Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8142 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8142 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NARNI il 06/08/1992
avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 35071/24 -Ud del 29 gennaio 2025 -Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia, la quale ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Terni di condanna per i reati di furto e danneggiamento.
Rilevato che il primo motivo di ricorso – che lamenta vizi di motivazione circa la commissione del fatto da parte dell’imputato – è inammissibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838).
Ritenuto che il secondo motivo del ricorso – che lamenta violazione di legge con riguardo all’ad 62 n4 cod.pen. – è manifestamente infondato in quanto, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la circostanza attenuante invocata ha carattere oggettivo e il Giudice, nel vagliarne l’applicabilità, deve considerare non solo il valore in sé della cos sottratta, ma anche quello complessivo del pregiudizio arrecato con l’azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res, allorché essi siano direttamente ricollegabili al reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 – 01; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, COGNOME, Rv. 262450 01; Sez. 5, n. 7738 del 04/02/2015, COGNOME, Rv. 263434 – 01; cfr. anche Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, COGNOME, Rv. 236914 – 01, in tema di ricettazione).
Ritenuto che la Corte d’appello ha risposto ad entrambe le ragioni di ricorso, asserendo che le dichiarazioni testimoniali sono state ritenute attendibili e specifiche, nonché che non ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art 62 n.4 cod.pen., alla luce del valore de refurtiva (composta di telefono, portamonete e documenti) e dei danni cagionati all’autovettura.
A quest’ultimo riguardo, deve rilevarsi che la Corte territoriale si è allineata ai princ sanciti da questa Corte secondo cui:
il danno derivante da reato, per essere ritenuto tale da rendere l’imputato meritevole della mitigazione della pena di cui si discute, deve essere lievissimo (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280615; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, COGNOME, Rv. 262450);
la circostanza attenuante invocata ha carattere oggettivo e il Giudice, nel vagliarne l’applicabilità, deve considerare non solo il valore in sé della cosa sottratta, ma anche
quello complessivo del pregiudizio arrecato con l’azione criminosa, valutando i d ulteriori che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione dell res, allorché essi siano direttamente ricollegabili al reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/0 Sicu, Rv. 269241 – 01; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, COGNOME, Rv. 262450 Sez. 5, n. 7738 del 04/02/2015, COGNOME, Rv. 263434 – 01; cfr. anche Sez. U n. 35535 del 12/07/2007, COGNOME, Rv. 236914 – 01, in tema di ricettazione).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eignnffillzi favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce ers ent . gdella somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Cosi deciso il 29 gennaio 2025
e estensore
Il Presidente