Furto e Attenuante del Danno Tenue: No se l’Energia Alimenta Più Elettrodomestici
L’applicazione dell’attenuante comune del danno tenue, prevista dall’articolo 62 n. 4 del codice penale, rappresenta un punto cruciale in molti procedimenti per reati contro il patrimonio. Questa circostanza permette una riduzione della pena quando il danno cagionato è di speciale tenuità. Tuttavia, la sua concessione non è automatica e dipende da una valutazione rigorosa dei fatti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 19450/2024) offre un chiaro esempio dei limiti applicativi di tale attenuante, in particolare nel contesto del furto di energia elettrica.
I Fatti del Processo
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di furto aggravato di energia elettrica. L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando un’erronea applicazione della legge penale. Il fulcro del ricorso era la mancata concessione dell’attenuante del danno tenue.
Secondo la difesa, il valore dell’energia sottratta era talmente esiguo da giustificare una diminuzione della pena. La richiesta mirava a ottenere una riconsiderazione della gravità del fatto, sostenendo che il pregiudizio economico arrecato fosse minimo.
La Decisione della Cassazione e l’Attenuante del Danno Tenue
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La Corte ha sottolineato un principio fondamentale del giudizio di legittimità: non è possibile riesaminare i fatti del processo, ma solo verificare la corretta applicazione delle norme di diritto.
Le argomentazioni del ricorrente sono state qualificate come “mere doglianze in punto di fatto”, ovvero critiche alla ricostruzione fattuale già operata dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, secondo la Cassazione, aveva già valutato adeguatamente la richiesta, fornendo una motivazione logica e giuridicamente corretta per negare l’attenuante.
Le Motivazioni: Perché il Danno Tenue è stato Escluso?
La motivazione della decisione si basa su un’analisi concreta e logica. La Corte di Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse già accertato che l’energia elettrica sottratta non era destinata a un uso minimo o sporadico, ma serviva ad alimentare “diversi elettrodomestici”.
Questo elemento è stato ritenuto decisivo. L’utilizzo dell’energia per alimentare più apparecchi esclude, con un “argomentare logico”, la possibilità che il valore della “res sottratta” possa essere considerato di “entità irrisoria”. Secondo la giurisprudenza costante, per applicare l’attenuante del danno tenue, il pregiudizio economico deve essere non solo modesto, ma quasi insignificante. L’alimentazione di molteplici elettrodomestici, per sua natura, implica un consumo energetico e quindi un danno economico che supera la soglia della trivialità. Di conseguenza, la decisione dei giudici di merito di non concedere l’attenuante è stata ritenuta corretta e ben motivata.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio consolidato e offre importanti spunti pratici. Innanzitutto, conferma che il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio per ridiscutere i fatti. Le censure devono riguardare violazioni di legge o vizi di motivazione evidenti, non la semplice interpretazione delle prove.
In secondo luogo, chiarisce che la valutazione del danno tenue nel furto di energia elettrica non si basa su calcoli astratti, ma sull’uso effettivo che viene fatto dell’energia sottratta. Il numero e la tipologia degli apparecchi alimentati sono indicatori concreti per determinare se il danno possa essere qualificato come irrisorio. La decisione insegna che, per sperare nell’applicazione dell’attenuante, è necessario dimostrare un utilizzo veramente minimo e occasionale del bene sottratto, un requisito che l’alimentazione di svariati elettrodomestici rende impossibile da soddisfare.
È possibile ottenere l’attenuante del danno tenue per il furto di energia elettrica?
Sì, in linea di principio è possibile, ma solo se il danno economico causato è di entità irrisoria. Come chiarito dalla sentenza, se l’energia viene utilizzata per alimentare diversi elettrodomestici, si presume che il danno non sia tenue.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le lamentele sollevate non riguardavano errori di diritto, ma erano semplici critiche sulla valutazione dei fatti già compiuta correttamente dalla Corte d’Appello. Il giudizio di Cassazione non serve a riesaminare i fatti.
Cosa valuta il giudice per escludere l’attenuante del danno tenue in caso di furto di energia?
Il giudice valuta l’uso concreto dell’energia sottratta. La sentenza evidenzia che l’alimentazione di “diversi elettrodomestici” è un elemento decisivo per escludere che il valore della cosa rubata (l’energia) possa essere considerato di entità irrisoria, negando così l’attenuante.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19450 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19450 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SANT’AGATA DI MILITELLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME COGNOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto aggravato ai sensi dell’art. 625 n. 2 e 7 cod. pen.
Rilevato che il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.
Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente motivazione sotto ogni profilo dedotto dal ricorrente.
Ritenuto che i rilievi riguardanti la mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche (si veda, in particolare, quanto argomentato dalla Corte territoriale nel passaggio motivazionale in cui evidenzia come l’energia elettrica sottratta fosse stata utilizzata per alimentare diversi elettrodomestici, escludendo, con argomentare logico, che il valore della res sottratta potesse essere considerato di entità irrisoria, come richiesto dalla costante giurisprudenza di legittimità i materia).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024