Danno di Speciale Tenuità: Non Applicabile se il Danno è Ingente
L’applicazione della circostanza attenuante del danno speciale tenuità è un tema di grande interesse nel diritto penale, poiché può influenzare significativamente l’entità della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale: questa attenuante non può essere concessa quando, per commettere il reato, si provoca un danno patrimoniale considerevole, anche se il valore della refurtiva è minimo. Analizziamo insieme la decisione per comprenderne le implicazioni pratiche.
Il Caso in Esame: Furto con Scasso e Danni al Veicolo
Il caso ha origine da una condanna per furto pluriaggravato emessa dal Tribunale e confermata dalla Corte di Appello. L’imputato era stato ritenuto responsabile di aver rubato da un’autovettura dopo averne forzato lo sportello e infranto il vetro. Nonostante il riconoscimento delle attenuanti generiche, bilanciate con le aggravanti, l’imputato ha deciso di ricorrere in Cassazione, lamentando il mancato riconoscimento di un’ulteriore attenuante.
Il Motivo del Ricorso: La Richiesta di Attenuante per Danno Speciale Tenuità
L’unico motivo di ricorso si basava sulla presunta violazione di legge per non aver applicato l’attenuante del danno di speciale tenuità. Secondo la difesa, il danno patrimoniale derivante dal furto era da considerarsi minimo e, pertanto, meritevole della riduzione di pena prevista dalla legge. La tesi difensiva mirava a focalizzare l’attenzione esclusivamente sul valore degli oggetti sottratti, trascurando i danni collaterali causati per portare a termine l’azione criminosa.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno sottolineato che la valutazione del danno non può essere limitata al solo valore della refurtiva, ma deve includere una valutazione complessiva di tutto il pregiudizio economico subito dalla vittima.
Nel caso specifico, la Corte di Appello aveva correttamente evidenziato come l’imputato, per commettere il furto, avesse causato un “danno patrimoniale assai ingente” al veicolo, forzando la portiera e rompendo un finestrino. Questo comportamento produce un danno che, per sua natura, è incompatibile con il concetto di “speciale tenuità”. La Corte ha quindi ribadito un principio consolidato: i danni causati per accedere al bene da sottrarre (cosiddetto “danno-mezzo”) devono essere considerati nel calcolo complessivo del pregiudizio. Di conseguenza, la scelta di rompere un vetro per rubare, anche un oggetto di scarso valore, esclude a priori la possibilità di beneficiare dell’attenuante del danno speciale tenuità.
Conclusioni: L’Importanza della Valutazione Complessiva del Danno
Questa ordinanza riafferma che, ai fini del riconoscimento dell’attenuante in questione, il giudice deve adottare una prospettiva ampia. Non conta solo “cosa” si ruba, ma anche “come” lo si ruba. Il danno patrimoniale va considerato nella sua totalità, includendo ogni conseguenza economica negativa per la parte offesa. La decisione ha un’importante implicazione pratica: chiunque commetta un furto causando danni sproporzionati rispetto al valore del bene sottratto non potrà sperare in uno sconto di pena legato alla lieve entità del danno. La valutazione del giudice deve essere globale e non frammentaria, garantendo che l’attenuante sia riservata solo ai casi in cui l’offesa al patrimonio sia stata genuinamente minima sotto ogni aspetto.
Può essere applicata l’attenuante per ‘danno di speciale tenuità’ se, per commettere un furto, si causano danni significativi come la rottura di un finestrino?
No. Secondo la Corte di Cassazione, il danno va valutato nel suo complesso. La rottura di un vetro e la forzatura di uno sportello costituiscono un danno patrimoniale “assai ingente”, incompatibile con la nozione di “speciale tenuità”, a prescindere dal valore degli oggetti rubati.
Quali sono le conseguenze di un ricorso in Cassazione basato su argomenti generici e astratti?
Un ricorso con motivazioni aspecifiche e astratte, che non si confronta concretamente con le ragioni della sentenza impugnata, viene considerato manifestamente infondato e, di conseguenza, dichiarato inammissibile. Questo comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso in questo specifico caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha stabilito che la motivazione della sentenza di appello era corretta e immune da vizi, avendo giustamente escluso l’attenuante del danno di speciale tenuità a causa dei notevoli danni materiali provocati dall’imputato per compiere il furto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8689 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8689 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMECUI 03QOUI0) nato il 13/05/1994
avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 14 novembre 2023, che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità dell’imputato per il reato di furto pluriaggravato e, riconosciute l circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alle aggravanti e alla recidiva contestata, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
Considerato che l’unico motivo del ricorso – con il quale il ricorrente si duole del vizio di violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità – è manifestamente infondato in quanto denuncia un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, atteso che la Corte ha evidenziato come l’imputato, per commettere il furto, abbia forzato lo sportello dell’autovettura, infrangendone il vetro e cagionando, così, un danno patrimoniale assai ingente (si veda, in particolare, pag. 3 del provvedimento impugnato);
2.1. Letta la memoria difensiva con cui si rappresentano argomenti totalmente aspecifici, mediante osservazioni astratte quanto alle attenuanti generiche, già concesse peraltro in regime di equivalenza sin dal primo grado, ed alla responsabilità;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
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