Danno Tenue e Ricettazione Lieve: la Cassazione Ribadisce il Divieto di Doppio Sconto
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è tornata a pronunciarsi su un tema di notevole interesse pratico nel diritto penale: la compatibilità tra l’attenuante comune del danno tenue e l’ipotesi speciale di ricettazione di lieve entità. La decisione conferma un orientamento ormai consolidato, stabilendo che non è possibile beneficiare di un doppio “sconto” di pena quando lo stesso elemento, ovvero la scarsa entità del danno, è già considerato da una norma speciale. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante pronuncia.
I Fatti alla Base del Ricorso
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato condannato per il reato di ricettazione. La difesa lamentava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante comune prevista dall’articolo 62, n. 4 del codice penale, relativa all’aver cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità. Secondo il ricorrente, tale attenuante avrebbe dovuto essere concessa in aggiunta a quella già applicata per la fattispecie di ricettazione di particolare tenuità, disciplinata dall’articolo 648, comma 4 del codice penale. In sostanza, si chiedeva una duplice valutazione favorevole dello stesso presupposto fattuale: la lieve entità del valore del bene ricettato.
La Decisione della Cassazione sul Danno Tenue
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo non solo riproduttivo di censure già esaminate e respinte correttamente dal giudice di merito, ma anche manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno ribadito un principio cardine del nostro ordinamento penale, spesso riassunto nella locuzione latina ne bis in idem (non due volte per la stessa cosa).
Secondo la Corte, l’ipotesi attenuata speciale prevista per il reato di ricettazione (art. 648, c. 4 c.p.) già include e assorbe la valutazione della speciale tenuità del fatto. Di conseguenza, il medesimo elemento non può essere preso in considerazione una seconda volta per applicare anche l’attenuante comune del danno tenue (art. 62, n. 4 c.p.). Concedere entrambe le attenuanti si tradurrebbe in una violazione di tale principio, portando a una ingiustificata e duplicata riduzione della pena.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione dell’ordinanza si fonda su una solida e costante giurisprudenza di legittimità, richiamando anche una storica pronuncia delle Sezioni Unite (n. 13330/1989). Il ragionamento è lineare: quando il legislatore crea una fattispecie autonoma di reato attenuato (come la ricettazione lieve), lo fa proprio per calibrare la sanzione in base a uno specifico elemento di minor gravità, in questo caso il valore esiguo del bene. Questa previsione speciale prevale sulla norma generale e la “assorbe”.
La Corte ha sottolineato come la tesi del ricorrente si ponesse in “palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto”. Pertanto, il tentativo di ottenere un doppio beneficio è stato considerato privo di fondamento giuridico, portando alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La decisione in esame, pur non introducendo novità, consolida un principio fondamentale per l’applicazione delle circostanze attenuanti. L’ordinanza serve da monito per gli operatori del diritto: non è possibile invocare l’applicazione di un’attenuante comune quando l’elemento su cui si fonda è già stato valorizzato da una norma incriminatrice speciale. Questo principio di “assorbimento” garantisce coerenza e razionalità al sistema sanzionatorio, evitando che la stessa circostanza di fatto possa produrre effetti favorevoli duplicati e sproporzionati per l’imputato. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende sancisce la chiara infondatezza delle sue pretese.
È possibile applicare l’attenuante del danno di speciale tenuità al reato di ricettazione di particolare tenuità?
No, la Corte di Cassazione ha confermato che non è possibile. La circostanza attenuante speciale prevista per la ricettazione lieve (art. 648, c. 4 c.p.) assorbe già l’elemento del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, n. 4 c.p.), quindi lo stesso elemento non può essere considerato una seconda volta per un’ulteriore riduzione della pena.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente per due ragioni: era riproduttivo di motivi già correttamente respinti nei gradi precedenti e, soprattutto, era manifestamente infondato, poiché la tesi sostenuta era in palese contrasto con la normativa e la consolidata giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione.
Cosa significa che una circostanza attenuante speciale ‘assorbe’ una comune?
Significa che quando una norma specifica prevede una forma attenuata di un reato basandosi su un determinato elemento (come la lieve entità del danno), quella norma speciale prevale sulla norma generale che considera lo stesso elemento. Di conseguenza, si applica solo l’attenuante speciale, poiché la valutazione di quell’elemento è già stata compiuta dal legislatore nella previsione specifica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11459 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11459 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME CODICE_FISCALE nato a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENIZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., non è consentito, poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata, dove si motiva in ordine alla incompatibilità tra le due circostanze attenuanti, quella di cui all’art. 64 comma quarto e quella di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen.);
che, peraltro, l’asserito vizio motivazionale è manifestamente infondato, poiché inerente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo la quale la circostanza attenuante di aver cagionato alla persona offesa del reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. non è compatibile con l’ipotesi attenuata speciale prevista dall’art. 648, comma 4, cod. pen., nella quale resta assorbita, in quanto il medesimo elemento non può essere tenuto due volte in favorevole considerazione (Sezione 2, n. 51255 del 16/11/2023, COGNOME, n.m.; Sezi ,one 2, n. 2890 del 15/11/2019, Diop, Rv. 277963 – 01; Sezione 7, ord. n. 19744 del 26/1/2016, COGNOME, Rv. 266673 – 01; Sezioni Unite, n. 13330 del 26/4/1989, COGNOME, Rv. 182221 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q’M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/02/2024
Il Consigliere Estensore