polizia e che la durata del divieto o della prescrizione non sia inferiore a cinque e superiore a dieci anni, non esime il giudice della convalida dal valutare compiutamente i fatti indicati dall’autorità di pubblica sicurezza, onde verificare la riconducibilità dell condotte alle ipotesi previste dalla norma e la loro attribuibilità al soggetto, nè dal dare conto del proprio convincimento in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatario del provvedimento (Sez. 3, n. 41899 del 13/09/2023, Daniele, Rv. 285286 – 01; Sez. 3, n. 28067 del 03/11/2016, dep. 2017, NOME, Rv. 270329 – 01).
E’ stato spiegato che previsione legislativa non esime il giudice della convalida da una compiuta valutazione dei fatti indicati dal questore come indizio della ritenuta pericolosità del destinatario del provvedimento, né dal dare conto, in motivazione, del proprio convincimento in ordine alla consequenziale e ragionevole conclusione circa la pericolosità del soggetto.
Nell’ambito di tale valutazione, il controllo di legalità del giudice deve riguardare l’esistenza di tutti i presupposti legittimanti l’adozione dell’atto da par dell’autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma), ed investire altresì la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida (a partire da Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004, Rv. 229110, ex multis, Sez. 3, n. 20789 del 15/04/2010, Rv. 247186). Diversamente opinando, l’automatismo sanzionatorio avrebbe l’effetto di privare completamente il giudice della convalida di ogni rilevante valutazione sui presupposti dell’applicazione della misura dell’obbligo di presentazione, con evidente violazione della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale prevista dall’art. 13 Cost. Il suo sindacato sarebbe infatti limitato alla sola verifi dell’esistenza del dato formale, rappresentato dalla precedente sottoposizione del soggetto a divieto di accesso, essendogli già sottratto dal legislatore il sindacato su tale misura, attribuito al giudice amministrativo.
In altri termini, la condizione per la compatibilità con i principi costituziona dell’automatismo dell’applicazione della misura dell’obbligo di presentazione previsto dal nuovo comma 5 dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989 è rappresentata dalla permanenza in capo al giudice della convalida del potere di valutare gli elementi essenziali del fatto, al fine di verificare in concreto l’esistenza di tutt presupposti di legge.
3.6. Nel caso di specie, il Giudice ha fatto riferimento alla condotta del ricorrente e nel valutarne la persistente pericolosità ha dato atto del fatto che era già stato destinatario di analoga misura richiamando l’art. 6, comma 5, legge n. 401 del 1989.
L’indirizzo /Eh–ritiene comunque necessaria una rinnovata valutazione di pericolosità attuale del soggetto già destinatario di provvedimento di divieto di accesso agli impianti sportivi non è condiviso dal Collegio.
La norma è perentoria nella parte in cui impone, senza mezzi termini, la adozione della prescrizione dell’obbligo di firma e per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni; il dato testuale non si presta a equivoci nella misura in cui introduce una forma di automatismo sostanzialmente negato dall’indirizzo qui disatteso.
Automatismo che viene meno solo se, decorsi tre anni alla cessazione del divieto, l’interessato ha tenuto una delle condotte tipiche previste dal comma 8-bis in grado di far venir meno la presunzione di pericolosità (nella specie non sussistenti o quanto meno non provate).
3.7. Quanto, infine, alla proporzionalità della misura il giudice per le indagini preliminari ha, dunque, non solo rilevato la presenza di tutti i necessari presupposti stabiliti dalla giurisprudenza per la convalida del provvedimento del Questore impositivo del divieto di accesso alle manifestazioni sportive, e dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, ma, in particolare, ha valutato la procurata possibile turbativa dell’ordine pubblico nella sua concreta consistenza.
Ciò ha fatto sulla scorta della ricostruzione fattuale esplicitata già nel provvedimento del Questore, già sopra indicata, ‘sanzionabile’ anche secondo la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. VI, 16 dicembre 2010, n. 9074) non solo nel caso di accertata lesione, ma anche di pericolo di lesione dell’ordine pubblico, come nel caso di condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo.
Il fatto come descritto, cioè, è in sé indice di un elevato grado di pericolosità concretizzatasi con la concreta lesione di persone e cose. Il pericolo per beni tutelati costituisce il presupposto applicativo della misura di prevenzione, che ha la finalità anche di dissuasione dal compimento di ulteriori atti di violenza. E tale presupposto è stato ritenuto non implicitamente, ma solo sinteticamente
sussistente dal giudice, con riferimento alla concreta condotta contestata e alle circostanze della stessa, nella misura in cui ha indicato e valutato l’occasione, il contesto, le condotte concretamente attribuite al prevenuto.
Ha convalidato il provvedimento del Questore anche con riferimento alla durata delle prescrizioni inerenti all’obbligo di firma, comunque per una durata ritenuta congrua rispetto alla gravità dei fatti tenuti sia singolarmente che in gruppo, con condotte finalizzate alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia e di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l’ordine pubblico, anche in ragione della sistematicità e perduranza nel tempo e del fatto che il soggetto fosse già stato destinatario di altra analoga misura limitativa, valevole ad escludere l’occasionalità della condotta.
4. In conclusione, stante l’infondatezza manifesta delle censure sollevate, il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME deve esser dichiarato inammissibile. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 novembre 2024