Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10997 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10997 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 06/06/1988
avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 13 novembre 2023 la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 2 settembre 2022 con cui NOME era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 300,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv., 56, 624-bis e 625 cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: erronea applicazione di legge e apparenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante comune prevista dall’art. 62 n. 4 cod. pen.; erronea applicazione di legge e carenza di motivazione in ordine all’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.
2.1. Ed infatti, con riferimento alla prima doglianza, risulta congruo e logico il ragionamento espresso dalla Corte di appello con cui è stato evidenziato come la manomissione della porta di ingresso dell’abitazione di una delle persone offese abbia cagionato un danno tale da non poter essere considerato di natura irrisoria (cfr. p. 3 della sentenza impugnata), così da consentire il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.
E’, in proposito, consolidata l’esegesi di questa Corte di legittimità per cui la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della “res”, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (così, espressamente: Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280615-01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241-01).
2.2. Parimenti inammissibile è, poi, la seconda censura, dovendo essere osservato come la motivazione resa dalla Corte territoriale (cfr. p. 3) ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secon grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all’imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2024